Sentenza n. 606/2026 - Bari, Sezione 1
per l'annullamento i) del decreto ministeriale n. -OMISSIS- (prot. n. -OMISSIS-), conosciuto in data 19.4.2018, adottato dal Ministero della Difesa – Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva – -OMISSIS-– 6^ divisione, con il quale è stata rigettata la domanda tesa al riconoscimento dell’infermità “esiti tiroidectomia totale per -OMISSIS- -OMISSIS- in attuale remissione clinica” come dipendente da causa di servizio e all’ottenimento dell’equo indennizzo; ii) del parere n. -OMISSIS-, reso in data 29.3.2018 dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio incardinato presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il quale la patologia non è stata riconosciuta dipendente da fatti di servizio; iii) di ogni altro atto presupposto, connesso ovvero consequenziale agli atti indicati nei precedenti alinea, ancorché non conosciuto, nei limiti dell’interesse dedotto in giudizio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una patologia oncologica e del conseguente equo indennizzo, unitamente al parere negativo del Comitato di verifica per le cause di servizio
Esito
Favorevole al ricorrente (militare)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, già impiegato per periodi prolungati in diversi teatri operativi esteri e addetto anche a tecnologie e sistemi militari impiegati sul campo, ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una patologia oncologica tiroidea, assumendo di essere stato esposto a polveri di uranio impoverito e ad altre nanoparticelle. La Commissione medica ospedaliera aveva espresso un giudizio favorevole e aveva ascritto l’infermità a una categoria tabellare, mentre il Comitato di verifica per le cause di servizio aveva escluso il nesso causale o concausale, richiamando l’assenza di fattori specifici, la prevalenza di fattori di rischio generici e il mancato rispetto del criterio cronologico tra esposizione e insorgenza della malattia. Il primo motivo deduceva la violazione dell’art. 68 d.P.R. n. 3/1957, degli artt. 48 e ss. d.P.R. n. 686/1957, degli artt. 10 e 11 d.P.R. n. 461/2001 e degli artt. 1078 e ss. d.P.R. n. 90/2010, nonché travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria e motivazione, illogicità e irragionevolezza, contestando la valutazione dei fattori epidemiologici, dell’età, della provenienza geografica e della latenza. Il secondo motivo censurava l’inversione dell’onere probatorio, sostenendo che, in presenza dell’impiego in teatri operativi potenzialmente contaminati, spettasse all’Amministrazione dimostrare l’esistenza di fattori esogeni autonomi ed esclusivi idonei a escludere il contributo del servizio. Il terzo motivo deduceva violazione dei principi di imparzialità e buon andamento e disparità di trattamento rispetto al riconoscimento della dipendenza da servizio di una patologia analoga a carico di altro militare operante in teatri operativi comparabili.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego ministeriale e il parere del Comitato di verifica, disponendo il riesame dell’istanza previo nuovo parere del Comitato. Il Collegio ha richiamato il principio probabilistico e di precauzione elaborato dalla giurisprudenza amministrativa e ribadito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con le sentenze nn. 12, 13, 14 e 15 del 7 ottobre 2025: per le patologie tumorali insorte in militari esposti a uranio impoverito o nanoparticelle di metalli pesanti durante il servizio in teatri operativi o poligoni di tiro, non è necessario un riscontro effettivo del nesso eziologico, poiché il rapporto causale è considerato insito nel rischio professionale tipico; spetta quindi all’Amministrazione provare una specifica genesi extra-lavorativa della patologia. Il parere negativo è stato ritenuto insufficiente perché aveva sottovalutato la durata e l’estensione delle missioni, omesso di considerare alcuni periodi di impiego, richiamato fattori di rischio generici senza adeguato supporto scientifico ed epidemiologico e applicato il criterio cronologico in modo apodittico. È stata inoltre ritenuta illegittima l’integrazione della motivazione mediante gli scritti difensivi dell’Avvocatura, nella parte relativa alla natura delle mansioni, trattandosi di motivazione postuma. L’assenza di attività direttamente svolte sul campo non escludeva di per sé l’esposizione ambientale o quella derivante dalla manutenzione di sistemi d’arma contaminati. Il nuovo esame dovrà individuare, ove esistenti, fattori causali alternativi specificamente riferibili al militare e dotati di efficacia tale da escludere anche il contributo concausale del servizio. Le spese sono state compensate per la complessità delle questioni.
Norme richiamate
art. 15, comma 4, c.p.a.
Consente la riassunzione del giudizio davanti al giudice dichiarato competente a seguito di declinatoria di competenza.
art. 68, ultimo comma, d.P.R. n. 3/1957
Richiamato quale fondamento della disciplina del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e dell’equo indennizzo.
artt. 48 e ss. d.P.R. n. 686/1957
Richiamati per la disciplina procedimentale e sostanziale dell’accertamento della dipendenza da causa di servizio.
artt. 10 e 11 d.P.R. n. 461/2001
Richiamati in relazione al procedimento di accertamento della dipendenza da causa di servizio e al ruolo del Comitato di verifica.
artt. 1078 e ss. d.P.R. n. 90/2010
Richiamati per la disciplina delle cause di servizio e dei benefici connessi all’esposizione a uranio impoverito e nanoparticelle di metalli pesanti.
art. 1079, comma 1, d.P.R. n. 90/2010
“rischio specifico” correlato all'esposizione e all'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e alla dispersione nell'ambiente di nano-particelle di minerali pesanti prodotte da esplosione di materiale bellico
La disposizione è valorizzata come riconoscimento legislativo del rischio specifico connesso all’esposizione a uranio impoverito e nanoparticelle, fondando il criterio probabilistico e di precauzione nell’accertamento della dipendenza da causa di servizio.
art. 1 l. n. 241/1990
Richiamato dal ricorrente in relazione ai principi dell’azione amministrativa.
artt. 3 e 97 Cost.
Richiamati dal ricorrente in relazione agli obblighi di motivazione, imparzialità e buon andamento dell’amministrazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Posto a fondamento dell’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato per la protezione dei dati relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. n. 196/2003
Richiamato per le garanzie relative al trattamento e alla diffusione dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- Nell’accertamento della dipendenza da causa di servizio di patologie tumorali insorte in militari esposti a uranio impoverito o nanoparticelle di metalli pesanti durante il servizio in teatri operativi esteri o presso poligoni di tiro, non è necessario un riscontro effettivo del nesso eziologico: il rapporto causale è considerato insito nel rischio professionale tipico e spetta all’Amministrazione provare una specifica genesi extra-lavorativa della patologia.
- La prova dell’esposizione e della correlazione tra servizio e patologia può fondarsi su criteri probabilistico-statistici e di precauzione; l’Amministrazione può escludere il riconoscimento soltanto dimostrando fattori esogeni autonomi, esclusivi e concretamente riferibili al militare, idonei a interrompere anche il nesso concausale.
- Un parere negativo del Comitato di verifica per le cause di servizio è illegittimo se richiama fattori di rischio generici, dati epidemiologici non illustrati o un criterio cronologico applicato apoditticamente, senza confrontarsi specificamente con la durata, l’estensione e le concrete modalità delle missioni operative.
- L’assenza di impiego diretto in attività sul campo non esclude di per sé l’esposizione a contaminanti presenti nell’ambiente operativo o derivante dalla manutenzione di sistemi d’arma potenzialmente contaminati.
- La motivazione del provvedimento amministrativo non può essere integrata mediante argomentazioni contenute negli scritti difensivi dell’Amministrazione, quando esse introducano per la prima volta elementi valutativi rilevanti, quali la natura delle mansioni svolte dal militare.
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