Sentenza n. 8271/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento - del Giudizio Collegiale Finale e dei giudizi individuali relativi alla Procedura di Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) 2023-2025 – Quadrimestre V – Settore Concorsuale 02/A1 (Fisica Sperimentale delle Interazioni Fondamentali) – I Fascia, pubblicato nell’area riservata CINECA in data 08/11/2025, nella parte in cui la Commissione Nazionale ha espresso giudizio di non idoneità nei confronti del Prof. Aniello Grado; - di tutti i Verbali della Commissione Giudicatrice e segnatamente il verbale recante la valutazione dei titoli e i giudizi individuali dei Commissari, nella parte in cui viene negato il riconoscimento del Titolo (b); - del Decreto Direttoriale (o atto equipollente) di approvazione degli atti della Commissione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Giudizio collegiale e giudizi individuali di non idoneità all'Abilitazione Scientifica Nazionale 2023-2025, connessi verbali della Commissione e atto di approvazione degli atti
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato ASN)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità all'ASN per la prima fascia nel settore concorsuale 02/A1, deducendo eccesso di potere per travisamento dei fatti e dei presupposti, difetto di istruttoria, contraddittorietà, manifesta irragionevolezza e difetto di motivazione, nonché violazione dell'art. 97 Cost.; contraddittorietà intrinseca, illogicità manifesta e perplessità dell'azione amministrativa; violazione e falsa applicazione dell'art. 5 del d.m. n. 120/2016, dell'art. 8 del d.P.R. n. 95/2016, del bando e dell'art. 3 della l. n. 241/1990. La Commissione aveva riconosciuto soltanto due dei titoli richiesti, negando gli altri con formule quali la non adeguata rilevanza, l'assenza di elementi valutabili, la collocazione fuori dalla finestra temporale o la mancanza del carattere individuale del premio. Il ricorrente ha contestato l'assenza di una motivazione concreta e individualizzata. Il ricorso era stato inizialmente notificato presso la sede reale dell'Amministrazione anziché presso l'Avvocatura Generale dello Stato; il TAR ne aveva ordinato la rinnovazione, cui il ricorrente aveva tempestivamente provveduto.
La decisione
Il TAR ha dichiarato procedibile il ricorso, rilevando l'avvenuta rinnovazione della notificazione all'Avvocatura Generale dello Stato. Nel merito lo ha accolto per radicale difetto di motivazione. La Commissione, salvo per il titolo collocato fuori dalla finestra temporale, aveva utilizzato formule assertive, generiche e stereotipate, senza indicare gli elementi fattuali e le ragioni specifiche alla base del mancato riconoscimento dei titoli. Né i giudizi individuali fornivano un adeguato supporto esplicativo al giudizio collegiale. Il giudice ha riconosciuto che la valutazione della maturità scientifica costituisce esercizio di discrezionalità tecnica, ma ha precisato che tale discrezionalità deve essere espressa attraverso una motivazione chiara, comprensibile e verificabile, soprattutto in presenza di un esito negativo. La relazione depositata dall'Amministrazione in giudizio non poteva sanare il vizio, poiché introduceva per la prima volta elementi e ragioni tecnico-discrezionali non evincibili dal provvedimento impugnato; si trattava quindi di integrazione postuma della motivazione, non di mera esplicazione di elementi già presenti nel procedimento. Il TAR ha annullato il giudizio di non idoneità e disposto la rinnovazione della valutazione da parte di una Commissione in diversa composizione entro novanta giorni, di cui trenta per la nomina e sessanta per la formulazione del nuovo giudizio. Le ulteriori censure non sono state esaminate, poiché la riedizione del potere da parte della nuova Commissione avrebbe dovuto precedere ogni valutazione di merito. Il Ministero è stato condannato al pagamento di euro 1.500,00 per compensi, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 16 l. 240/2010
Prevede il conseguimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale quale presupposto per il reclutamento del personale accademico e affida la valutazione a una Commissione composta da professori qualificati.
art. 3 d.m. 120/2016
Nelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la Commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati, prendendo a riferimento esclusivamente le informazioni contenute nella domanda redatta secondo il modello allegato al bando candidati…
Impone alla Commissione di formulare un giudizio motivato sulla qualificazione scientifica; la motivazione deve consentire di comprendere le ragioni del riconoscimento o del diniego dei titoli.
art. 5 d.m. 120/2016
a) accerta l’impatto della produzione scientifica dei candidati, utilizzando obbligatoriamente i parametri e gli indicatori relativi al titolo di cui al numero 1 dell’Allegato A; b) accerta il possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione ai sensi del comma 2
Richiede l'accertamento dell'impatto della produzione scientifica e del possesso di almeno tre titoli tra quelli selezionati dalla Commissione, secondo criteri previamente individuati.
art. 6 d.m. 120/2016
Stabilisce che l'abilitazione è attribuita solo se ricorrono cumulativamente la valutazione positiva dell'impatto della produzione scientifica e il possesso dei titoli richiesti, nonché la valutazione complessivamente elevata delle pubblicazioni.
art. 8 d.P.R. 95/2016
Rileva per la scelta, da parte della Commissione, dei titoli da valutare ai fini della procedura di abilitazione.
art. 3 l. 241/1990
Impone la motivazione dei provvedimenti amministrativi; nel caso esaminato la motivazione del giudizio negativo è stata ritenuta meramente assertiva e non individualizzata.
art. 34, comma 2, c.p.a.
Esclude che il giudice amministrativo possa sostituirsi all'Amministrazione nell'esercizio della discrezionalità e impedisce, nel caso concreto, la sanatoria giudiziale del difetto di motivazione mediante nuove valutazioni dell'Amministrazione.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti.
Massime di principio
- Nelle procedure di Abilitazione Scientifica Nazionale, il giudizio negativo sul possesso dei titoli e sulla maturità scientifica deve essere motivato in modo chiaro, concreto e individualizzato, anche se sintetico, indicando gli elementi fattuali e le ragioni valutative che collegano la posizione del candidato ai criteri applicati.
- La discrezionalità tecnica della Commissione ASN non esclude il sindacato giurisdizionale sul difetto di motivazione, sull'irragionevolezza manifesta e sull'inintelligibilità del percorso logico seguito; il giudice può verificare se il giudizio consenta di ricostruire la ratio della valutazione senza sostituirsi alla Commissione.
- Formule generiche o stereotipate, quali la non adeguata rilevanza del titolo o l'assenza di elementi valutabili, sono insufficienti quando non siano accompagnate dall'indicazione degli specifici elementi del candidato posti a fondamento del diniego.
- I giudizi individuali dei commissari possono concorrere a integrare la comprensione del giudizio collegiale soltanto se contengono indicazioni specifiche e coerenti sulle ragioni della valutazione; giudizi individuali anch'essi apodittici non possono colmare il difetto motivazionale del giudizio finale.
- La motivazione mancante o radicalmente insufficiente di un provvedimento amministrativo discrezionale non può essere integrata per la prima volta mediante una relazione amministrativa o scritti difensivi depositati in giudizio, quando questi introducano nuovi presupposti di fatto o nuove ragioni tecnico-giuridiche non evincibili dal provvedimento o dagli atti procedimentali.
- Quando l'annullamento del giudizio ASN dipende da un radicale difetto di motivazione e viene in rilievo una valutazione tecnico-discrezionale, il giudice deve disporre la riedizione del potere da parte di una Commissione in diversa composizione, senza esaminare previamente le ulteriori censure di merito.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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