Sentenza n. 7137/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: In appello, la sentenza del TAR Lazio, Sez. IV, n. 3610/2025, che aveva respinto il ricorso contro il decreto ministeriale 24 luglio 2024, nella parte in cui limitava a determinate categorie professionali l’abilitazione al rilascio delle certificazioni tecniche per il risparmio energetico del Piano Transizione 5.0, nonché contro i relativi moduli allegati alla circolare ministeriale 16 agosto 2024
Esito
Favorevole al resistente (ministeri)
Prevale l’amministrazione
La controversia
In primo grado, il ricorrente aveva contestato il decreto ministeriale 24 luglio 2024 e i moduli operativi della circolare ministeriale 16 agosto 2024 nella parte in cui riconoscevano la facoltà di rilasciare le certificazioni tecniche del risparmio energetico agli EGE, alle ESCo, agli ingegneri iscritti agli albi e ai periti industriali appartenenti alle sezioni indicate, escludendo gli agrotecnici e gli agrotecnici laureati. Aveva dedotto violazione dei principi di non discriminazione, imparzialità, parità di trattamento e libera concorrenza, del d.lgs. 102/2014 e dell’art. 2, commi 3 e 4, d.P.R. 75/2013, nonché eccesso di potere per errata valutazione dei presupposti, travisamento, difetto di istruttoria e sviamento. Aveva inoltre denunciato violazione delle norme sul riparto di competenze tra Stato e Regioni, dell’art. 21 della l. 241/1990 e della normativa europea. Il TAR aveva respinto il ricorso. In appello, il ricorrente ha riproposto le censure sostanziali, aggiungendo la violazione dell’art. 38, comma 17, lett. e), d.l. 19/2024 e lamentando l’erroneità e l’insufficiente motivazione della sentenza di primo grado e l’omessa pronuncia sulla normativa europea. Con nota del 30 luglio 2026 ha dichiarato sopravvenuta la carenza di interesse a coltivare l’appello.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato l’appello improcedibile, limitandosi a prendere atto della dichiarazione dell’appellante di sopravvenuta carenza di interesse a proseguire il giudizio. Non ha quindi esaminato nel merito i motivi d’appello né le censure rivolte al decreto ministeriale e alla sentenza del TAR. Ha disposto l’integrale compensazione delle spese del grado, ravvisando giustificati motivi anche in considerazione del complessivo comportamento processuale delle parti.
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