Cassazione Penale, Ordinanza n. 26169/2026 del 13/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata è una decisione di applicazione della pena su richiesta delle parti emessa dal G.U.P. del Tribunale di Bergamo, che ha applicato a due imputati la pena concordata di anni 2, mesi 8 di reclusione ed euro 12.000 di multa ciascuno per il reato di detenzione/cessione di stupefacenti contestato ai sensi dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, in relazione a fatti accertati a Brembate il 27 giugno 2025. Con l'unico motivo di ricorso, formulato in modo sovrapponibile da entrambi, si deduceva l'erronea qualificazione giuridica del fatto, lamentando il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità. La Corte rileva però che, nel giudizio di patteggiamento, la censura sull'erronea qualificazione del fatto è proponibile solo quando la qualificazione sia immediatamente e palesemente eccentrica rispetto al capo di imputazione; non essendo questo il caso, la doglianza si risolve in una critica a valutazioni non evidenti dalla contestazione e dalla motivazione sintetica della sentenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto manifestamente infondata la censura sulla qualificazione del fatto, osservando che nei casi di patteggiamento l'erronea qualificazione è deducibile solo se emerge con immediatezza e in modo palese dal capo di imputazione e dalla motivazione della sentenza, mentre qui la contestazione riguardava in sostanza un errore valutativo non desumibile in modo evidente dagli atti richiamati. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha posto a carico dei ricorrenti il pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990
norma incriminatrice posta a base della sentenza di patteggiamento; il fatto è stato ritenuto riconducibile alla fattispecie ordinaria e non a quella di lieve entità invocata dai ricorrenti
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
nel patteggiamento consente di dedurre in cassazione l'erronea qualificazione del fatto solo quando essa sia palesemente ed immediatamente eccentrica rispetto al capo di imputazione
art. 444, comma 2, cod. proc. pen.
la verifica della conformità della sentenza di patteggiamento ai limiti legali va compiuta sulla base del capo di imputazione, della succinta motivazione e dei motivi di ricorso
art. 616, cod. proc. pen.
alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Nel giudizio di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione per erronea qualificazione giuridica del fatto è ammissibile solo se l'errore risulta in modo immediato e palese dal capo di imputazione e dalla motivazione della sentenza, senza necessità di valutazioni fattuali complesse.
- La doglianza che, sotto la veste dell'erronea qualificazione giuridica, miri in realtà a contestare apprezzamenti di merito non evidenti nella contestazione e nella motivazione è inammissibile.
- Ai fini del controllo di legittimità sulla sentenza di patteggiamento, la verifica deve essere condotta esclusivamente sulla base del capo di imputazione, della motivazione sintetica della decisione e dei motivi dedotti in ricorso.
- L'inammissibilità del ricorso comporta automaticamente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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