Cassazione Penale, Sentenza n. 17207/2023 del 26/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso integralmente inammissibile. Perciò è rimasta ferma la sentenza impugnata (conferma della condanna pronunciata in primo grado e in appello: un anno di reclusione, multa di €300, riduzioni per il rito abbreviato e concessione della sospensione condizionale). La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di €3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza di appello con tre motivi: 1) vizio di motivazione e violazione dell'art. 546 c.p.p., sostenendo che la Corte territoriale si sia limitata a riprodurre le conclusioni del primo giudice senza affrontare adeguatamente le censure; 2) errata qualificazione giuridica del reato al capo a), deducendo che dalle dichiarazioni della persona offesa emergerebbe un furto semplice e non un furto con strappo; 3) errata applicazione dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 8-ter c.p., perché il furto sarebbe avvenuto in prossimità dell'abitazione della persona offesa e non in relazione immediata all'uso di un servizio di prelievo denaro (ufficio postale).
Norme richiamate
art. 81 cod.pen.
Richiamato per la comminazione della pena in presenza di più reati (concorrenza di reati) e per la determinazione complessiva della sanzione in relazione all'unificazione sotto il vincolo della continuazione.
art. 110 cod.pen.
Usato per evidenziare la partecipazione dell'imputata in concorso con persona rimasta ignota nella consumazione del reato principale.
art. 624-bis cod.pen.
Richiamato quale norma qualificatrice della condotta come furto con strappo (sustanzialmente la fattispecie contestata al capo a)); la Corte territoriale ha ritenuto le dichiarazioni della vittima coerenti con tale qualificazione.
art. 625, comma 1, n. 8-ter cod.pen.
la disposizione relativa a chi abbia "appena" fruito di un servizio adibito al prelievo di denaro
La Corte di Cassazione conferma l'interpretazione della Corte d'appello secondo cui l'aggravante si applica anche quando non vi sia perfetta immediatezza temporale o contiguità spaziale, purché sussista un nesso di occasionalità necessario tra la ricezione della somma (prelievo/pagamento) e l'azione predatoria.
art. 367 cod.pen.
Riferito alla falsa denuncia: contestata alla ricorrente per aver falsamente denunciato la scomparsa del veicolo utilizzato per commettere il delitto.
art. 61, n. 2 cod.pen.
Richiamato come parametro aggravante applicato dal giudice di merito (menzione nel cumulativo delle circostanze rilevanti nella determinazione della pena).
art. 173 disp. att. cod.proc.pen.
Richiamato in relazione all'obbligo di sintesi del contenuto del ricorso in cassazione; nella sentenza è stata resa la sintesi dei motivi ai sensi di tale norma.
art. 546 cod.proc.pen.
Invocato dalla ricorrente per contestare la motivazione della sentenza di appello; la Corte di Cassazione ha però ritenuto che la motivazione d'appello, integrandosi con quella di primo grado (c.d. "doppia conforme"), fosse adeguata e avesse risposto alle censure.
art. 581 cod.proc.pen.
Richiamato indirettamente: la Corte ha escluso la censura per aspecificità, rilevando che alcuni motivi di ricorso ricadevano nel vizio di cui all'art. 581 (mancata specificità delle doglianze).
sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000, n. 186
Richiamata in relazione alla condanna alla Cassa delle ammende; la Corte ha ritenuto non sussistere colpa grave della parte nella determinazione della causa di inammissibilità, tuttavia ha comunque disposto il pagamento di una somma equitativa (€/3.000).
Massime di principio
- La struttura motivazionale della sentenza di appello può 'integrarsi' con quella di primo grado (c.d. doppia conforme): quando la Corte d'appello adotta analisi e criteri omogenei e fa frequenti rinvii ai passaggi logico-giuridici della prima sentenza, si forma un unico corpo argomentativo sufficiente a soddisfare il principio del giudizio motivato.
- In Cassazione i motivi formulati in termini generici o ripetitivi rispetto alle argomentazioni già esaminate dal giudice d'appello sono frequentemente dichiarati inammissibili per aspecificità: il ricorrente deve indicare criticamente e puntualmente in cosa la motivazione di merito sia carente.
- L'aggravante di cui all'art. 625, n. 8-ter c.p. (a danno di chi abbia appena fruito di un servizio di prelievo/pagamento) può essere riconosciuta anche in assenza di immediata contiguità temporale o spaziale stretta, quando sia dimostrabile un nesso di occasionalità e necessaria connessione tra la fruizione del servizio e l'azione predatoria.
- Le contestazioni sulla qualificazione giuridica del fatto (es.: furto semplice vs. furto con strappo) richiedono in Cassazione un confronto critico diretto con la motivazione di merito; non è sufficiente riproporre argomentazioni già rigettate senza nuovo e specifico elemento di criticità.
- La dichiarazione di inammissibilità comporta, oltre alla perdita dell'istanza, l'automatica conservazione della sentenza impugnata e può comportare il rimborso delle spese e il pagamento di somme alla Cassa delle ammende anche in mancanza di colpa grave, se ritenuto equo dal giudice.
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