Cassazione Civile, Ordinanza n. 03802/2023 del 08/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex artt. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e 54-bis d.P.R. n. 633/1972 per Irpef, addizionali, Irap e Iva relative all’anno 2002, sulla base di quanto indicato nel modello Unico e non versato. Dopo una prima fase contenziosa, con rinvii e riassunzioni a seguito del decesso del contribuente, gli eredi hanno ricorso per cassazione deducendo la violazione degli artt. 36-bis, comma 3, d.P.R. n. 600/1973 e 6 L. n. 212/2000. Sostenevano che la cartella fosse illegittima perché non preceduta dall’avviso bonario/comunicazione di irregolarità; secondo i ricorrenti, tale omissione aveva impedito di far valere le proprie ragioni, ottenere la riduzione delle sanzioni e regolarizzare la posizione, con conseguente nullità della cartella e del procedimento di iscrizione a ruolo.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso. Ha ribadito che, quando il controllo automatizzato riguarda la mera verifica di dati dichiarati e il mancato pagamento di somme già esposte in dichiarazione, senza profili di incertezza su aspetti rilevanti, non è necessario il previo invio della comunicazione di irregolarità né sussiste un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale. Ha quindi confermato la legittimità della cartella impugnata, osservando che l’Ufficio si era limitato a iscrivere a ruolo imposte che il contribuente aveva dichiarato ma non versato. Il ricorso è stato rigettato; i ricorrenti sono stati condannati, in solido, alle spese del giudizio di legittimità e viene dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
Disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni dei redditi e consente l’iscrizione a ruolo delle somme dovute quando la pretesa deriva da dati già esposti in dichiarazione e dal mancato versamento, senza necessità di un previo avviso bonario se non vi sono incertezze rilevanti.
art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972
Attribuisce all’amministrazione finanziaria il potere di controllo automatizzato, limitato alla correzione di errori materiali e di calcolo e alla verifica dei versamenti, senza valutazioni sostanziali sulla posizione del contribuente.
art. 6 L. n. 212/2000
Il contraddittorio preventivo è imposto solo quando vi siano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; non opera in modo generalizzato nei controlli automatizzati fondati sul mero mancato pagamento.
art. 2, comma 2, d.lgs. n. 462/1997
La riduzione delle sanzioni presuppone, quando dovuta, l’invio della comunicazione di irregolarità; la sua omissione, nei casi in cui la comunicazione non sia necessaria, non incide sulla validità della cartella né comporta riduzione automatica delle sanzioni.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È stato il parametro di legittimità invocato per denunciare la violazione di legge da parte del giudice di merito.
art. 380-bis c.p.c.
Richiamato in relazione alla trattazione camerale secondo il rito accelerato previsto per il filtro in Cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È richiamato per dare atto dei presupposti processuali relativi all’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel controllo automatizzato delle dichiarazioni tributarie, la comunicazione di irregolarità non è necessaria quando l’iscrizione a ruolo deriva dal mero mancato pagamento di somme già indicate in dichiarazione e non emergono incertezze su aspetti rilevanti.
- L’obbligo di contraddittorio endoprocedimentale ex art. 6, comma 5, dello Statuto del contribuente non opera in via generale per ogni iscrizione a ruolo, ma solo quando il controllo coinvolga profili dichiarativi incerti o suscettibili di valutazione.
- La mancata trasmissione dell’avviso bonario, quando non dovuto, non determina la nullità della cartella di pagamento né del procedimento di formazione del ruolo.
- La riduzione delle sanzioni prevista dalla disciplina della riscossione da controllo automatizzato è collegata alla previa comunicazione di irregolarità solo nei casi in cui tale comunicazione sia effettivamente prescritta; in assenza dei relativi presupposti, il beneficio non è invocabile.
- Quando l’Ufficio si limita a riscuotere imposte autodichiarate ma non versate, il controllo resta documentale e automatizzato, senza margini di valutazione sostanziale e senza necessità di atti interlocutori preventivi.
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