Cassazione Civile, Ordinanza n. 35560/2021 del 19/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento con cui l'amministrazione finanziaria aveva determinato sinteticamente, ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. 600/1973, maggiori redditi per due annualità, ritenendo incongrui quelli dichiarati rispetto a spese e indici di capacità contributiva (familiari a carico, conferimenti in società, immobili, autovetture, mutui e personale domestico). Il contribuente aveva ottenuto solo un accoglimento parziale in primo grado, mentre in appello era stato respinto. In cassazione deduceva, con il primo motivo, violazione dell'art. 38, commi 4, 5 e 6, sostenendo di avere provato la disponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte, nonché disinvestimenti, incassi e una donazione paterna, e lamentando che la CTR non avesse correttamente applicato il criterio della spalmatura alle spese per incrementi patrimoniali. Con il secondo motivo denunciava violazione dell'art. 7 L. 212/2000 e dell'art. 24 Cost. per difetto di corretta motivazione degli atti e della decisione, ma tale motivo è rimasto assorbito.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la CTR non avesse correttamente applicato la disciplina dell'accertamento sintetico e, in particolare, il criterio di imputazione pluriennale delle spese per incrementi patrimoniali. Ha dichiarato assorbito il secondo motivo. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. n. 600/1973
commi 4, 5 e 6; formulazione ratione temporis tra L. n. 413/1991 e D.L. n. 78/2010 conv. in L. n. 122/2010
disciplina l'accertamento sintetico del reddito; per le spese di incremento patrimoniale opera una presunzione di imputazione del reddito in quote costanti nell'anno della spesa e nei quattro o cinque anni precedenti, salva prova contraria documentale del contribuente
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
costituisce il vizio dedotto per violazione e falsa applicazione di legge
art. 7 L. n. 212/2000
richiamato dal ricorrente come norma sulla motivazione degli atti dell'amministrazione finanziaria
art. 24 Cost.
richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sul diritto di difesa
art. 3 L. n. 241/1990
evocato dal ricorrente quale parametro generale sulla motivazione dei provvedimenti amministrativi
artt. 375 e 380-bis.1 c.p.c.
indicano la trattazione in adunanza camerale
art. 378 c.p.c.
richiama il deposito di memoria
Massime di principio
- Nell'accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. 600/1973, quando la ripresa si fonda su spese per incrementi patrimoniali, il fatto noto da cui muove la presunzione è l'effettiva erogazione della spesa; il contribuente può vincere la presunzione solo con prova contraria documentale della disponibilità di redditi esenti, soggetti a ritenuta alla fonte o comunque idonei a dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore.
- Le spese per incrementi patrimoniali devono essere imputate, secondo il criterio della spalmatura, all'anno in cui sono sostenute e ai periodi d'imposta precedenti, poiché la capacità di spesa può derivare da capitale accumulato negli anni anteriori e non necessariamente dal reddito dell'anno in contestazione.
- Il giudice di merito, nel valutare la capacità contributiva del contribuente, deve fare corretto governo della presunzione legale e della prova contraria prevista dall'art. 38 d.P.R. 600/1973, verificando concretamente la copertura delle spese con le disponibilità documentate dal contribuente.
- La dimostrazione di disinvestimenti, incassi, donazioni o altre disponibilità finanziarie può rilevare quale prova contraria, ma deve essere apprezzata in relazione al meccanismo normativo di imputazione delle spese e alla loro effettiva idoneità a giustificare gli incrementi patrimoniali contestati.
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