Ordinanza n. 3410/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del decreto del Ministro della Cultura del 23 febbraio 2026 recante "Determinazione del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi" G.U.R.I. serie generale n. 67 del 21.03.2026 e relativi allegati, e di ogni altro atto e provvedimento connesso, conseguente e/o presupposto anche non noto, in quanto lesivo degli interessi della ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Ministro della Cultura del 23 febbraio 2026 sul compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi, limitatamente all'assoggettamento delle memorie in cloud o degli spazi di memorizzazione in cloud al compenso per copia privata
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
L'impresa ha impugnato il decreto ministeriale e i relativi allegati, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il testo non espone analiticamente i molteplici motivi di ricorso, qualificati dal Collegio come questioni tecniche e complesse, riservandone l'approfondimento alla fase di merito. In sede cautelare la ricorrente ha rappresentato il periculum in mora derivante dall'imminente scadenza o dall'avvenuta scadenza dei termini per il pagamento dei compensi relativi ai diversi trimestri dell'anno, nonché dalle difficoltà di adempiere nell'immediatezza agli obblighi mediante adeguamenti tecnici, informatici e contrattuali.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare nei limiti indicati in motivazione, senza anticipare la valutazione sui molteplici motivi di illegittimità dedotti. Ha sospeso in parte qua il decreto ministeriale, limitatamente alle previsioni risultanti dal combinato disposto degli artt. 1, commi 2 e 3, sulle definizioni, e 2, comma 1, lettera q), dell'allegato tecnico, nella parte in cui assoggettano le memorie in cloud o gli spazi di memorizzazione in cloud al compenso per copia privata previsto dall'art. 71-septies della legge n. 633/1941. La misura cautelare comporta il congelamento delle scadenze di pagamento nelle more della decisione di merito, fissata per il 17 novembre 2026. Il Collegio ha fondato essenzialmente l'accoglimento sul periculum in mora, considerando le scadenze già maturate o imminenti e le difficoltà operative di adeguamento. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la novità e complessità della controversia.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base processuale per la valutazione e l'accoglimento della domanda cautelare.
art. 71-septies l. 633/1941
È la disposizione legislativa richiamata quale fondamento del compenso per copia privata applicato, dal decreto impugnato, alle memorie o agli spazi di memorizzazione in cloud.
art. 1, commi 2 e 3, dell'Allegato tecnico al D.M. 23 febbraio 2026
Le disposizioni sulle definizioni concorrono, insieme all'art. 2, comma 1, lettera q), ad assoggettare le memorie in cloud o gli spazi di memorizzazione in cloud al compenso per copia privata; la loro efficacia è stata sospesa limitatamente a tale previsione.
art. 2, comma 1, lett. q), dell'Allegato tecnico al D.M. 23 febbraio 2026
La disposizione è stata sospesa in parte qua nella parte relativa all'assoggettamento delle memorie in cloud o degli spazi di memorizzazione in cloud al compenso per copia privata.
Massime di principio
- In sede cautelare, quando la controversia presenta questioni tecniche e giuridiche molteplici e complesse che richiedono un approfondimento incompatibile con la fase interinale, il giudice può accogliere la domanda sulla base del periculum in mora, rinviando alla fase di merito ogni valutazione definitiva sui motivi di illegittimità.
- Il periculum in mora può ravvisarsi nell'imminenza di obblighi di pagamento derivanti dall'atto impugnato, soprattutto quando siano già scaduti o prossimi a scadere i termini per i versamenti e l'adempimento richieda rilevanti adeguamenti tecnici, informatici e contrattuali.
- Il bilanciamento cautelare degli interessi può giustificare la sospensione parziale dell'atto amministrativo e il congelamento delle scadenze di pagamento limitatamente alle previsioni contestate, fino alla definizione del giudizio di merito.
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