Parere n. 212/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal luogotenente dei Carabinieri -OMISSIS- contro il Ministero della difesa ed il Comando generale dell’arma dei Carabinieri per l’annullamento: - del decreto del Ministero della difesa – Direzione generale per il personale militare prot. M_D AB05933 REG2024 0278838 dell’8 maggio 2024 di rigetto del ricorso gerarchico del 13 febbraio 2024 proposto avverso la scheda valutativa del 4 gennaio 2024; - della scheda valutativa n. 45 del 4 gennaio 2024, compilata in sostituzione dell’annullata scheda valutativa n. 45 dell’8 settembre 2023; - della relazione tecnica del 17 febbraio 2024; - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del rigetto del ricorso gerarchico e della nuova scheda valutativa n. 45 del 4 gennaio 2024, relativa al rendimento del militare, con attribuzione della qualifica finale "superiore alla media".
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato la nuova scheda valutativa e il decreto ministeriale di rigetto del ricorso gerarchico, deducendo quattro motivi. In primo luogo, ha contestato la mancata considerazione delle precedenti valutazioni eccellenti, del curriculum, dei titoli di studio, dell’elogio ricevuto e dell’assenza di sanzioni disciplinari, ritenendo illogico e immotivato il peggioramento del giudizio. In secondo luogo, ha sostenuto che la nuova scheda avrebbe dovuto essere sottoposta alla revisione di un’autorità diversa dal compilatore e che il comandante di reparto avrebbe illegittimamente cumulato i ruoli di compilatore e revisore. In terzo luogo, ha dedotto il conflitto di interessi dell’ufficiale e la violazione dell’obbligo di astensione. In quarto luogo, ha denunciato la disarmonia tra le aggettivazioni interne e il giudizio finale, sostenendo che, dopo l’annullamento della precedente scheda per disarmonia, l’amministrazione avrebbe dovuto attribuire la qualifica di "eccellente" anziché ridurre le aggettivazioni interne confermando il giudizio di "superiore alla media".
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso infondato e ne ha proposto il rigetto. Il primo motivo è stato respinto perché ciascuna scheda valutativa è autonoma rispetto alle precedenti e riguarda uno specifico arco temporale; la discordanza peggiorativa rispetto a precedenti giudizi non determina di per sé illegittimità. Le precedenti valutazioni si riferivano inoltre a un reparto con compiti diversi, mentre la nuova scheda riguardava attività e competenze differenti. Il giudizio di "superiore alla media" è stato ritenuto positivo e sufficientemente motivato, non emergendo arbitrarietà, illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti. Il secondo motivo è stato respinto perché l’art. 689 del d.P.R. 90/2010 e le Istruzioni sui documenti caratteristici consentivano, nel caso concreto, di non procedere a una seconda revisione, essendo il compilatore anche comandante di reparto ai fini disciplinari. Il terzo motivo è stato respinto perché non ricorrevano cause tassative di esclusione della competenza previste dall’art. 690, comma 1, del d.P.R. 90/2010 e non sussisteva un obbligo di astensione. Il quarto motivo è stato respinto perché l’annullamento della precedente scheda aveva rilevato soltanto la disarmonia tra giudizi interni e qualifica finale, senza imporre l’attribuzione della qualifica di "eccellente". L’amministrazione poteva quindi riesercitare il potere valutativo e riequilibrare le aggettivazioni interne confermando la qualifica di "superiore alla media", in conformità alla circolare del 20 agosto 2012.
Osservazioni
Primo motivo - Precedenti valutazioni, curriculum e titoli di studio
Le schede valutative sono autonome e si riferiscono a specifici periodi temporali; il peggioramento rispetto a precedenti giudizi non è di per sé illegittimo. Le precedenti valutazioni riguardavano inoltre un diverso reparto e diverse competenze. Il giudizio di "superiore alla media" è stato ritenuto sufficientemente motivato e non manifestamente illogico o arbitrario.
Secondo motivo - Compilatore e revisore
Non è stata ravvisata violazione dell’art. 689 del d.P.R. 90/2010. Il compilatore rivestiva anche l’incarico di comandante di reparto ai fini disciplinari e, secondo le Istruzioni sui documenti caratteristici e la circolare del 23 dicembre 2008, tale situazione consentiva di non procedere a una seconda revisione.
Terzo motivo - Conflitto di interessi e obbligo di astensione
Non sussisteva un obbligo di astensione, poiché non ricorrevano le cause tassative di esclusione della competenza previste dall’art. 690, comma 1, del d.P.R. 90/2010. La scheda valutativa non richiede una motivazione analitica, salvo il caso di giudizi manifestamente arbitrari o incompatibili con titoli eccezionali.
Quarto motivo - Disarmonia tra giudizi interni e qualifica finale
L’annullamento della precedente scheda per disarmonia non imponeva l’attribuzione della qualifica di "eccellente". L’amministrazione era legittimata a rinnovare integralmente la valutazione e a modificare le aggettivazioni interne per renderle coerenti con la confermata qualifica di "superiore alla media".
