Sentenza n. 2354/2026 - Milano, Sezione 2
per l’ottemperanza della sentenza n. 494/2025 emessa in data 10 aprile 2025 dal Tribunale di Monza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Monza che riconosceva il diritto all’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Monza n. 494/2025, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il suo diritto a beneficiare di euro 500 per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 mediante assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, condannando il Ministero a provvedere. Il Ministero non aveva dato spontanea esecuzione alla pronuncia. La ricorrente ha quindi dedotto l’inadempimento dell’amministrazione e chiesto l’adozione delle misure necessarie all’esecuzione del giudicato, nonché la condanna ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che l’amministrazione non aveva contestato la mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Monza. Ha accertato che la pronuncia era passata in giudicato, come risultante dall’attestazione di cancelleria, ed era stata notificata al Ministero l’11 aprile 2025. Ha quindi ritenuto integrate le condizioni previste dall’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Il Ministero è stato condannato a dare piena esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla comunicazione della decisione. Per l’eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che potrà essere attivato direttamente dalla creditrice dopo la scadenza del termine assegnato e dovrà provvedere entro i successivi sessanta giorni, determinando l’importo complessivamente dovuto e adottando gli atti necessari, direttamente o tramite funzionario delegato. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. È stata respinta la richiesta di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., poiché, considerata l’esiguità degli importi, una condanna avrebbe avuto consistenza soltanto simbolica e sarebbe stata manifestamente iniqua. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 800, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario, nei casi previsti dalla legge.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Prevede la possibilità di disporre una penalità di mora nell’ambito del giudizio di ottemperanza; nel caso concreto la richiesta è stata respinta perché, in ragione dell’esiguità degli importi, una condanna avrebbe avuto carattere meramente simbolico e sarebbe stata manifestamente iniqua.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
La disposizione è richiamata quale ulteriore presupposto applicabile per l’esecuzione coattiva della pronuncia nei confronti dell’amministrazione debitrice.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Prevede la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, oggetto del diritto riconosciuto dalla sentenza del giudice ordinario da eseguire.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile nei confronti della pubblica amministrazione quando una sentenza del giudice ordinario sia passata in giudicato, sia stata notificata all’amministrazione e non sia stata spontaneamente eseguita, ove risultino soddisfatti i presupposti previsti dall’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dalla normativa speciale applicabile.
- In caso di accoglimento dell’azione di ottemperanza, il giudice amministrativo può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d’ora un commissario ad acta, subordinandone l’intervento all’istanza del creditore dopo l’inutile scadenza del termine.
- Quando l’attività assegnata al commissario ad acta rientra nei suoi compiti istituzionali, non è dovuto uno specifico compenso per l’attività commissariale.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata quando, in relazione all’esiguità dell’obbligazione da adempiere, avrebbe un valore soltanto simbolico e risulterebbe manifestamente iniqua.
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