Sentenza n. 2482/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'annullamento dell'Ordinanza n. 29 del 2 marzo 2021 del Sindaco del Comune di Forio, della relazione di Servizio del 13.02.2021 prot. 5613 redatta della Polizia Municipale, dell'Ordinanza n. 74 del 15.4.2021 del Sindaco del comune di Forio, della Nota prot. n. 12133/2021 del Responsabile del procedimento, della Determinazione n. 505 del 21.04.2021 del Capo del Settore Tecnico, recante l'affidamento dell'esecuzione dei lavori di prima messa in sicurezza dei costoni, della Determina del Responsabile del Settore Tecnico n. 518 del 28.4.2021, relativa all' affidamento di una perizia sulle condizioni di stabilità di alcune piante insistenti sulle scarpate e di ogni altro atto presupposto, consequenziale e connesso a quelli sopra indicati e per il risarcimento dei danni subiti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza contingibile e urgente che imponeva ai proprietari la messa in sicurezza dei costoni prospicienti la strada comunale, unitamente agli atti presupposti e consequenziali
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza sindacale e gli atti connessi con cui era stato loro ordinato, entro tre giorni, di eseguire mediante ditta specializzata e sotto la direzione di un tecnico abilitato le operazioni di ispezione, disgaggio e messa in sicurezza dei costoni ricadenti nelle loro proprietà e prospicienti la strada comunale, con successivo deposito di una perizia tecnica. Hanno dedotto, in primo luogo, l'insussistenza dei presupposti dell'ordinanza, sostenendo che le opere richieste riguardavano la stabilità e la conservazione della strada comunale e dovevano quindi essere realizzate dal Comune quale ente proprietario della strada, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 285/1992, e non dai proprietari privati, ai quali compete soltanto la manutenzione delle ripe ai sensi dell'art. 31 del medesimo decreto. In secondo luogo, hanno dedotto l'erronea rappresentazione dello stato dei luoghi, poiché gli smottamenti verificatisi nel febbraio 2021 non avevano interessato i terreni di loro proprietà, ma terreni di terzi situati sul lato opposto della strada; da ciò sarebbe derivata anche l'insussistenza dei presupposti di contingibilità e urgenza. In terzo luogo, hanno contestato l'irragionevole brevità del termine di tre giorni, ritenuto materialmente incompatibile con gli accertamenti, la progettazione, l'acquisizione delle autorizzazioni, l'affidamento dei lavori e il collaudo. Infine, hanno dedotto la violazione dell'art. 7 della l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento. Hanno altresì proposto domanda risarcitoria.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso quanto alla domanda di annullamento, valorizzando gli esiti della verificazione disposta in corso di causa. Il verificatore ha accertato che lo smottamento posto a fondamento dell'intervento comunale si era verificato sul fronte opposto della strada rispetto alle particelle dei ricorrenti e non aveva interessato i loro terreni. Ha inoltre accertato che le scarpate confinanti con la strada erano sorte artificialmente a seguito dei lavori di ampliamento e di sterro della preesistente strada, senza opere di protezione, e che gli interventi richiesti non costituivano ordinaria manutenzione della proprietà privata, ma opere funzionali ad assicurare la carrabilità, la stabilità e la conservazione della strada comunale. Il giudice ha quindi ritenuto fondati sia il motivo relativo all'erronea individuazione dei terreni interessati dal pericolo, sia quello concernente l'illegittima imposizione ai privati di opere la cui realizzazione spettava al Comune quale ente proprietario della strada. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti. La domanda di risarcimento è stata invece ritenuta generica, poiché non erano stati specificati i danni concretamente subiti, e non è stata accolta. Gli atti impugnati sono stati annullati nei limiti dell'interesse dei ricorrenti. Il Comune è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 4.000, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, nonché alle spese di verificazione, liquidate in complessivi euro 3.000 secondo quanto indicato in dispositivo.
Norme richiamate
art. 54, comma 4, d.lgs. 267/2000
Il potere di ordinanza contingibile e urgente richiede la sussistenza dei relativi presupposti, tra cui un pericolo concreto e attuale riferibile alla situazione oggetto dell'ordine; nel caso esaminato, l'ordinanza è risultata illegittima perché il fenomeno franoso non interessava i terreni dei destinatari.
art. 30, comma 4, d.lgs. 285/1992
Le opere necessarie a garantire la stabilità e la conservazione della strada e delle scarpate comprese nel confine stradale spettano all'ente proprietario della strada.
art. 31 d.lgs. 285/1992
Ai proprietari frontisti compete la manutenzione delle ripe, ma tale obbligo non comprende la realizzazione di opere strutturali necessarie a stabilizzare scarpate artificialmente create da lavori stradali.
art. 3, comma 1, n. 10, d.lgs. 285/1992
La scarpata della strada costruita in trincea rientra nel confine stradale, individuato, in mancanza di diversa risultanza, dal ciglio superiore della scarpata.
art. 3, comma 1, n. 44, d.lgs. 285/1992
La ripa è la zona di terreno immediatamente sovrastante o sottostante le scarpate del corpo stradale; la relativa nozione è distinta dalle opere strutturali di stabilizzazione della strada.
art. 7 l. 241/1990
La censura relativa all'omessa comunicazione di avvio del procedimento è stata assorbita in ragione dell'accoglimento delle censure principali.
Massime di principio
- Il potere contingibile e urgente non può essere esercitato nei confronti di proprietari privati quando l'accertamento tecnico dimostri che il pericolo posto a fondamento dell'ordinanza non proviene dai loro terreni o non li interessa direttamente.
- L'obbligo dei proprietari frontisti di provvedere alla manutenzione delle ripe non si estende alla realizzazione di opere strutturali necessarie a garantire la stabilità o la conservazione della strada comunale.
- Quando le scarpate siano state create artificialmente da lavori di ampliamento, sterro o modifica della sede stradale, le opere necessarie alla loro stabilizzazione e alla sicurezza della circolazione gravano sull'ente proprietario della strada, se le scarpate rientrano nel confine stradale.
- Un'ordinanza contingibile e urgente è illegittima se impone ai destinatari opere riconducibili alla responsabilità manutentiva e strutturale dell'amministrazione proprietaria della strada, anziché a obblighi ordinari di manutenzione dei privati.
- La domanda risarcitoria proposta nel giudizio amministrativo deve indicare concretamente il danno lamentato; una richiesta generica, priva della specificazione dei pregiudizi subiti, non può essere accolta.
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