Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 3410/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del decreto del Ministro della Cultura del 23 febbraio 2026 recante "Determinazione del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi" G.U.R.I. serie generale n. 67 del 21.03.2026 e relativi allegati, e di ogni altro atto e provvedimento connesso, conseguente e/o presupposto anche non noto, in quanto lesivo degli interessi della ricorrente;

Giustizia amministrativa202605895

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto del Ministro della Cultura del 23 febbraio 2026 sul compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi, limitatamente all'assoggettamento delle memorie in cloud o degli spazi di memorizzazione in cloud al compenso per copia privata

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

L'impresa ha impugnato il decreto ministeriale e i relativi allegati, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il testo non espone analiticamente i molteplici motivi di ricorso, qualificati dal Collegio come questioni tecniche e complesse, riservandone l'approfondimento alla fase di merito. In sede cautelare la ricorrente ha rappresentato il periculum in mora derivante dall'imminente scadenza o dall'avvenuta scadenza dei termini per il pagamento dei compensi relativi ai diversi trimestri dell'anno, nonché dalle difficoltà di adempiere nell'immediatezza agli obblighi mediante adeguamenti tecnici, informatici e contrattuali.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare nei limiti indicati in motivazione, senza anticipare la valutazione sui molteplici motivi di illegittimità dedotti. Ha sospeso in parte qua il decreto ministeriale, limitatamente alle previsioni risultanti dal combinato disposto degli artt. 1, commi 2 e 3, sulle definizioni, e 2, comma 1, lettera q), dell'allegato tecnico, nella parte in cui assoggettano le memorie in cloud o gli spazi di memorizzazione in cloud al compenso per copia privata previsto dall'art. 71-septies della legge n. 633/1941. La misura cautelare comporta il congelamento delle scadenze di pagamento nelle more della decisione di merito, fissata per il 17 novembre 2026. Il Collegio ha fondato essenzialmente l'accoglimento sul periculum in mora, considerando le scadenze già maturate o imminenti e le difficoltà operative di adeguamento. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la novità e complessità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base processuale per la valutazione e l'accoglimento della domanda cautelare.

  • art. 71-septies l. 633/1941

    È la disposizione legislativa richiamata quale fondamento del compenso per copia privata applicato, dal decreto impugnato, alle memorie o agli spazi di memorizzazione in cloud.

  • art. 1, commi 2 e 3, dell'Allegato tecnico al D.M. 23 febbraio 2026

    Le disposizioni sulle definizioni concorrono, insieme all'art. 2, comma 1, lettera q), ad assoggettare le memorie in cloud o gli spazi di memorizzazione in cloud al compenso per copia privata; la loro efficacia è stata sospesa limitatamente a tale previsione.

  • art. 2, comma 1, lett. q), dell'Allegato tecnico al D.M. 23 febbraio 2026

    La disposizione è stata sospesa in parte qua nella parte relativa all'assoggettamento delle memorie in cloud o degli spazi di memorizzazione in cloud al compenso per copia privata.

Massime di principio

  • In sede cautelare, quando la controversia presenta questioni tecniche e giuridiche molteplici e complesse che richiedono un approfondimento incompatibile con la fase interinale, il giudice può accogliere la domanda sulla base del periculum in mora, rinviando alla fase di merito ogni valutazione definitiva sui motivi di illegittimità.
  • Il periculum in mora può ravvisarsi nell'imminenza di obblighi di pagamento derivanti dall'atto impugnato, soprattutto quando siano già scaduti o prossimi a scadere i termini per i versamenti e l'adempimento richieda rilevanti adeguamenti tecnici, informatici e contrattuali.
  • Il bilanciamento cautelare degli interessi può giustificare la sospensione parziale dell'atto amministrativo e il congelamento delle scadenze di pagamento limitatamente alle previsioni contestate, fino alla definizione del giudizio di merito.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.