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Sentenza

Sentenza n. 118/2026 - Pescara, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n.6 del 29 gennaio 2025 del Tribunale di Vasto, con richiesta di nomina di un commissario ad acta, in caso di persistente inadempimento del Soggetto pubblico.

Giustizia amministrativa202500605

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - Pescara, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Vasto che aveva condannato il Ministero all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, per il valore di 1.000 euro oltre accessori

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 112, comma 2, c.p.a. per ottenere l'ottemperanza alla sentenza n. 6 del 29 gennaio 2025 del Tribunale di Vasto, notificata in forma esecutiva e divenuta irrevocabile. La sentenza civile aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad assegnare al docente la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, per l'importo di 1.000 euro relativo agli anni di servizio prestati con contratti a tempo determinato, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione del diritto fino all'effettivo soddisfo. Il ricorrente ha dedotto l'inerzia dell'Amministrazione e il decorso dei 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, chiedendo l'esecuzione del giudicato e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto, ma il giudice ha accertato la mancata ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Vasto, procedendo entro 60 giorni dalla notifica o comunicazione della pronuncia all'assegnazione della carta elettronica e al pagamento della somma di 1.000 euro, destinata agli usi previsti dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, oltre interessi e rivalutazione ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, dalla maturazione del diritto fino al soddisfo. Per l'eventuale ulteriore inerzia, il TAR ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Prefetto pro tempore di Chieti, con facoltà di delega a un funzionario, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni dalla scadenza del termine concesso al Ministero. Le eventuali spettanze del commissario saranno poste a carico dell'Amministrazione soccombente e liquidate con separato decreto. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 400 euro, oltre accessori, per spese di giudizio, con distrazione in favore del difensore antistatario. Gli atti sono stati trasmessi alla Procura regionale della Corte dei conti per la verifica di possibili ipotesi di danno erariale.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, c.p.a.

    Consente di proporre il giudizio di ottemperanza per ottenere l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997

    È richiamato con riferimento al decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell'attivazione dell'esecuzione nei confronti dell'Amministrazione.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    Individua la finalità della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente.

  • art. 22, comma 36, legge n. 724/1994

    È applicato per il riconoscimento di interessi e rivalutazione dalla data di insorgenza del diritto fino all'effettivo soddisfacimento.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è accoglibile quando l'Amministrazione non dà esecuzione a una sentenza passata in giudicato recante un obbligo chiaro e attuale di pagamento o di attribuzione di una prestazione.
  • Nel giudizio di ottemperanza può essere fissato un termine per l'adempimento dell'Amministrazione e può essere nominato sin d'ora un commissario ad acta, destinato a operare in caso di inutile decorso del termine assegnato.
  • L'esecuzione di una condanna giudiziale al pagamento in favore di un dipendente pubblico può comprendere, secondo quanto stabilito dal titolo esecutivo, capitale, interessi e rivalutazione fino all'effettivo soddisfacimento.
  • L'inottemperanza dell'Amministrazione a un giudicato può giustificare la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti per la verifica di eventuali profili di danno erariale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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