Cassazione Penale, Sentenza n. 1284/2025 del 13/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per revisione fondato su un "novum": la sentenza di patteggiamento di Rosaria Lezza (art. 444 c.p.p.) che si era autodenunciata per il reato di calunnia (art. 369 c.p.p.), deducendo che tale decisione costituisce elemento sopravvenuto rilevante che mette in crisi la condanna di Pulpito per rapina (art. 628 c.p.). Il ricorrente ha sostenuto che la sua condanna si fondava sulle dichiarazioni accusatorie di Lezza (poi ritrattate), che la sentenza di patteggiamento attestava la natura calunniatrice della denuncia e che quindi sussisterebbe la medesimezza del fatto idonea a determinare un contrasto di giudicati; ha inoltre contestato che la sentenza di merito si fosse fondata su altre risultanze probatorie (esame visivo dei testi di P.G.) senza adeguata motivazione per superare l'effetto della sentenza-calunnia.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato manifestamente infondato e inammissibile. La Corte ha ritenuto che la sentenza di patteggiamento nei confronti di Rosaria Lezza non smentisce ma conferma le accuse a carico di Pulpito, poiché la pronuncia parte dal presupposto che la denuncia di autocalunnia era relativa a un fatto (la sua falsa accusa) che, per gli accertamenti, non ha effettivamente escluso la consumazione della rapina. Ne consegue che non è configurabile il contrasto di giudicati ai sensi dell'art. 630 c.p.p.; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende per profili di colpa.
Norme richiamate
art. 630, comma 1, lett. a) c.p.p.
La Corte ha applicato il criterio del contrasto di giudicati ex art. 630 c.p.p., ritenendo che non sussista la medesimezza del fatto e quindi nessun contrasto che giustifichi la revisione; il novum non abroga né contraddice il precedente accertamento di responsabilità del ricorrente.
art. 444 c.p.p.
«perché con denunzia presentata presso la Questura di Taranto incolpava se stessa del reato di calunnia, sapendo che lo stesso non era avvenuto, ovvero affermava di aver incolpato falsamente Pulpito Otello Domenico del reato di cui all'art. 628 cod. pen., circostanza smentita dai riscontri effettuati in sede di indagini preliminari che comprovavano l'avvenuta consumazione della rapina»
La pronuncia di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 è stata considerata dalla Corte non come elemento che smentisca la versione originaria ma, al contrario, come conferma implicita che la denuncia originaria (l'accusa contro Pulpito) corrispondeva a fatti riscontrati; quindi il patteggiamento non costituisce un novum idoneo a fondare la revisione.
art. 369 c.p.p.
Richiamata in relazione al reato ascritto a Lezza (autodenuncia/autoaccusa di calunnia); la Corte ha ritenuto che la condanna per il reato richiamato non suffici a smentire le risultanze sul fatto rilevante per la condanna del ricorrente.
art. 628 c.p.
Norma che disciplina il reato di rapina, oggetto della condanna di Pulpito; la Corte ha osservato che gli accertamenti investigativi confermavano l'avvenuta consumazione della rapina e quindi la responsabilità contestata al ricorrente non è stata smentita dal patteggiamento di terzo.
Massime di principio
- Per ottenere la revisione è necessario che il novum sia idoneo a creare un effettivo contrasto con il giudicato precedente: non basta una sentenza intervenuta a carico di un terzo se questa non smentisce il fatto già accertato.
- Una sentenza di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) può costituire novum solo se dal suo contenuto emerge, in modo chiaro e contrario, l'inesistenza dei fatti o l'erroneità delle dichiarazioni che avevano fondato la condanna del ricorrente.
- Quando il terzo, con successiva decisione, viene ritenuto responsabile di condotte connesse alle accuse originarie ma gli accertamenti confermano l'evento tipico (es. la rapina), tale decisione non determina automaticamente il contrasto di giudicati.
- L'onere motivazionale grava sul ricorrente che invoca la revisione: bisogna dimostrare che il novum altera in modo decisivo la valutazione dei fatti su cui si fonda il giudicato.
- L'inammissibilità di un ricorso per revisione può comportare condanna alle spese e sanzioni per profili di colpa processuale.
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