Cassazione Civile, Ordinanza n. 00318/2025 del 08/01/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal rigetto implicito di un'istanza di rimborso presentata da un contribuente che chiedeva la restituzione del 90% delle imposte versate per gli anni 1990, 1991 e 1992, in quanto residente in una delle province colpite dal sisma del dicembre 1990, invocando il beneficio previsto dall'art. 9, comma 17, L. n. 289 del 2002. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello del contribuente contro il primo rigetto. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione degli artt. 18, 19, 22 e 27 del d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che il ricorso introduttivo fosse inammissibile per assoluta genericità della domanda di rimborso, perché l'istanza di rimborso non era stata prodotta e la ricevuta depositata attestava solo la presentazione di una non meglio specificata istanza; (2) violazione dell'art. 108 TFUE, dell'art. 1, comma 665, L. n. 190/2014 e della normativa UE sugli aiuti de minimis; (3) violazione/falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 1, comma 2, e 7 del d.lgs. n. 546/1992, per errata ripartizione dell'onere della prova. La Corte ha esaminato congiuntamente i primi due motivi, centrati sulla disciplina probatoria nel giudizio di rimborso, e ha ritenuto fondate le censure dell'Agenzia perché il contribuente, che impugna il silenzio-rifiuto su istanza di rimborso, è attore in senso sostanziale e deve allegare e provare i fatti costitutivi del diritto al rimborso; l'Amministrazione può difendersi anche deducendo carenze originarie della domanda e tali questioni non sono precluse in appello, trattandosi del medesimo thema decidendum. La CTR, invece, aveva fondato la decisione su una lettura dell'art. 2697 c.c. ritenuta dalla Cassazione non conforme ai principi consolidati, affermando in sostanza che il regime dell'onere probatorio potesse essere "manipolato" dal giudice per esigenze di giustizia sostanziale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, ha cassato la sentenza della CTR e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, Sezione staccata di Siracusa, in diversa composizione, perché proceda a un nuovo esame della controversia applicando i principi sull'onere della prova nel giudizio di rimborso e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. Il terzo motivo è rimasto assorbito.
Norme richiamate
art. 9, comma 17, L. n. 289 del 2002
90% delle imposte versate per gli anni 1990, 1991 e 1992
norma invocata dal contribuente per ottenere il rimborso delle imposte versate in relazione agli eventi sismici del dicembre 1990
artt. 18, 19, 22 e 27 d.lgs. n. 546/1992
richiamati dall'Agenzia per sostenere l'inammissibilità del ricorso introduttivo per genericità e difetti dell'atto introduttivo nel processo tributario
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.
base formale dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza/procedimento
art. 108 TFUE
richiamato nel secondo motivo in relazione alla disciplina degli aiuti di Stato e agli aiuti "de minimis"
art. 1, comma 665, L. n. 190/2014
richiamato nel secondo motivo come disposizione rilevante per il regime dei rimborsi
art. 2967 c.c.
verosimile refuso per art. 2697 c.c.; la Corte tratta il motivo come censura sull'onere della prova
art. 2697 c.c.
la Corte ribadisce che nel giudizio di rimborso il contribuente deve provare i fatti costitutivi del diritto e il giudice non può alterare il regime legale dell'onere probatorio
artt. 1, comma 2, e 7 d.lgs. n. 546/1992
richiamati con riferimento ai poteri e ai limiti del processo tributario, ma la decisione ruota soprattutto sulla disciplina dell'onere della prova
art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992
menzionato per escludere la preclusione delle difese dell'Amministrazione sulle carenze originarie della domanda, perché attengono al thema decidendum originario
Massime di principio
- Nel processo tributario di rimborso, il contribuente che impugna il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione è attore in senso sostanziale e sopporta l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto al rimborso.
- L'Amministrazione finanziaria può contestare in ogni stato e grado le carenze originarie della domanda di rimborso, purché le difese investano il medesimo thema decidendum relativo alla sussistenza dei presupposti del rimborso.
- Il principio di non contestazione opera sul piano probatorio e non può essere utilizzato per superare la contestazione dell'an debeatur o per restringere il thema decidendum quando l'Amministrazione abbia chiesto il rigetto integrale della domanda.
- Il giudice di merito non può sostituire al regime legale dell'art. 2697 c.c. una diversa regola di distribuzione del rischio probatorio in nome di una più ampia ricerca della "verità" o della giustizia sostanziale.
- Le eventuali specifiche contestazioni dell'Ufficio sui documenti o sui conteggi del contribuente rilevano solo se compatibili con la linea difensiva complessiva e con i presupposti sostanziali del diritto al rimborso.
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