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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23457/2024 del 11/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza d'appello che aveva confermato la condanna per il delitto loro ascritto (artt. 110, 56, 628 c.p.). Costantini contestava la qualificazione dell'aggravante della pluralita di persone sostenendo che non fosse dimostrata la presenza simultanea, nota alla vittima. Coco deduceva travisamento della prova e vizio di motivazione, rilevando che la vittima non avrebbe identificato chiaramente la partecipazione attiva di Coco (che sarebbe rimasto in auto e non avrebbe esercitato pressione per sottrarre il veicolo), sicché mancherebbero elementi per ritenere la tentata rapina a suo carico.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili: ha ritenuto che i motivi proposti fossero generici, reiterativi di censure già sollevate in appello e non confrontassero specificamente la motivazione della Corte di appello. Ha richiamato il divieto di riesame del merito in sede di legittimità e aventi doglianze che rappresentano una lettura alternativa dei fatti. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno è stato condannato al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • Codice penale - art. 110

    artt. 110, 56, 628, commi primo e terzo, n.1, cod. pen.

    Usato per indicare il concorso di persone nel reato insieme agli articoli che qualificano il tentativo (art. 56) e il reato di rapina (art. 628); la Corte ha ritenuto sussistente la responsabilità in concorso e la qualificazione come tentata rapina con aggravante della pluralità di persone

  • Codice penale - art. 56

    artt. 110, 56, 628, commi primo e terzo, n.1, cod. pen.

    Riferimento all'ipotesi di tentativo; la Corte ha ritenuto che gli elementi probatori descrivessero un'azione diretta all'impossessamento non realizzata ma tentata

  • Codice penale - art. 628

    artt. 110, 56, 628, commi primo e terzo, n.1, cod. pen.

    Norma che disciplina la rapina; la Corte ha applicato le relative disposizioni, includendo l'aggravante prevista per la partecipazione di piu persone

  • Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura penale - art. 173

    art. 173 disp.att. cod.proc.pen.

    Richiamata in relazione ai limiti di motivazione per il ricorso in cassazione e alla necessita di riportare i motivi nei limiti previsti per la motivazione

  • Codice di procedura penale - art. 591, comma 1, lett. c)

    art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Richiamato quale norma che comporta l'inammissibilità del ricorso per mancanza di specificità del motivo quando non vi sia il dovuto confronto con la motivazione impugnata

  • Codice di procedura penale - art. 616

    Norma applicata per la condanna alle spese e alla somma a titolo di ammenda in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • In Cassazione non è consentito un riesame del merito: proporre una lettura alternativa delle prove già valutate dal giudice di merito, senza evidenziare errori di diritto o macroscopiche contraddizioni nella motivazione, conduce all'inammissibilità.
  • I motivi di ricorso devono essere specifici e confrontarsi esplicitamente con la motivazione della corte impugnata; la generica riproposizione di quanto già dedotto in appello è insufficiente.
  • Per censurare l'applicazione di un'aggravante (es. pluralità di persone) è necessario dimostrare l'assenza degli elementi costitutivi di tale aggravante, o la manifesta illogicità della valutazione del giudice, non limitandosi a una diversa interpretazione dei fatti.
  • Quando la contestazione riguarda l'attribuzione della condotta a un singolo imputato (es. affermare che era passivo o estraneo), il ricorso deve indicare punti di prova specifici e incongruenze nella valutazione della prova da parte del giudice di merito; mere affermazioni generiche sul comportamento non bastano.
  • Il rischio di condanna alle spese e al pagamento di ammende rende opportuno, prima di proporre ricorso in cassazione, valutare la concretezza e la specificità dei motivi rispetto alla motivazione della sentenza impugnata.

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