Cassazione Civile, Ordinanza n. 20839/2025 del 23/07/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (concessionario tributi)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento con cui la concessionaria del servizio, per conto del Comune, ha liquidato l’imposta sulla pubblicità per l’anno 2014 in relazione a un messaggio pubblicitario apposto sulla cornice della pensilina di un distributore di carburante a marchio ENI. La società contribuente ha contestato la pretesa sostenendo che l’imposta dovesse colpire soltanto la parte effettivamente destinata al messaggio pubblicitario e non l’intera superficie della pensilina. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l’appello della concessionaria, ritenendo l’avviso motivato e condividendo la tesi secondo cui, quando il messaggio è apposto su un pannello o su una struttura di mero supporto, questa non va computata nella base imponibile. In Cassazione la ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) nullità della sentenza per violazione dell’art. 53 d.lgs. 546/1992, assumendo che l’appello della controparte fosse una mera riproposizione delle difese di primo grado; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132 c.p.c. e art. 36 d.lgs. 546/1992; 3) violazione degli artt. 7, comma 1, e 5 d.lgs. 507/1993, perché il giudice regionale avrebbe erroneamente trascurato che la base imponibile va individuata in relazione al mezzo pubblicitario e alla sua superficie, con necessità di verificare se la cornice o la fascia esterna abbiano autonoma valenza pubblicitaria; 4) omesso esame di un fatto decisivo, cioè l’individuazione della minima figura geometrica in cui è racchiuso il messaggio. La resistente ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo e il secondo motivo, ritenendo ammissibile l’appello e non apparente la motivazione della sentenza impugnata; ha accolto il terzo motivo, affermando che la Commissione regionale aveva applicato in modo non corretto i principi in tema di imposta sulla pubblicità, poiché occorre accertare in concreto il rapporto tra messaggio e struttura di supporto e verificare se la parte esterna alla scritta abbia o meno autonoma funzione pubblicitaria; ha dichiarato assorbito il quarto motivo. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 53 d.lgs. n. 546/1992
Nel processo tributario l’appello è inammissibile solo se difetta realmente di specificità; è sufficiente una chiara e univoca volontà di censurare la decisione di primo grado, anche mediante riproposizione delle argomentazioni già svolte.
art. 360, primo comma, num. 4 c.p.c.
È il parametro invocato per denunciare nullità della sentenza per vizi processuali o motivazionali.
art. 132, secondo comma, num. 4 c.p.c.
La motivazione è apparente solo se non rende percepibili le ragioni della decisione; non è richiesto che il giudice confuti ogni singolo argomento difensivo.
art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
La sentenza tributaria deve esporre gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione in misura idonea a renderne comprensibile la ratio.
artt. 7, comma 1, e 5 d.lgs. n. 507/1993
L’imposta sulla pubblicità va commisurata alla superficie del mezzo pubblicitario; occorre verificare se la parte di supporto abbia o meno autonoma valenza pubblicitaria e se l’intera superficie sia effettivamente utilizzata per il messaggio.
art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c.
È il parametro utilizzato per denunciare la violazione di legge sostanziale nella determinazione della base imponibile dell’imposta.
art. 360, primo comma, num. 5 c.p.c.
È il parametro invocato per l’omesso esame del fatto decisivo relativo alla minima figura geometrica del mezzo pubblicitario.
art. 1, comma 816, legge n. 160/2019
Richiamato solo per escluderne l’applicabilità ratione temporis alla fattispecie.
art. 1, comma 825, legge n. 160/2019
Richiamato solo per sottolineare che il criterio normativo successivo è coerente con l’orientamento interpretativo della Corte.
art. 1, comma 757, legge n. 207/2024
Richiamato per evidenziare che la disciplina sopravvenuta non si applica al caso, pur esprimendo un criterio compatibile con i principi affermati dalla Corte.
Massime di principio
- Nel processo tributario l’onere di specificità dei motivi di appello va interpretato restrittivamente: l’impugnazione è ammissibile anche quando l’appellante riproponga le difese già svolte in primo grado, purché emerga in modo chiaro la volontà di contestare la decisione.
- La motivazione è solo apparente quando non consente di comprendere l’iter logico-giuridico seguito dal giudice; non è invece censurabile per il solo fatto di essere sintetica o di non esaminare espressamente ogni argomento delle parti.
- In tema di imposta comunale sulla pubblicità, la base imponibile non si identifica automaticamente con l’intera struttura che ospita il messaggio: occorre accertare se le parti non coperte dal messaggio abbiano autonoma funzione pubblicitaria oppure se siano meri elementi di supporto privi di rilevanza imponibile.
- Quando il messaggio pubblicitario è inserito in una struttura piana o su un impianto complesso, il criterio decisivo è quello della superficie effettivamente utilizzabile per la pubblicità e della concreta continuità o discontinuità visiva e cromatica tra area pubblicitaria e cornice/supporto.
- La valutazione circa la minima figura geometrica che circoscrive il mezzo pubblicitario è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e può essere sindacato in cassazione solo nei limiti dei vizi dedotti e consentiti.
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