Cassazione Civile, Ordinanza n. 12936/2023 del 11/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (Agenzia delle Entrate)
La controversia
Un avviso di accertamento aveva rettificato in aumento il reddito d'impresa di una società che gestiva un autosilo, ritenendo non corretta la qualificazione, data dalla contribuente, di una concessione di 73 posti auto per 99 anni come "locazione". Secondo l'Ufficio, l'operazione integrava invece una cessione onerosa di un diritto reale d'uso, assimilabile al diritto di superficie. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso della società e la Commissione tributaria regionale aveva confermato. In Cassazione la società ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 143 d.lgs. n. 163/2006, 828, comma 2, c.c., anche in relazione agli artt. 1021, 1024 e 1571 c.c.; con il secondo ha denunciato falsa applicazione degli artt. 85, 86, 102, 104 e 109 TUIR. Tuttavia, nelle more, la società ha depositato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 193/2016, con prova del pagamento e con atto di rinuncia al ricorso notificato all'Agenzia prima dell'udienza.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritualmente comunicata alla controparte prima dell'udienza, e ha dichiarato l'estinzione del processo di cassazione. Ha precisato che la rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale recettizio che produce estinzione del giudizio senza necessità di accettazione della controparte, la quale rileva solo ai fini delle spese. Ha compensato le spese di lite e ha escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 143 d.lgs. n. 163/2006
Richiamato dalla ricorrente nel primo motivo per sostenere la corretta qualificazione del rapporto, ma la Corte non ne esamina il merito per intervenuta rinuncia.
art. 828, comma 2, c.c.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla natura del diritto controverso; non è oggetto di decisione sul merito per estinzione del giudizio.
artt. 1021, 1024 e 1571 c.c.
Richiamati dalla ricorrente per qualificare il rapporto come locazione o diritto reale di uso; non sono scrutinati nel merito.
artt. 85, 86, 102, 104 e 109 TUIR
Richiamati dalla ricorrente nel secondo motivo in tema di qualificazione fiscale dell'operazione; il merito resta assorbito dalla rinuncia.
art. 6 d.l. n. 193/2016
È la base della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata che ha preceduto la rinuncia al ricorso.
art. 306 c.p.c.
La Corte ribadisce che non si applica al giudizio di cassazione e che, quindi, la rinuncia al ricorso non richiede accettazione della controparte per produrre effetti estintivi.
art. 375, ultimo comma, c.p.c.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per la trattazione camerale del ricorso in Cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte esclude i presupposti per il raddoppio del contributo unificato in ragione dell'estinzione del giudizio per rinuncia.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso, ove portata a conoscenza della controparte prima dell'udienza, produce l'estinzione del processo anche senza accettazione della parte resistente, perché non si applica l'art. 306 c.p.c. al giudizio di legittimità.
- La qualificazione del rapporto sostanziale e delle relative conseguenze fiscali non viene esaminata nel merito quando sopravviene una rinuncia efficace al ricorso.
- In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia, il giudice può compensare le spese e non sussistono automaticamente i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
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