Sentenza n. 854/2026 - Bologna, Sezione 1
per l'annullamento --- per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del Permesso di costruire n. SUCON 30/2020 (pg.n.70822), attestato, con atto 31/08/2021 del Dirigente Settore Lavori Pubblici del Comune di Riccione, assentito per silenzio assenso, di cui all''istanza 16/11/2020 della società Vienna Re srl successivamente integrata, presentata al Comune di Riccione per la realizzazione di un intervento edilizio di rigenerazione urbana e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e la ricostruzione di un''unità turistico ricettiva e di una residenza temporanea ai sensi dell''art. 4.3.4 comma 6 e 4.3.8 punto 2.5 del vigente RUE comune di Riccione nell''area costituita da due unità fisicamente separate dal Viale Milano ma contigue da un punto di vista urbanistico, identificate in progetto quali lotto A e lotto B; - della attestazione decorrenza termini a firma del Dirigente Settore Lavori Pubblici del Comune di Riccione in data 31/08/2021 attestante, ex art. 18 L.R. Emilia Romagna n. 15/2013 quanto al difetto di situazioni ostative alla già avvenuta integrazione del silenzio assenso sul detto PdC SUCON 30/2020; - nonché per l''annullamento, dichiarazione di illegittimità/inefficacia e comunque dichiarazione di caducazione: -- della determinazione n. 275/25.2.2021 (pratica n. 267/2021 – Classificazione 6.3 - Fascicolo 1132/2020) del Dirigente Settore 11-Urbanistica-Edilizia Privata-Attività produttive-SUAP e SUE, Servizio Edilizia Privata-SUE ad oggetto “Conferenza di Servizi decisoria, in forma semplificata e in modalità asincrona, ex art. 14, c.2, Legge n. 241/1990 come modificata dal D.Lgs. n. 127 del 30.06.2016 e dalla L. n. 120/2020, relativa all''istanza di permesso di costruire n. 30/2020 presentato dalla società VIENNA RE S.R.L. - determinazione di conclusione positiva”; -- degli atti della Conferenza di servizi conclusa dalla detta determinazione di conclusione positiva e del relativo verbale dei lavori conclusi nella seduta dell''11.2.2021, sottoscritto il 12.2.2021 della Conferenza nella quale la stessa “ha preso atto dei pareri già espressi”; -- della Variante “in corso d''opera” p.g. 104351 del 21/12/2021 – SCIA n. 503/2021; -- della deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Riccione atto n. 16 seduta del 07/04/2022 che autorizza il procedimento, attualmente in itinere, di rilascio del Permesso di costruire SUCON n.3/2022 in variante essenziale agli anzi detti Permesso di costruire 30/2020 e succ. var. SCIA 503/2021, in deroga agli strumenti urbanistici comunali a favore della controinteressata società Vienna RE srl, che aveva presentato istanza in data 18/03/2022 (pg.n.21558/2022); - e di ogni altro atto antecedente, conseguente preordinato e comunque connesso ancorché non noto alla ricorrente, e con riserva espressa di impugnativa del PdC SUCON 3/2022 in variante/deroga del PdC 30/2020 all''esito della Conferenza dei servizi annunciata dalla anzidetta delibera consiliare n.16/7.4.2022.; --- per quanto riguarda il primo ricorso per motivi aggiunti notificato il 3 ottobre 2022: - della comunicazione/attestazione 23/06/2021, dell''autorizzazione inizio lavori PdC 30, dell'autorizzazione sismica 21/01/2022, della relazione tecnica 26/05/2021 a firma Guiducci, del parere favorevole all''intervento 26/5/2021 a firma Foschi ed atti connessi specificati nei motivi, nonché per la proposizione di ulteriori motivi integratori quanto agli atti già impugnati; --- per quanto riguarda il secondo ricorso per motivi aggiunti notificato il 15 novembre 2022: - degli stessi atti impugnati con il ricorso introduttivo, per ulteriori motivi; --- per quanto riguarda il terzo ricorso per motivi aggiunti notificati il 9 agosto 2023: - dell''attestazione del Dirigente Settore Governo sostenibile del Territorio Comune di Riccione 12/01/2023 di decorrenza termini permesso di costruire n. 3/2022 (PdC in variante essenziale e in deroga), nonché di ogni altro atto approvativo del detto PdC ancorché non noto; - dell''antecedente delibera di Consiglio Comunale di Riccione n. 16/07.04.2022 che ha approvato la proposta di PdC in deroga n. 3/2022; - dell''atto prot. 23031 del 24/03/2022 Comune di Riccione di indizione nonché degli atti tutti dei soggetti partecipanti alla Conferenza di Servizi decisoria indetta con detta nota prot. 23031/24.03.2022, compresa eventuale non nota determinazione motivata di conclusione di detta Conferenza; - di ogni altro atto antecedente, conseguente, preordinato e comunque connesso ancorché non noto alla ricorrente, compresa l''eventuale – se rilasciata – autorizzazione sismica per il PdC 3/2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sequenza di titoli e atti comunali relativi alla demolizione e ricostruzione dell’ex Hotel Vienna-Touring, comprendente il permesso di costruire n. 30/2020, la SCIA in variante n. 503/2021 e il procedimento per il permesso di costruire n. 3/2022 in variante essenziale e deroga
