Ordinanza n. 8/2026 - Potenza, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento disciplinare, reso nei confronti del sopra citato minore, a mezzo del quale è stata comminata la sanzione dell’allontanamento dalle lezioni per giorni 15 a decorrere dal 07.01.2026, notificato dal Dirigente Scolastico -OMISSIS- con nota -OMISSIS- del 20.12.2025 all’esito del procedimento disciplinare n. -OMISSIS-(all. 1); - del verbale del consiglio di classe del 17.12.2025 della Classe -OMISSIS-(all. 2); - nonché di ogni altro atto della detta procedura comunque connesso, conseguente e/o presupposto, anche se ad oggi non noto e con espressa riserva di motivi aggiunti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sanzione disciplinare di allontanamento dalle lezioni per 15 giorni, con obbligo di frequenza e svolgimento di attività educative alternative, nonché verbale del consiglio di classe e atti connessi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I genitori, agendo in rappresentanza del minore, hanno impugnato il provvedimento disciplinare adottato dalla dirigenza scolastica all'esito di un procedimento disciplinare, con il quale è stata irrogata la sanzione dell'allontanamento dalle lezioni per quindici giorni, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Sono stati impugnati anche il verbale del consiglio di classe e gli ulteriori atti presupposti, connessi o consequenziali, con riserva di motivi aggiunti. Il testo dell'ordinanza non specifica le singole censure di legittimità dedotte, ma dà atto che il provvedimento è stato contestato sotto il profilo della sua legittimità e che l'amministrazione ha depositato documentazione e svolto argomenti difensivi.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. A un sommario esame, proprio della fase cautelare, il provvedimento disciplinare è stato ritenuto apparentemente idoneo a resistere alle censure, sulla base delle evidenze documentali e delle difese dell'amministrazione. Quanto al periculum in mora, il giudice ha rilevato che non è stato dimostrato un pregiudizio grave e irreparabile: la misura è stata considerata di modesta afflittività rispetto alla gravità oggettiva dei fatti contestati e, soprattutto, configurata come sospensione con obbligo di frequenza e progetto rieducativo nell'interesse del minore, mediante attività alternative a contenuto educativo. Nel bilanciamento degli interessi hanno prevalso i valori pubblici tutelati dal provvedimento. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della natura delle questioni trattate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda è stata respinta per l'insufficiente consistenza delle censure in sede sommaria e per la mancata dimostrazione di un pregiudizio grave e irreparabile.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del minore e degli esercenti la responsabilità genitoriale.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore presupposto per l'oscuramento dei dati personali nella riproduzione e diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione dell'efficacia di un provvedimento disciplinare scolastico richiede sia una prospettiva favorevole sulle censure dedotte sia la dimostrazione di un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'esecuzione dell'atto.
- La sospensione con obbligo di frequenza e svolgimento di attività alternative a contenuto educativo può essere valutata, nel bilanciamento cautelare, non soltanto come misura afflittiva, ma anche come progetto rieducativo diretto all'interesse dello studente; in assenza di un danno grave e irreparabile, possono prevalere i valori pubblici perseguiti dal provvedimento.
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