Ordinanza n. 628/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: annullamento d’ufficio della prescrizione relativa al mantenimento di un accesso libero al mare e successivo permesso di costruire per variante in corso d’opera
Esito
La controversia
Il ricorso introduttivo, integrato da motivi aggiunti, è stato proposto contro il Comune di Gela e nei confronti del beneficiario del titolo edilizio. I ricorrenti contestano, in particolare, il provvedimento con cui il Comune ha annullato d’ufficio la precedente determinazione che subordinava l’accoglimento della richiesta di permesso di costruire per variante in corso d’opera al mantenimento dell’accesso al mare esistente da molti anni, individuato nelle planimetrie comunali e ricondotto al principio della dicatio ad patriam. Sono stati inoltre impugnati, in via subordinata, la precedente determinazione comunale e il permesso di costruire originario, nonché, con motivi aggiunti, il successivo permesso di costruire per variante in corso d’opera, riguardante modifiche distributive, prospettiche ed esterne dell’immobile. Dalla motivazione dell’ordinanza emerge che la questione centrale richiede di accertare, sul piano tecnico-documentale, se sull’area privata interessata sia esistita in modo ininterrotto una via di accesso libero al mare, in particolare al termine di Via delle Acacie, e se tale accesso abbia costituito una situazione risalente e stabile di uso pubblico ovvero sia stato interessato da ostacoli o impedimenti.
La decisione
Il TAR non ha definito la domanda cautelare né il merito del ricorso. Ha ritenuto necessario un ulteriore approfondimento istruttorio e ha disposto, ai sensi dell’art. 66 c.p.a., una verificazione affidata al Capo dell’Ufficio del Genio Civile della Provincia di Caltanissetta, con facoltà di delega a un funzionario qualificato operante sotto la sua vigilanza. Il verificatore dovrà esaminare lo stato dei luoghi e acquisire ogni dato, informazione e documento utile, inclusi fotogrammi e aerofotogrammi, cartografie, documentazione catastale e atti ufficiali reperibili presso gli uffici competenti, verificando il periodo compreso dalla data dell’ortofoto del 1966 fino all’attualità. Potranno essere utilizzate anche immagini provenienti da siti internet pubblici, con indicazione della fonte e della datazione. La relazione, analitica e corredata dalla documentazione di supporto, dovrà essere depositata telematicamente entro 30 giorni dalla comunicazione amministrativa dell’ordinanza. Il prosieguo della fase cautelare è stato rinviato all’udienza camerale del 12 maggio 2026.
Norme richiamate
art. 66 c.p.a.
verificazione ex art. 66 c.p.a.
La disposizione è utilizzata per disporre un accertamento tecnico-documentale volto a chiarire fatti rilevanti per la decisione, affidandolo a un organo tecnico qualificato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2
Richiamata quale base per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla diffusione dei provvedimenti, a giustificazione dell’oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Quando la decisione cautelare dipende dall’accertamento storico e tecnico dell’esistenza di un accesso pubblico al mare attraverso una proprietà privata, il giudice amministrativo può disporre una verificazione ex art. 66 c.p.a. finalizzata alla raccolta coordinata di dati territoriali, catastali, aerofotogrammetrici e di altra documentazione ufficiale.
- La verificazione può riguardare un arco temporale esteso fino all’attualità e può utilizzare anche immagini tratte da siti internet pubblici, purché il verificatore ne specifichi la provenienza e la datazione.
- L’incarico di verificazione può essere affidato al responsabile di un ufficio tecnico pubblico, con facoltà di delega a un funzionario dotato di specifica professionalità, purché l’attività si svolga sotto la vigilanza del soggetto incaricato.
- Quando l’esito dell’accertamento istruttorio è necessario per valutare la legittimità di un intervento amministrativo incidente sull’accesso pubblico al mare, il giudice può rinviare la trattazione cautelare senza definire anticipatamente né la fondatezza della pretesa né la sorte degli atti impugnati.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 11 mar 2026Ordinanza n. 540/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 11 mar 2026Ordinanza n. 31/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 11 mar 2026Ordinanza n. 117/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 11 mar 2026Ordinanza n. 118/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 11 mar 2026Ordinanza n. 114/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 11 mar 2026Ordinanza n. 115/2026 - Salerno, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →