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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28056/2024 del 30/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia trae origine da avvisi di accertamento emessi per l'anno d'imposta 2006 nei confronti di una società di persone operante nel settore edilizio, poi cessata, e dei relativi soci, con recupero di maggiori ricavi, IVA e IRAP sulla base di una ricostruzione induttiva/analitico-induttiva dei ricavi. L'Ufficio aveva ritenuto inattendibili le scritture contabili per la perdurante antieconomicità dell'attività e per operazioni immobiliari ritenute incongrue rispetto ai valori di mercato e ai mutui contratti, valorizzando anche quotazioni tratte da "Guida Casa" e altri elementi documentali. I contribuenti hanno impugnato gli avvisi e, soccombenti nei gradi di merito, hanno proposto ricorso per cassazione articolato in sei motivi: 1) dedotta nullità per difetto di prova della delega di firma del sottoscrittore degli avvisi e violazione dell'art. 42 d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c.; 2) dedotta nullità degli avvisi notificati ai soci, assumendo che la cessazione della società avrebbe impedito l'accertamento di pregresse posizioni debitorie non già contestate al momento della cancellazione; 3) violazione delle norme sul contenuto degli avvisi e sul diritto di difesa per omessa ostensione degli atti negoziali richiamati nell'accertamento e per asserita insufficienza motivazionale; 4) motivazione solo apparente sull'idoneità probatoria dei prezzi al metro quadro ricavati da "Guida Casa"; 5) motivazione manifestamente e irriducibilmente contraddittoria in ordine alla nullità dell'avviso alla società e alla conferma della ripresa nei confronti del legale rappresentante/soci; 6) violazione delle norme sulle presunzioni e sull'onere della prova, sostenendo che i valori di "Guida Casa" non bastassero, da soli, a integrare presunzioni gravi, precise e concordanti per l'accertamento analitico-induttivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo e il secondo motivo: quanto alla sottoscrizione degli avvisi, ha ribadito che la delega di firma ex art. 42 d.P.R. n. 600/1973 è sufficiente e non richiede la qualifica dirigenziale del delegato, essendo sufficiente la riferibilità dell'atto all'ufficio e la prova della delega prodotta dall'Agenzia; quanto alla cancellazione della società di persone, ha affermato che i soci subentrano nella posizione della società estinta per effetto del principio di trasparenza, con legittimazione passiva nei confronti degli atti notificati ai soci per il reddito di partecipazione. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché volto a ottenere una nuova valutazione di fatto sulla motivazione degli avvisi e sulla documentazione utilizzata. Ha dichiarato inammissibili anche il quarto, quinto e sesto motivo, reputandoli diretti a censurare il merito della valutazione probatoria operata dai giudici di merito in ordine al metodo di stima e alle quotazioni "Guida Casa", senza denunciare reali vizi di legittimità. Il ricorso è stato quindi respinto e i ricorrenti sono stati condannati alle spese.

Norme richiamate

  • art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Gli avvisi di accertamento devono essere sottoscritti, a pena di nullità, dal capo dell'ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva; la delega è di firma e non di funzioni e l'atto resta valido se riferibile all'ufficio e se la delega è provata.

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato per il riparto dell'onere probatorio; la Corte ritiene che l'Ufficio abbia assolto l'onere provando la delega di firma e la base fattuale dell'accertamento.

  • art. 2495 c.c.

    La cancellazione della società produce effetti anche per le società di persone; in presenza di estinzione, la posizione fiscale si trasferisce ai soci secondo il fenomeno successorio richiamato dalla giurisprudenza.

  • art. 28 D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175

    È evocato dai ricorrenti, ma la Corte non ne fa applicazione decisiva nel rigetto del motivo.

  • art. 36 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    È richiamato dai ricorrenti nel secondo motivo, ma la Corte afferma la legittimazione passiva dei soci per effetto della cancellazione della società.

  • art. 7, comma 1, L. 27 luglio 2000, n. 212

    Richiamato per il diritto di difesa e la conoscibilità degli atti posti a base dell'accertamento; la Corte non ravvisa violazione decisiva.

  • art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    È richiamato per la motivazione della sentenza tributaria; la Corte esclude che la motivazione della decisione di merito fosse meramente apparente o contraddittoria in senso decisivo.

  • art. 156, secondo comma, c.p.c.

    Richiamato in combinato con l'art. 36 del processo tributario per il regime delle nullità processuali; la Corte non ne ravvisa violazione sostanziale.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato per le presunzioni semplici; la Corte afferma che la doglianza tendeva soltanto a sollecitare una diversa valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 2729 c.c.

    La Corte ritiene che la censura sulle presunzioni e sui valori di "Guida Casa" non sia scrutinabile in cassazione perché diretta al merito della valutazione probatoria.

  • art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Consente l'accertamento analitico-induttivo dei ricavi sulla base di presunzioni e di elementi sintomatici di inattendibilità contabile, qui ritenuti sufficienti dai giudici di merito.

  • art. 41-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato quale base dell'emissione degli avvisi nei confronti dei soci dopo la ripresa a carico della società.

  • art. 5 d.P.R. n. 917 del 1986

    Il principio di trasparenza nelle società di persone comporta l'imputazione del reddito ai soci e fonda la loro legittimazione processuale e sostanziale in caso di estinzione della società.

  • art. 8, comma 24, D.L. 2 marzo 2012, n. 16

    La Corte richiama la declaratoria di illegittimità costituzionale, precisando che essa non incide sulla validità degli atti sottoscritti da funzionari delegati ai sensi dell'art. 42 d.P.R. n. 600/1973.

  • art. 1, comma 1, L. 26 aprile 2012, n. 44

    Richiamata quale norma di conversione del decreto-legge dichiarato incostituzionale nel punto relativo agli incarichi dirigenziali.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È menzionato nel dispositivo per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In materia di avvisi di accertamento, la delega di firma del funzionario che sottoscrive l'atto è sufficiente a garantire la validità dell'atto stesso, purché sia provata e consenta di riferire l'atto all'ufficio titolare del potere impositivo; non è necessaria la qualifica dirigenziale del delegato.
  • La cancellazione di una società di persone non preclude l'accertamento dei redditi di partecipazione nei confronti dei soci, i quali assumono la posizione sostanziale e processuale del soggetto estinto per effetto del principio di trasparenza fiscale.
  • Nel giudizio di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o una rilettura del merito, quando la censura si traduca nella mera contestazione dell'apprezzamento dei fatti compiuto dal giudice di merito.
  • L'accertamento analitico-induttivo fondato su presunzioni e su elementi sintomatici di antieconomicità e incongruenza dei valori dichiarati è censurabile in cassazione solo per veri vizi di diritto o di motivazione nei limiti consentiti, non per una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
  • Quando la motivazione della sentenza di merito dà conto in modo non apparente e logicamente coerente degli elementi posti a base della decisione, la censura di motivazione contraddittoria o apparente non può essere utilizzata per sovvertire l'apprezzamento di fatto compiuto dal giudice territoriale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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