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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20785/2024 del 27/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione contro l'ordinanza del GIP che non ha convalidato il fermo e ha rigettato la richiesta di custodia cautelare in carcere. Il pubblico ministero deduceva violazione dell'art.274, lett.b) c.p.p., sostenendo che il GIP avesse valutato il pericolo di fuga con criteri formalistici e non avesse considerato la concretezza e l'attualità del rischio. Il ricorso affermava che, data la forza indiziaria complessiva e i rapporti stretti dell'indagata con i coindagati fermati (Chen e Shan), nonché la disponibilità di mezzi economici, doveva ritenersi sussistente un concreto e prossimamente realizzabile pericolo di allontanamento dal territorio nazionale; inoltre si contestava l'apprezzamento favorevole del GIP rispetto alla stabilità dei legami con il territorio e alla regolarità della presenza in Italia.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del pubblico ministero, ritenendolo infondato. Ha confermato la correttezza della valutazione del GIP secondo cui non sussisteva un pericolo attuale e concreto di fuga, richiamando i criteri giurisprudenziali applicabili: valutazione ex ante basata su elementi concreti e prossimi nel tempo; giudizio prognostico discrezionale ma sindacabile in sede di legittimità solo se carente di sviluppo argomentativo logico e consequenziale. La Cassazione ha ritenuto che il GIP avesse motivato adeguatamente la decisione indicando elementi ostativi al pericolo di fuga (permesso di soggiorno valido, solidi legami con il territorio, stabile dimora, comportamento privo di condotte prodromiche all'allontanamento al momento del fermo, permanenza nel territorio dopo cessazione precedente misura, autorizzazioni lavorative durante arresti domiciliari senza condotte elusorie). Ha inoltre confermato che le deduzioni del P.M. basate sulla mera vicinanza ai coindagati e sulla presunta disponibilità di mezzi per fuggire erano congetturali e insufficienti a rendere illogica la motivazione del GIP. Pertanto l'ordinanza di non convalida del fermo, il rigetto della custodia cautelare e la dichiarata incompetenza territoriale del GIP sono stati mantenuti.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 (Testo unico stupefacenti) - artt.74, 80, 110, 73

    art.74, commi 1-3; art.80, comma 2; art.110; art.73, comma 1

    Norme penali che descrivono le contestazioni sostanziali (traffico di stupefacenti e concorso) mosse all'indagata; richiamate come oggetto dell'incriminazione ma non come criterio decisivo per la valutazione del pericolo di fuga se non nella misura in cui contribuiscono al quadro indiziario

  • Codice di procedura penale - art.274, lett.b) e lett.c)

    art.274, lett.b) e lett.c) c.p.p.

    Art.274 lett.b) riguarda la convalida del fermo in presenza di pericolo di fuga; l'art.274 lett.c) attiene all'applicabilità della custodia cautelare quando sussiste pericolo di recidiva. La Corte ricorda che il pericolo deve essere concreto e attuale e valutato ex ante sulla base di elementi vicini nel tempo; per la custodia in carcere è richiesta la concreta attualizzazione del pericolo di reiterazione del reato

  • Codice di procedura penale - art.51, comma 3bis

    art.51, comma 3bis c.p.p.

    Norma procedurale che disciplina la trasmissione degli atti e la competenza territoriale; il GIP ha dichiarato incompetente il tribunale di Prato e disposto la trasmissione alla Procura di Firenze in applicazione di tale disposizione

  • Principio giurisprudenziale sulla sindacabilità del giudizio prognostico

    giurisprudenza di legittimità richiamata in motivazione (es. Sez.2 n.52009/2016, Sez.2 n.33531/2021)

    La valutazione del pericolo di fuga è prognostica e discrezionale ma sindacabile in cassazione se priva di sviluppo argomentativo logico e consequenziale; la Corte applica tale principio per confermare la legittimità della motivazione del GIP

  • Principio giurisprudenziale sull'impugnazione del P.M. avverso la mancata convalida del fermo

    giurisprudenza di legittimità citata (es. Sez.1 n.37634/2023; Sez.6 n.24679/2006)

    Il P.M. ha interesse ad impugnare l'ordinanza di non convalida; tuttavia, se la Cassazione accoglie il ricorso del P.M. in materia di convalida del fermo, l'annullamento deve essere pronunciato senza rinvio, poiché la fase è definitivamente perente e il rinvio produrrebbe una pronuncia formale priva di effetti pratici

Massime di principio

  • La valutazione del pericolo di fuga ai fini della convalida del fermo è ex ante e deve fondarsi su elementi concreti e prossimi nel tempo (comportamento, legami territoriali, titolo di soggiorno, precedenti, condotte prodromiche).
  • La presenza di rapporti con coindagati o la mera disponibilità potenziale di mezzi per fuggire non sono di per sé sufficienti a integrare il pericolo di fuga: occorrono indizi specifici di inclinazione o condotte dirette all'allontanamento.
  • Il giudizio prognostico del GIP è discrezionale; la Cassazione interviene solo se la motivazione è illogica, contraddittoria o priva di consequenzialità argomentativa.
  • Per ottenere la custodia in carcere ai sensi dell'art.274 lett.c) è necessario dimostrare la concreta attualità del pericolo di recidiva; elementi quali la disgregazione dell'associazione o il tempo intercorso rispetto ai fatti possono escludere tale necessità.
  • Il pubblico ministero può ricorrere contro la mancata convalida del fermo, ma, se la Cassazione accoglie il ricorso, l'annullamento deve avvenire senza rinvio quando la materia è ormai perenta.

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