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Ordinanza

Ordinanza n. 3435/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - dell’O.M. n. 27 del 16.02.2026 recante “Procedure di aggiornamento e rinnovo delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo” per il biennio 2026/2028, pubblicata sul Portale Unico del reclutamento in data 23.02.2026, in ogni parte contrastante con il diritto e l’interesse di parte ricorrente, in particolare nella parte in cui all’art. 16, comma 6, prescrive che “Il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina” così determinando l’attribuzione del punteggio relativo alla valutazione del titolo suindicato soltanto a chi ha svolto il servizio militare o servizio sostitutivo assimilato, senza comprendere i candidati che hanno svolto il servizio civile volontario anche non in costanza di nomina; - ove occorra, di ogni altro atto precedente, successivo o comunque connesso e di pregiudizio per la ricorrente; nonché per la condanna dell’amministrazione resistente ad attribuire 12 punti nelle GPS per il biennio scolastico 2026/2028 di interesse per le supplenze alla ricorrente in possesso del titolo di servizio civile volontario prestato non in costanza di nomina.

Giustizia amministrativa202604590

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026 sulle procedure di aggiornamento e rinnovo delle GPS per il biennio 2026-2028, nella parte relativa alla valutazione del servizio militare di leva e del servizio sostitutivo assimilato e alla mancata attribuzione di 12 punti per il servizio civile volontario prestato non in costanza di nomina

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, in possesso del titolo di servizio civile nazionale volontario svolto non in costanza di nomina, ha impugnato l'ordinanza ministeriale disciplinante l'aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze relative al biennio 2026-2028. Ha contestato la previsione secondo cui il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo assimilato per legge sono interamente valutabili soltanto se prestati in costanza di nomina, sostenendo che tale disciplina non ricomprenderebbe ingiustificatamente il servizio civile volontario svolto fuori costanza di nomina. Ha chiesto, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia dell'ordinanza e, nel merito, l'attribuzione di 12 punti nelle GPS.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza di adeguato fumus boni iuris. Ha rilevato che l'ordinanza impugnata, diversamente dalla precedente ordinanza ministeriale n. 88/2024, non ha previsto l'equiparazione del servizio civile nazionale volontario alla categoria del servizio militare di leva o del servizio sostitutivo assimilato per legge. La disciplina impugnata prevede invece, in favore di chi ha svolto il servizio civile nazionale o universale, una riserva di posti, richiamata in particolare negli allegati B1 e B2. Nel sommario esame proprio della fase cautelare, tale scelta non è stata ritenuta irragionevole o illogica, rientrando nella discrezionalità amministrativa relativa alla definizione dei criteri di formazione delle graduatorie. L'istanza cautelare è stata pertanto respinta. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della novità della questione.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare, con particolare riferimento al fumus boni iuris.

  • art. 16, comma 6, O.M. n. 27 del 16 febbraio 2026

    Il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina

    La disposizione limita la valutazione integrale ai servizi espressamente qualificati come servizio militare di leva o servizio sostitutivo assimilato, purché prestati in costanza di nomina.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, la sospensione di un atto amministrativo presuppone la sussistenza di un adeguato fumus boni iuris; in sua assenza la domanda cautelare deve essere respinta.
  • La scelta dei criteri di formazione delle graduatorie pubbliche rientra nella discrezionalità amministrativa e, in sede cautelare, non è censurabile quando non risulti manifestamente irragionevole o illogica.
  • La previsione di un diverso trattamento tra la valutazione di un titolo di servizio espressamente disciplinato e la previsione, per un'altra categoria di servizio, di una riserva di posti non appare manifestamente irragionevole se le categorie non sono state equiparate dalla disciplina applicabile.

Come è indicizzato

MateriePersonale scolasticoConcorsi pubblici
RamiPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativo
SottomaterieGraduatorie e scorrimento
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

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