Sentenza del 13/04/2018 n. 1677 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Dichiarazione integrativa - Errore - Termine - Emendabilità della dichiarazione in corso di causa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata accolta. È stato riconosciuto che il contribuente può emendare la dichiarazione dei redditi quando essa sia frutto di un errore, anche dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 2, comma 8-bis, del d.P.R. 322/1998 e fino alla fase processuale. L'errore dichiarativo non può quindi impedire al contribuente di far valere la reale situazione fiscale, purché la correzione sia rilevante e adeguatamente provata.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente contestava la pretesa fiscale fondata su un errore contenuto nella dichiarazione dei redditi già presentata e chiedeva di poter correggere tale errore mediante dichiarazione integrativa anche oltre il termine previsto dall'art. 2, comma 8-bis, del d.P.R. 322/1998, persino nel corso del giudizio.
Norme richiamate
Art. 2, comma 8-bis, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322
La disposizione disciplina i termini per la presentazione della dichiarazione integrativa, ma il suo termine non impedisce necessariamente al contribuente di far valere in giudizio errori commessi nella dichiarazione originaria.
Massime di principio
- Un errore nella dichiarazione dei redditi può essere corretto anche oltre il termine ordinario previsto per la dichiarazione integrativa, purché il contribuente dimostri concretamente l'errore e il relativo effetto fiscale.
- La possibilità di emendare la dichiarazione può essere fatta valere anche durante il processo tributario, quando la correzione incide sulla fondatezza della pretesa fiscale.
- La correzione riguarda normalmente errori oggettivi, di fatto o di diritto, e non può essere utilizzata per introdurre fatti nuovi o pretese non documentate.
- Il contribuente deve fornire documentazione idonea a dimostrare sia l'errore originario sia la corretta determinazione del reddito o dell'imposta.
- I termini per presentare una dichiarazione integrativa e il diritto di difendersi in giudizio contro una pretesa fiscale fondata su una dichiarazione errata sono piani distinti: la scadenza del primo non elimina automaticamente il secondo.
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