Sentenza n. 6513/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del Consiglio di Stato che aveva confermato il rigetto della domanda di accertamento dell’insussistenza o della minore debenza dei canoni demaniali marittimi per gli anni 2008-2013 e di restituzione delle somme versate
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni concedenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha chiesto la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato deducendo l’errore di fatto previsto dagli artt. 395, primo comma, n. 4, c.p.c. e 106 c.p.a. In particolare, ha sostenuto che la sentenza revocanda avrebbe omesso di esaminare la censura relativa alla non demanialità di una parte dell’area oggetto della concessione, asseritamente appartenente a privati e interessata da un giudizio civile di usucapione promosso dalla società. Ha inoltre richiamato la mancata produzione, da parte delle amministrazioni, del verbale di incameramento e del Testimoniale di Stato, nonché una nota della Capitaneria di Porto attestante la mancata inclusione dello stabilimento nell’elenco dei beni incamerati. Secondo la ricorrente, l’omesso esame della questione avrebbe potuto comportare la rideterminazione in diminuzione dei canoni, espungendo la porzione non demaniale, e avrebbe inciso sulla legittimità dell’applicazione dei valori OMI relativi alle pertinenze e alle attività commerciali di bar e ristorazione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato il ricorso per revocazione inammissibile. Ha ricordato che l’errore di fatto revocatorio deve consistere in una pura e semplice errata o omessa percezione del contenuto materiale degli atti, riguardare un punto non controverso sul quale la decisione non abbia motivato ed essere decisivo; deve inoltre essere immediatamente rilevabile, senza attività interpretativa o valutativa. Il rimedio non consente di contestare l’erronea valutazione delle prove, l’interpretazione degli atti o il ragionamento giuridico, poiché altrimenti si trasformerebbe in un ulteriore grado di giudizio. Nel caso concreto non vi era stata omissione di pronuncia: la sentenza revocanda, affermando l’intervenuto incameramento ex lege dei beni e la legittimità del calcolo dei canoni, aveva implicitamente ma necessariamente disatteso anche la censura fondata sulla pendenza del giudizio civile di usucapione. La mera proposizione dell’azione di usucapione, non accompagnata da un accertamento giudiziale della proprietà, non impediva quindi alla sentenza di considerare rilevante l’incameramento e la natura demaniale dei beni. Il Collegio ha comunque aggiunto, ad abundantiam, che anche nel merito la pretesa sarebbe stata infondata: la concessione del 2002 descriveva l’area demaniale e le opere ivi insistenti, tra cui ristorante, veranda, bar e altri manufatti; il rilascio della concessione doveva intendersi come rinnovo, con conseguente verificarsi dell’effetto acquisitivo previsto dall’art. 49 cod. nav. Le spese, liquidate in complessivi euro 6.000 oltre accessori, sono state poste a carico della ricorrente. È stata invece respinta la richiesta del Comune di applicazione degli artt. 26 c.p.a. e 96 c.p.c. per abuso del processo.
Norme richiamate
art. 106 c.p.a.
La revocazione delle sentenze del giudice amministrativo è ammessa nei casi e nei limiti previsti dal codice di procedura civile, compreso l’errore di fatto revocatorio.
art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c.
errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa
L’errore revocatorio riguarda esclusivamente la percezione materiale degli atti processuali e deve essere immediatamente rilevabile, riferirsi a un punto non controverso, non essere stato oggetto di motivazione espressa ed essere decisivo; non può consistere in un errore di interpretazione o di valutazione delle prove.
art. 49 cod. nav.
L’incameramento delle opere non amovibili realizzate sul bene demaniale si produce ex lege al verificarsi dei presupposti previsti dalla norma, indipendentemente dalla successiva formalizzazione o dall’inserimento dei beni negli elenchi amministrativi; nel caso concreto, il rilascio della concessione del 2002 è stato qualificato come rinnovo idoneo a determinare l’effetto acquisitivo.
art. 1, comma 251, punto 2.1, l. n. 296/2006
La disposizione è richiamata quale base dei criteri di determinazione dei canoni relativi alle pertinenze demaniali, rispetto ai quali è stata ritenuta corretta l’applicazione dei valori OMI pertinenti alle attività commerciali esercitate nei manufatti.
art. 64 c.p.a.
È stato richiamato dalla ricorrente in relazione all’onere della prova, ma il motivo non è stato esaminato nel merito poiché la domanda di revocazione è stata arrestata alla fase rescindente.
art. 26 c.p.a.
Il Consiglio di Stato ha escluso, nel caso concreto, la condanna aggiuntiva richiesta dal Comune al pagamento di una somma per responsabilità processuale aggravata o abuso del processo.
art. 96 c.p.c.
La richiesta di condanna per responsabilità processuale aggravata è stata respinta per insussistenza dei relativi presupposti.
Massime di principio
- L’errore di fatto idoneo a fondare la revocazione ex art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c. consiste esclusivamente in una falsa percezione materiale dell’esistenza o del contenuto letterale di un atto processuale, tale da indurre il giudice a decidere su un presupposto fattuale inesistente o contrario agli atti.
- La revocazione per errore di fatto non è utilizzabile per censurare l’interpretazione delle domande, delle eccezioni o dei documenti, né l’apprezzamento delle prove o l’iter logico seguito dal giudice, perché non può trasformarsi in un ulteriore grado di merito.
- L’omesso esame di un atto difensivo integra errore di fatto revocatorio solo quando si traduca nell’omissione di pronuncia su una domanda o su un’eccezione autonomamente dedotta; non ricorre tale vizio quando la questione risulti implicitamente e necessariamente disattesa dalla statuizione principale.
- L’accertamento della legittimità del calcolo dei canoni fondato sull’intervenuto incameramento ex lege dei manufatti demaniali implica anche il rigetto della contestazione relativa alla non demanialità degli stessi, sicché non sussiste omissione di pronuncia sulla mera pendenza di un’azione civile di usucapione.
- La mancata inclusione di un bene nell’elenco amministrativo dei beni incamerati non esclude, di per sé, il perfezionamento dell’incameramento previsto dall’art. 49 cod. nav., quando l’effetto acquisitivo si sia prodotto ex lege e non risulti una manifestazione dello Stato diretta a rinunciarvi.
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