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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27101/2023 del 22/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Roma che confermava le condanne per due rapine in banca e la ricettazione di autovetture (oltre, per Franciosa, due evasioni dagli arresti domiciliari). Meridiani deduce genericità e mancata valutazione dei motivi di gravame, contestando riconoscimenti fotografici e analogie probatorie. Palumbo denuncia illogicità della motivazione, contraddittorietà delle dichiarazioni dei testi, difetti nei riconoscimenti fotografici, assenza di riscontri di DNA e intercettazioni e mancata motivazione sulla pena. Franciosa articola quattro motivi: (1) insufficiente motivazione sulla ricettazione della Renault Twingo; (2) violazione di legge per mancata valutazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p. nella determinazione della pena; (3) omessa considerazione delle condizioni soggettive e di salute nell'applicazione di art. 133 c.p.; (4) mancanza di motivazione sull'aumento di pena applicato per i reati uniti in continuazione in contrasto con la giurisprudenza di legittimità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per genericità o manifesta infondatezza. Ha ritenuto che le difese non abbiano confrontato puntualmente le argomentazioni contenute nella decisione impugnata e che la Corte territoriale abbia fornito una motivazione ampia e coerente: valorizzati riconoscimenti fotografici, corrispondenze tra fotogrammi di videosorveglianza e immagini al momento dell'arresto, tabulati telefonici e concomitanze temporali/territoriali. Sul piano della determinazione della pena la Cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello abbia adeguatamente applicato i criteri degli artt. 132-133 c.p., che le confrontazioni fra attenuanti e aggravanti siano di competenza del giudice di merito e che gli aumenti per continuazione siano stati motivati e proporzionati nella loro modesta entità. Conseguentemente le condanne restano confermate e i ricorrenti sono condannati alle spese di procedimento e a versare ciascuno €3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Fondamento per l'inammissibilità per aspecificità del motivo di impugnazione: l'atto di ricorso deve confrontarsi puntualmente con le argomentazioni della decisione impugnata.

  • art. 133, secondo comma, cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena richiesti alla valutazione del giudice di merito; la Corte ha ritenuto che siano stati considerati adeguatamente e che la cassazione non possa rivedere la discrezionalità del giudice di merito salvo arbitrio.

  • art. 132 cod. pen.

    Principi generali sulla determinazione della pena richiamati come quadro normativo entro cui opera la valutazione del giudice di merito.

  • art. 69, quarto comma, cod. pen.

    Richiama il divieto di prevalenza delle attenuanti quando è contestata e applicata la recidiva reiterata; contribuisce a giustificare la determinazione della pena nel caso concreto.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che dispone la condanna alle spese del giudizio di cassazione e la possibilità di condanna alla cassa delle ammende per ricorsi inammissibili con profili di colpa; applicata per irrogare €3.000 a ciascun ricorrente.

  • Giurisprudenza: Sez. U, n. 24591/2020 (Filardo)

    Principio secondo cui le censure generiche sulla motivazione sono inammissibili e i motivi di nullità della motivazione non possono essere cumulati in modo indifferenziato.

  • Giurisprudenza: Sez. U, n. 41127/2021 (Pizzone)

    Richiama l'onere del giudice di merito di motivare specificamente gli aumenti di pena per i reati satellite in caso di continuazione, con grado di dettaglio correlato all'entità dell'aumento; la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione quando gli aumenti sono modesti.

  • Giurisprudenza: Sez. U, n. 5519/1979 (Pelosi)

    Principio secondo cui l'obbligo di motivazione sulla misura della pena è assolto indicandone l'elemento prevalente tra quelli di cui all'art. 133 c.p., senza necessità di analitica disamina di ogni elemento.

Massime di principio

  • In Cassazione i motivi di ricorso devono essere specifici e confrontare puntualmente le argomentazioni del provvedimento impugnato; la genericità conduce all'inammissibilità.
  • La Corte di legittimità non svolge un nuovo giudizio di merito sulle prove: non può rivedere liberamente la valutazione della fondatezza delle risultanze probatorie se non è dimostrato un vizio di motivazione o arbitrio.
  • Nella determinazione della pena il giudice di merito ha ampia discrezionalità nell'applicare gli artt. 132-133 c.p.; la Cassazione sindaca solo in presenza di illogicità o mancata considerazione dei criteri legali.
  • Per le contestazioni relative alla motivazione su aumenti per continuazione occorre una critica specifica: se gli incrementi sono di modesta entità la motivazione richiesta è meno dettagliata ma deve consentire la verifica della proporzione tra le pene.
  • Ricorsi manifestamente infondati o generici possono comportare non solo il rigetto ma anche la condanna al pagamento delle spese e l'irrogazione di ammende per abuso o colpa nella proposizione dell'impugnazione.

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