Cassazione Penale, Sentenza n. 27101/2023 del 22/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Roma che confermava le condanne per due rapine in banca e la ricettazione di autovetture (oltre, per Franciosa, due evasioni dagli arresti domiciliari). Meridiani deduce genericità e mancata valutazione dei motivi di gravame, contestando riconoscimenti fotografici e analogie probatorie. Palumbo denuncia illogicità della motivazione, contraddittorietà delle dichiarazioni dei testi, difetti nei riconoscimenti fotografici, assenza di riscontri di DNA e intercettazioni e mancata motivazione sulla pena. Franciosa articola quattro motivi: (1) insufficiente motivazione sulla ricettazione della Renault Twingo; (2) violazione di legge per mancata valutazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p. nella determinazione della pena; (3) omessa considerazione delle condizioni soggettive e di salute nell'applicazione di art. 133 c.p.; (4) mancanza di motivazione sull'aumento di pena applicato per i reati uniti in continuazione in contrasto con la giurisprudenza di legittimità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per genericità o manifesta infondatezza. Ha ritenuto che le difese non abbiano confrontato puntualmente le argomentazioni contenute nella decisione impugnata e che la Corte territoriale abbia fornito una motivazione ampia e coerente: valorizzati riconoscimenti fotografici, corrispondenze tra fotogrammi di videosorveglianza e immagini al momento dell'arresto, tabulati telefonici e concomitanze temporali/territoriali. Sul piano della determinazione della pena la Cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello abbia adeguatamente applicato i criteri degli artt. 132-133 c.p., che le confrontazioni fra attenuanti e aggravanti siano di competenza del giudice di merito e che gli aumenti per continuazione siano stati motivati e proporzionati nella loro modesta entità. Conseguentemente le condanne restano confermate e i ricorrenti sono condannati alle spese di procedimento e a versare ciascuno €3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Fondamento per l'inammissibilità per aspecificità del motivo di impugnazione: l'atto di ricorso deve confrontarsi puntualmente con le argomentazioni della decisione impugnata.
art. 133, secondo comma, cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena richiesti alla valutazione del giudice di merito; la Corte ha ritenuto che siano stati considerati adeguatamente e che la cassazione non possa rivedere la discrezionalità del giudice di merito salvo arbitrio.
art. 132 cod. pen.
Principi generali sulla determinazione della pena richiamati come quadro normativo entro cui opera la valutazione del giudice di merito.
art. 69, quarto comma, cod. pen.
Richiama il divieto di prevalenza delle attenuanti quando è contestata e applicata la recidiva reiterata; contribuisce a giustificare la determinazione della pena nel caso concreto.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che dispone la condanna alle spese del giudizio di cassazione e la possibilità di condanna alla cassa delle ammende per ricorsi inammissibili con profili di colpa; applicata per irrogare €3.000 a ciascun ricorrente.
Giurisprudenza: Sez. U, n. 24591/2020 (Filardo)
Principio secondo cui le censure generiche sulla motivazione sono inammissibili e i motivi di nullità della motivazione non possono essere cumulati in modo indifferenziato.
Giurisprudenza: Sez. U, n. 41127/2021 (Pizzone)
Richiama l'onere del giudice di merito di motivare specificamente gli aumenti di pena per i reati satellite in caso di continuazione, con grado di dettaglio correlato all'entità dell'aumento; la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione quando gli aumenti sono modesti.
Giurisprudenza: Sez. U, n. 5519/1979 (Pelosi)
Principio secondo cui l'obbligo di motivazione sulla misura della pena è assolto indicandone l'elemento prevalente tra quelli di cui all'art. 133 c.p., senza necessità di analitica disamina di ogni elemento.
Massime di principio
- In Cassazione i motivi di ricorso devono essere specifici e confrontare puntualmente le argomentazioni del provvedimento impugnato; la genericità conduce all'inammissibilità.
- La Corte di legittimità non svolge un nuovo giudizio di merito sulle prove: non può rivedere liberamente la valutazione della fondatezza delle risultanze probatorie se non è dimostrato un vizio di motivazione o arbitrio.
- Nella determinazione della pena il giudice di merito ha ampia discrezionalità nell'applicare gli artt. 132-133 c.p.; la Cassazione sindaca solo in presenza di illogicità o mancata considerazione dei criteri legali.
- Per le contestazioni relative alla motivazione su aumenti per continuazione occorre una critica specifica: se gli incrementi sono di modesta entità la motivazione richiesta è meno dettagliata ma deve consentire la verifica della proporzione tra le pene.
- Ricorsi manifestamente infondati o generici possono comportare non solo il rigetto ma anche la condanna al pagamento delle spese e l'irrogazione di ammende per abuso o colpa nella proposizione dell'impugnazione.
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