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha contestato la legittimità della sequenza procedimentale e urbanistico-edilizia che ha consentito l’intervento di demolizione e ricostruzione promosso dalle controinteressate. Ha dedotto, tra l’altro, l’insussistenza dei presupposti per la formazione del silenzio-assenso sul permesso di costruire n. 30/2020; l’illegittimo utilizzo della conferenza di servizi; la mancanza o tardività dell’autorizzazione sismica; il difetto di istruttoria sullo stato legittimo dell’immobile e sul computo delle superfici; la violazione delle distanze e degli allineamenti; l’errata applicazione della disciplina del RUE relativa al rapporto tra lotto A e lotto B e agli incrementi di superficie; l’inefficacia o natura essenziale della SCIA n. 503/2021, nonché l’asserita falsità delle dichiarazioni rese; l’illegittimità della deliberazione consiliare n. 16/2022 e del successivo permesso in deroga n. 3/2022 per difetto di interesse pubblico, violazione dei limiti urbanistici e sismici e illegittimità derivata dai precedenti titoli. Il Comune e le controinteressate hanno eccepito la tardività dell’impugnazione della deliberazione consiliare e del terzo ricorso per motivi aggiunti, l’inammissibilità dell’impugnazione diretta della SCIA e l’infondatezza delle censure.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso e i motivi aggiunti in parte irricevibili, in parte inammissibili e, per il resto, li ha respinti. Ha ritenuto tardiva l’impugnazione della deliberazione consiliare n. 16/2022, poiché la ricorrente ne conosceva gli elementi essenziali e la potenziale lesività già alla fine di aprile 2022; la successiva ostensione documentale non poteva differire il termine decadenziale. Ha dichiarato inammissibile l’impugnazione diretta della SCIA n. 503/2021, in quanto la SCIA non è un provvedimento tacito direttamente impugnabile: il terzo deve sollecitare i poteri di verifica dell’amministrazione e, in caso di inerzia, proporre azione avverso il silenzio. Ha ritenuto tardivo il terzo ricorso per motivi aggiunti, notificato oltre sessanta giorni dal deposito in giudizio dell’attestazione relativa al permesso n. 3/2022; ha inoltre considerato inammissibili i motivi rivolti all’attestazione nella parte in cui ne contestavano il contenuto urbanistico-edilizio, poiché l’attestazione aveva funzione certificativa e non costitutiva. Nel merito, ha stabilito che il permesso n. 30/2020 era stato adottato con l’atto del 23 giugno 2021, mentre l’attestazione del 31 agosto 2021 si era limitata a certificare l’adempimento delle condizioni poste e la piena operatività del titolo. La conferenza di servizi aveva svolto una funzione istruttoria e non aveva esautorato il Comune. L’autorizzazione sismica era stata rilasciata prima dell’avvio delle opere rilevanti e la disciplina non imponeva che essa precedesse in assoluto la formazione del titolo edilizio. Non sono stati ravvisati difetti istruttori sullo stato legittimo e sulle superfici, né violazioni delle distanze e degli allineamenti, essendo applicabile la disciplina speciale del RUE per gli interventi di demolizione e ricostruzione con incentivi. È stata ritenuta legittima anche la distribuzione delle superfici tra i lotti A e B. La SCIA, pur non direttamente impugnabile, è stata comunque giudicata infondata nelle censure dedotte: non era necessario che i lavori fossero già iniziati, le integrazioni costituivano sviluppo del medesimo procedimento e la qualificazione della variante come non essenziale non risultava viziata da falsità. Quanto al permesso in deroga n. 3/2022, il giudice ha rilevato che non vi era incremento della superficie utile complessiva rispetto a quella assentita, ma una redistribuzione delle superfici; l’interesse pubblico alla deroga era stato motivato in modo sufficiente e non illogico mediante il richiamo alla rigenerazione urbana e alla riqualificazione della struttura ricettiva. È stata inoltre ritenuta ammissibile, dopo la deliberazione consiliare sull’interesse pubblico, la formazione del titolo per silenzio-assenso nella fase tecnico-amministrativa dirigenziale. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in euro 5.000 a favore del Comune e in euro 5.000 complessivi a favore delle controinteressate.
