Sentenza n. 1274/2026 - Cagliari, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto rettorale dell’11 giugno 2026 di annullamento della pergamena di dottorato, unitamente al verbale del 20 dicembre 2022 che aveva giudicato insufficiente l’esame finale
Esito
Favorevole al resistente (università e ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’annullamento della pergamena di dottorato, deducendo la violazione dell’art. 21-nonies l. 241/1990 perché l’atto sarebbe stato adottato oltre il termine previsto, senza indicare un interesse pubblico concreto e attuale e senza motivare il bilanciamento con l’interesse privato. Ha inoltre invocato il legittimo affidamento nella validità del titolo e la violazione delle garanzie partecipative previste dagli artt. 7 e 10-bis l. 241/1990, sostenendo di non avere mai conosciuto il giudizio negativo della Commissione.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Dalla documentazione risultava che il ricorrente non aveva superato l’esame finale del 12 luglio 2022; la pergamena, richiesta tramite delegato il 20 settembre 2022 e datata proprio 12 luglio 2022, era stata stampata e consegnata per errore. Il ricorrente aveva poi sostenuto nuovamente l’esame il 20 dicembre 2022, riportando un giudizio insufficiente. L’Università gli aveva comunicato il 19 gennaio 2023 che il titolo non era stato conseguito e che la pergamena doveva essere restituita; la pagina personale universitaria indicava il mancato conseguimento. L’approvazione della tesi comunicata nel luglio 2022 aveva valore soltanto procedurale e non equivaleva al superamento dell’esame finale. Il Collegio ha quindi escluso un affidamento tutelabile e ha ritenuto, anche ammettendo l’applicabilità dell’art. 21-nonies, che il comma 2-bis consentisse l’annullamento in ogni tempo, trattandosi di pergamena originariamente emessa per effetto di una falsa rappresentazione dei fatti. Il ricorrente è stato condannato a rifondere le spese, liquidate in euro 1.500, oltre accessori di legge se dovuti.
Norme richiamate
art. 21-nonies, comma 2-bis, l. 241/1990
anche a voler ammettere perciò l’applicabilità dell’art. 21 nonies l. n. 241 del 1990 al caso di specie, appare applicabile il comma 2 bis di esso, con conseguente annullabilità della pergamena in ogni tempo, stante la sua originaria emissione per effetto di una falsa rappresentazione dei fatti, essendo la pergamena stata emessa e consegnata su richiesta del ricorrente, senza che egli avesse mai superato l’esame (superamento che costituisce il presupposto per rilasciare la pergamena) e non potendo oggi egli validamente lamentare la lesione di un affidamento tutelabile, posto che la pergamena è stata rilasciata con data 12 luglio 2022, nella quale il ricorrente ben sapeva di non aver superato l’esame e da lui richiesta il 20 settembre 2022
L’annullamento della pergamena erroneamente rilasciata può essere disposto in ogni tempo ai sensi del comma 2-bis quando il titolo sia stato emesso sulla base della falsa rappresentazione del fatto decisivo, ossia il superamento dell’esame finale; in tale situazione non è configurabile un affidamento tutelabile se il destinatario conosceva il mancato superamento.
Massime di principio
- Il rilascio materiale di un diploma o di una pergamena non attribuisce il titolo quando manca il presupposto sostanziale richiesto per conseguirlo, quale il superamento dell’esame finale.
- L’annullamento d’ufficio può intervenire in ogni tempo, ai sensi dell’art. 21-nonies, comma 2-bis, l. 241/1990, quando il provvedimento favorevole sia stato adottato per effetto di una falsa rappresentazione dei fatti.
- Non è tutelabile l’affidamento del destinatario che conosceva il mancato possesso del requisito necessario al rilascio del titolo e ha comunque richiesto o ritirato il documento erroneamente emesso.
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