Norme richiamate
art. 688 d.P.R. 90/2010
La documentazione caratteristica deve assicurare coerenza tra le valutazioni analitiche interne e il giudizio complessivo o la qualifica finale.
art. 689 d.P.R. 90/2010
Disciplina le autorità competenti alla compilazione e revisione dei documenti caratteristici e consente, nei casi previsti, la compilazione e revisione da parte delle rimanenti autorità della linea ordinativa.
art. 690, comma 1, d.P.R. 90/2010
Prevede cause tassative di esclusione della competenza; in assenza di tali cause non sussiste un obbligo di astensione dell’autorità valutatrice.
artt. 704, 705 e 706 d.P.R. 90/2010
art. 725 d.P.R. 90/2010
art. 1 l. 241/1990
È richiamato in relazione ai principi di ragionevolezza, proporzionalità ed equità dell’azione amministrativa.
art. 6-bis l. 241/1990
È richiamato dal ricorrente in relazione al conflitto di interessi, ma il Consiglio di Stato non ravvisa nel caso concreto un obbligo di astensione.
artt. 6 e 7 d.P.R. 62/2013
Sono richiamati dal ricorrente in materia di conflitto di interessi e astensione; il Collegio esclude la sussistenza di una causa di astensione.
art. 97, commi 2 e 3, Costituzione
È richiamato con riferimento ai principi di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione.
circolare M_D GMIL V SS 0610740 del 23 dicembre 2008
Richiede armonia e consequenzialità tra i giudizi interni e la qualifica finale e disciplina, per il personale dell’Arma dei Carabinieri, i casi in cui non si procede a seconda revisione.
circolare M_D GMIL V SS 0288758 del 10 giugno 2010
Attribuisce particolare rilevanza ad alcune voci interne nella formazione del giudizio finale, imponendo coerenza tra tali voci e la qualifica conclusiva.
circolare M_D GMIL1 VSGR 0327930 del 20 agosto 2012
Nel caso specifico di un documento caratteristico che sia stato annullato per violazione dei principi di armonia e consequenzialità tra giudizi interni e qualifica finale, le autorità valutatrici, chiamate a redigere un nuovo documento in sostituzione di quello annullato, danno vita a un nuovo procedimento di valutazione che interessa tutte le voci che ricompongono il documento; si tratta, in tal caso, di un procedimento nel quale compilatore e revisore, in virtù dei poteri discrezionali dei quali sono investiti, non sottostanno ad alcun vincolo o limitazione nel riformulare i giudizi finali o attribuire aggettivazioni interne differenti, se ciò si rende necessario, a loro giudizio, per ripristinare l’equilibrio e l’armonia tra le varie parti del documento.
L’annullamento per disarmonia comporta un nuovo procedimento valutativo, nel quale le autorità possono riformulare sia la qualifica finale sia le aggettivazioni interne, senza essere vincolate a confermare il precedente assetto, purché sia ripristinata la coerenza complessiva.
art. 112 c.p.c.
È richiamato per affermare la corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Giustifica l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte interessata.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, ai fini dell’oscuramento dei dati.
Massime di principio
- Le schede valutative militari sono autonome l’una dall’altra e descrivono il rendimento, le qualità e le attitudini del militare in relazione allo specifico periodo e alle concrete mansioni svolte; pertanto, una valutazione peggiorativa rispetto a precedenti schede non è illegittima per il solo fatto della divergenza temporale o valutativa.
- I giudizi contenuti nella documentazione caratteristica del personale militare costituiscono espressione di ampia discrezionalità tecnica e sono sindacabili soltanto in presenza di arbitrarietà, manifesta illogicità, irragionevolezza o evidente travisamento dei fatti.
- La motivazione della scheda valutativa militare è normalmente ricavabile dal rapporto di armonia e consequenzialità tra le singole valutazioni analitiche e il giudizio complessivo o la qualifica finale; non è necessaria l’indicazione analitica di specifici fatti, salvo che emergano vizi macroscopici o titoli eccezionali incompatibili con il giudizio espresso.
- L’annullamento di una scheda valutativa per disarmonia tra giudizi interni e qualifica finale non impone all’amministrazione di attribuire la qualifica più elevata, ma consente l’apertura di un nuovo procedimento valutativo nel quale possono essere rimodulate le singole aggettivazioni e il giudizio finale, purché sia ristabilita la coerenza complessiva.
- L’assenza di una seconda revisione e il cumulo dei ruoli di compilatore e revisore non sono illegittimi quando la disciplina di settore e le istruzioni interne prevedono tale soluzione per il comandante di reparto ai fini disciplinari.
- In assenza delle cause tassative di esclusione della competenza previste dalla disciplina militare, l’autorità valutatrice non è obbligata ad astenersi dalla compilazione o revisione della scheda per il solo fatto di aver svolto più funzioni nella formazione del documento.
Valutazione caratteristica di un luogotenente dei Carabinieri
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un luogotenente dei Carabinieri contro il Ministero della difesa e il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri. Il ricorrente ha impugnato il rigetto del ricorso gerarchico e la nuova scheda valutativa relativa al periodo 24 febbraio 2023–8 settembre 2023, con la quale gli era stata attribuita la qualifica finale di "superiore alla media".
