Cassazione Penale, Ordinanza n. 04467/2026 del 03/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che aveva confermato la sua responsabilità penale e il trattamento sanzionatorio per il delitto di rapina aggravata. Con l'unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, contestando il giudizio di responsabilità. In sostanza ha riproposto censure già esaminate e respinte in appello, sostenendo che la condotta andrebbe diversamente qualificata, in particolare come furto con strappo, e chiedendo una nuova valutazione delle risultanze probatorie.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto che la sentenza d'appello avesse motivato in modo congruo e immune da vizi logici, indicando gli elementi che dimostravano un fattivo contributo materiale dell'imputato alla consumazione della rapina e escludendo correttamente la riqualificazione in furto con strappo. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché mirava, in realtà, a una rivalutazione del compendio probatorio, preclusa in sede di legittimità. Ne sono seguite la condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 628 c.p.
La condotta è stata qualificata e mantenuta come rapina aggravata, con esclusione della riqualificazione in furto con strappo sulla base della ricostruzione fattuale dell'episodio.
art. 625 c.p.
Richiamato implicitamente per l'aggravamento della rapina contestata, confermato dalla sentenza impugnata.
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge o vizio di motivazione, si risolva nella richiesta di una nuova valutazione del compendio probatorio già esaminato con motivazione logica e coerente dai giudici di merito.
- La riqualificazione del fatto da rapina a furto con strappo richiede una ricostruzione fattuale compatibile con la diversa tipologia offensiva; se la motivazione di merito dà conto di un contributo materiale alla sottrazione mediante violenza o minaccia, la qualificazione in rapina non è censurabile in cassazione quando sorretta da argomentazione immune da aporie.
- Quando la sentenza impugnata ha esaminato e disatteso puntualmente le doglianze difensive, il ricorso che riproponga le medesime questioni senza individuare reali vizi di legittimità è destinato alla declaratoria di inammissibilità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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