Norme richiamate
art. 18 l.r. Emilia-Romagna n. 15/2013
La disciplina è stata applicata per valutare la formazione e gli effetti del titolo edilizio e il rapporto tra l’atto espresso del 23 giugno 2021 e la successiva attestazione comunale.
art. 20 d.P.R. n. 380/2001
Il silenzio-assenso può operare nella fase tecnico-amministrativa del procedimento edilizio, anche per il permesso in deroga, dopo che la deliberazione consiliare abbia previamente accertato l’interesse pubblico alla deroga.
art. 14, comma 1-bis, d.P.R. n. 380/2001
La deroga urbanistica richiede un interesse pubblico specificamente motivato, la cui valutazione discrezionale è sindacabile solo per manifesta illogicità, travisamento o difetto assoluto di motivazione.
art. 19, comma 6-ter, l. n. 241/1990
La SCIA non costituisce un provvedimento tacito direttamente impugnabile; il terzo deve sollecitare l’esercizio dei poteri amministrativi di verifica e, in caso di inerzia, agire contro il silenzio.
art. 14 l.r. Emilia-Romagna n. 15/2013
È stato richiamato con riferimento alla disciplina regionale della SCIA edilizia e alla qualificazione delle integrazioni documentali.
art. 94 d.P.R. n. 380/2001
L’autorizzazione sismica deve precedere l’esecuzione delle opere strutturali rilevanti, ma la sua mancanza non impedisce in assoluto la formazione del titolo edilizio quando i lavori strutturali non siano ancora iniziati.
art. 14-bis l.r. Emilia-Romagna n. 23/2004
La natura essenziale o non essenziale della variante deve essere valutata mediante il raffronto complessivo tra progetto assentito e progetto variato, non attraverso una lettura parcellizzata dei singoli scostamenti.
art. 75 d.P.R. n. 445/2000
La decadenza dai benefici presuppone una falsa dichiarazione; una mera divergenza interpretativa sulla disciplina edilizia non è sufficiente.
art. 142, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 42/2004
Le aree già integralmente urbanizzate anteriormente al 6 settembre 1985 e aventi i requisiti della zona omogenea B non sono assoggettate al vincolo paesaggistico costiero nei termini considerati dalla decisione.
art. 9 d.m. n. 1444/1968
Per gli ampliamenti fuori sagoma realizzati nell’ambito della disciplina speciale di demolizione e ricostruzione, il rispetto delle distanze minime è verificato secondo il parametro previsto dalla disciplina richiamata.
art. 5.2.7 RUE del Comune di Riccione
La disposizione speciale consente, negli interventi di qualificazione del patrimonio edilizio esistente mediante demolizione e ricostruzione con incentivi, di assumere come parametro la posizione dell’edificio preesistente e di distribuire le superfici premiali tra i lotti secondo una soluzione progettuale coerente.
Massime di principio
- La conoscenza degli elementi essenziali di un atto amministrativo e della sua potenziale lesività fa decorrere il termine per impugnarlo; la successiva acquisizione di documenti o di una più completa conoscenza dell’istruttoria non differisce la decadenza, restando salva la possibilità di proporre motivi aggiunti per vizi conosciuti successivamente.
- La SCIA non è un provvedimento tacito direttamente impugnabile dal terzo. Il terzo deve sollecitare l’esercizio dei poteri di verifica dell’amministrazione e, in caso di inerzia, proporre l’azione contro il silenzio; non è ammissibile una domanda demolitoria diretta contro la segnalazione per vizi propri.
- Quando un atto amministrativo successivo ha funzione meramente certificativa dell’avvenuto adempimento di condizioni e della decorrenza degli effetti di un titolo già adottato, le censure relative al contenuto sostanziale del titolo devono essere rivolte contro quest’ultimo e non contro l’atto attestativo.
- Nel permesso di costruire in deroga, la deliberazione consiliare che accerta l’interesse pubblico esaurisce la fase discrezionale relativa alla deroga; successivamente, nella fase tecnico-amministrativa, può operare il silenzio-assenso edilizio se ne ricorrono i presupposti e il termine decorre senza un motivato diniego.
- La qualificazione di una variante edilizia come essenziale o non essenziale deve essere effettuata mediante una valutazione complessiva del progetto assentito e di quello modificato, senza scomporre isolatamente i singoli scostamenti di sagoma o sedime.
- La motivazione dell’interesse pubblico alla deroga urbanistica è sufficiente quando individua concretamente finalità di rigenerazione urbana, recupero di una struttura ricettiva dismessa, miglioramento dell’offerta e riequilibrio tra spazi edificati e spazi aperti; il sindacato giudiziale resta limitato ai casi di manifesta illogicità, travisamento o difetto assoluto di motivazione.
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