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Sentenza

Sentenza n. 1193/2026 - Brescia, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia del provvedimento -OMISSIS- -OMISSIS-, emesso dal Questore della Provincia di -OMISSIS-, notificato in data 26/12/2022, di rigetto dell’istanza per il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. e per la condanna del Questore di Bergamo, accertato il diritto del ricorrente all'ottenimento del permesso di soggiorno al rilascio del relativo permesso di soggiorno, o, in subordine all’esame delle ragioni del richiedente anche sotto i profili indicati in ricorso.

Giustizia amministrativa202300266

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato adottato dal Questore

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, deducendo anzitutto che l'atto notificato fosse una semplice copia non conforme all'originale, con conseguente inesistenza o nullità del provvedimento. Ha richiamato l'art. 137, comma 2, c.p.c. e il rinvio contenuto nell'art. 21-bis l. 241/1990 alle norme sulla notificazione degli atti limitativi della sfera giuridica dei privati, nonché la giurisprudenza formatasi in materia di decreti di espulsione. In secondo luogo, ha contestato la valutazione della pericolosità sociale, sostenendo che l'Amministrazione non avesse adeguatamente considerato il carattere risalente dei precedenti penali, il successivo reinserimento sociale, la continuità lavorativa, le circostanze attenuanti riconosciute in sede penale e i rapporti con la figlia minore cittadina italiana. Ha inoltre richiamato il parere del Consiglio di Stato n. 2042 del 2020 e chiesto, in via subordinata, il riesame della propria posizione alla luce di tali elementi.

La decisione

Il ricorso è stato respinto. Quanto al primo motivo, il TAR ha ritenuto che la relata di notifica certificasse la conformità all'originale dell'atto notificato e che il ricorrente non avesse contestato in concreto la corrispondenza tra originale e copia. Ha inoltre distinto la validità del provvedimento originale dalla sua efficacia, escludendo che la questione formale prospettata determinasse l'inesistenza o la nullità dell'atto. Il richiamo alla giurisprudenza del giudice ordinario in materia di copie non conformi di decreti di espulsione non è stato ritenuto vincolante né pertinente, trattandosi di situazioni giuridiche differenti. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha ritenuto adeguatamente motivato e non manifestamente irragionevole il giudizio di pericolosità sociale. Il diniego valorizzava una condanna divenuta irrevocabile per fatti di violenza protrattisi dal 2013 al 2015, con dichiarazioni testimoniali indicative di una personalità violenta e aggressiva e con rischio per l'incolumità della moglie e della figlia, nonché connotati da forte allarme sociale in relazione alla violenza di genere. Il TAR ha sottolineato l'ampia discrezionalità dell'Amministrazione in materia e ha escluso che la sentenza penale dimostrasse un effettivo ravvedimento, rilevando anche la prognosi sfavorevole ai fini della sospensione condizionale della pena e l'assenza di documentazione attuale sulla disintossicazione e sul ravvedimento. Non è stata inoltre provata l'attualità e consistenza dei rapporti con la figlia: il ricorrente non ha prodotto documenti idonei, mentre i versamenti risultavano concentrati nel 2018 e nel 2020. Il parere del Consiglio di Stato richiamato è stato ritenuto riferibile a una situazione familiare e probatoria diversa. Le spese della fase di merito sono state compensate; è stata confermata la condanna alle spese già disposta nella fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di rigetto è stato notificato al richiedente, che ha presentato osservazioni; il testo non collega a tale fase alcuna censura accolta.

  • art. 21-bis l. 241/1990

    Il ricorrente ne ha invocato il rinvio alle norme del codice di rito civile sulla notificazione degli atti limitativi della sfera giuridica dei privati; il TAR non ha ritenuto fondata la conseguente censura sulla non conformità della copia notificata.

  • art. 137, comma 2, c.p.c.

    Il ricorrente lo ha richiamato per sostenere la necessità della conformità della copia notificata all'originale; il TAR ha ritenuto decisiva la relata attestante la conformità e l'assenza di una contestazione concreta della corrispondenza.

  • art. 44, comma 2, c.p.a.

    È stato applicato per consentire e disciplinare la regolarizzazione degli atti processuali privi della firma digitale in formato PAdES.

  • art. 73 c.p.a.

    È richiamato in relazione alla memoria depositata dal ricorrente prima dell'udienza di smaltimento.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    È stato richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati, quale fondamento dell'oscuramento dei dati personali contenuti nella pronuncia.

Massime di principio

  • La notificazione di un provvedimento amministrativo non determina l'inesistenza o la nullità dell'atto per la mera deduzione che sia stata consegnata una copia non conforme, quando la relata attesti la conformità all'originale e il destinatario non dimostri una concreta difformità tra copia e originale.
  • La validità del provvedimento amministrativo deve essere distinta dalla sua efficacia: eventuali questioni relative alla notificazione incidono sull'efficacia dell'atto nei confronti del destinatario, ma non comportano automaticamente l'invalidità dell'atto originario.
  • Nel rinnovo del permesso di soggiorno, la valutazione della pericolosità sociale fondata su una condanna per gravi fatti di violenza può ritenersi legittima quando il provvedimento consideri la natura e la protrazione dei fatti, le risultanze testimoniali e il rischio per l'incolumità dei familiari, purché il giudizio non sia manifestamente irragionevole; in tale ambito l'Amministrazione dispone di ampia discrezionalità.
  • La mera allegazione del decorso del tempo, dello svolgimento di attività lavorativa o del rapporto di filiazione con una cittadina italiana non dimostra, di per sé, il superamento della pericolosità sociale risultante da una condanna grave; il richiedente deve fornire elementi attuali e documentati sul ravvedimento e sull'effettività dei rapporti familiari invocati.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
SottomaterieLegami familiari e radicamentoDiniego e revoca per precedenti penali
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneOnere della prova e principio dispositivoProporzionalità e ragionevolezza

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