Premesse e svolgimento della vicenda
Una prima scheda dell’8 settembre 2023 aveva determinato una flessione rispetto alle precedenti valutazioni, che avevano qualificato il rendimento come "eccellente". A seguito del ricorso gerarchico, l’amministrazione aveva riconosciuto una disarmonia tra alcune aggettivazioni interne, relative in particolare a motivazione e dedizione al lavoro e senso della disciplina, e la qualifica finale di "superiore alla media".
La scheda originaria era stata quindi annullata limitatamente a tale profilo. Il comandante del reparto aveva compilato una nuova scheda, mantenendo la qualifica finale e riducendo le aggettivazioni interne per renderle coerenti con il giudizio conclusivo. Il nuovo ricorso gerarchico era stato respinto con decreto dell’8 maggio 2024.
Motivi del ricorso straordinario
Il ricorrente ha dedotto quattro gruppi di censure:
- mancata considerazione delle precedenti valutazioni eccellenti, del curriculum, dei titoli di studio, dell’elogio ricevuto e dell’assenza di sanzioni disciplinari;
- violazione delle regole sulla distinzione tra compilatore e revisore e mancata sottoposizione della scheda a una diversa autorità;
- conflitto di interessi dell’ufficiale che aveva svolto le funzioni di compilatore e revisore e violazione dell’obbligo di astensione;
- illegittima riduzione delle aggettivazioni interne, anziché attribuzione della qualifica di "eccellente", dopo l’annullamento della prima scheda.
Autonomia delle schede e discrezionalità tecnica
La Sezione ha richiamato il principio secondo cui ciascuna scheda valutativa è autonoma e riguarda uno specifico periodo della carriera. Non è quindi necessario che il giudizio sia coerente con tutte le precedenti valutazioni, poiché le qualità personali e professionali e i risultati lavorativi possono variare nel tempo e in relazione alle diverse funzioni svolte.
Nel caso concreto, le precedenti valutazioni eccellenti si riferivano a un reparto con compiti e competenze differenti rispetto a quello di nuova assegnazione. La qualifica di "superiore alla media" è stata inoltre considerata comunque positiva. Il Collegio non ha ravvisato arbitrarietà, manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti.
Le valutazioni dei superiori gerarchici costituiscono espressione di ampia discrezionalità tecnica e, proprio perché fondate su apprezzamenti complessi sulle attitudini e sulla personalità del militare, non richiedono una motivazione particolarmente estesa, purché la giustificazione del giudizio emerga in modo logicamente comprensibile.
Compilazione e revisione della scheda
Il Consiglio di Stato ha escluso la violazione dell’art. 689 del d.P.R. 90/2010. Dalla documentazione risultava che il compilatore rivestiva, oltre al comando del Nucleo investigativo, anche il ruolo di comandante in sede vacante del Reparto operativo del Comando provinciale.
Secondo le Istruzioni sui documenti caratteristici, edizione 2008, e la circolare del 23 dicembre 2008, per il personale dell’Arma dei Carabinieri non è necessaria una seconda revisione quando il compilatore o il primo revisore è il comandante di reparto ai fini disciplinari. La mancata seconda revisione è stata quindi ritenuta conforme alla disciplina applicabile.
Conflitto di interessi e obbligo di astensione
La Sezione ha escluso che il cumulo delle funzioni determinasse automaticamente un conflitto di interessi o un obbligo di astensione. L’art. 690, comma 1, del d.P.R. 90/2010 prevede cause tassative di esclusione della competenza, che nel caso concreto non ricorrevano.
È stato inoltre ribadito che la motivazione della valutazione caratteristica deriva normalmente dai giudizi parziali relativi alle singole qualità e dal loro rapporto di armonia e consequenzialità con il giudizio complessivo. Non è necessario riportare nella scheda un elenco analitico dei fatti di servizio.
Effetti dell’annullamento della prima scheda
L’annullamento della scheda originaria aveva riguardato la disarmonia tra alcune valutazioni interne e la qualifica finale, ma non aveva imposto l’attribuzione della qualifica di "eccellente". L’amministrazione era quindi legittimata a rinnovare il procedimento di valutazione per il periodo considerato.
La circolare del 20 agosto 2012 prevede che, in caso di annullamento per violazione dei principi di armonia e consequenzialità, il nuovo procedimento interessi tutte le voci del documento e consenta alle autorità valutatrici di riformulare i giudizi finali o le aggettivazioni interne, quando ciò sia necessario per ripristinare l’equilibrio del documento.
La scelta di confermare la qualifica di "superiore alla media" e di ridurre le aggettivazioni interne è stata pertanto ritenuta legittima, non essendo emersi vizi manifesti nell’esercizio della discrezionalità.
Esito
La Sezione ha espresso parere per il rigetto del ricorso straordinario. È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente e gli eventuali terzi citati, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. 196/2003 e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679.
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