Cassazione Penale, Sentenza n. 03042/2026 del 26/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione dell'art. 507 c.p.p. e vizio cumulativo della motivazione: il Procuratore generale ha rilevato che il Tribunale non ha acquisito d'ufficio la relata di notifica all'imputata della ordinanza custodiale (la notifica era elemento essenziale per ritenere la conoscenza degli obblighi), deducendo che l'assoluzione per non costituire reato si fondava su una valutazione incompleta della prova. Inoltre è contestata la motivazione in relazione al controllo operato presso il domicilio (testimonianza dell'operante) che, se correttamente valutato, rendeva ingiustificata l'assoluzione.
La decisione
Il ricorso è stato ritenuto fondato. La Corte ha annullato la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio motivazionale, rilevando l'omessa acquisizione d'ufficio dell'atto di notifica indispensabile per la decisione e l'assenza di adeguata motivazione circa l'omesso accertamento. La sentenza è stata annullata con rinvio al Tribunale di Siracusa in diversa composizione per nuovo giudizio. La Corte ha richiamato il principio secondo cui il giudice deve acquisire i mezzi di prova indispensabili d'ufficio e, se non lo fa, deve motivare specificamente la scelta, pena la nullità della sentenza. È stato inoltre valutato il termine previsto dall'art. 344-bis c.p.p., con implicazioni sui termini di improcedibilità.
Norme richiamate
art. 507 cod. proc. pen.
La norma è richiamata in relazione all'obbligo del giudice di motivare e agli strumenti procedurali per l'accertamento; la Corte ha ritenuto che la violazione sia consistita nella mancata acquisizione d'ufficio di un atto essenziale e nell'assenza di motivazione specifica circa tale omissione
art. 344-bis cod. proc. pen.
Richiama il termine per la declaratoria di improcedibilità: la Corte ha verificato che non era intervenuta improcedibilità e ha indicato il termine di riferimento (termine richiamato nel provvedimento, con scadenza indicata al 9 aprile 2026) per valutare la prosieguibilità del processo dopo l'annullamento
art. 623, primo comma, lett. d) cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'annullamento con rinvio per vizio di motivazione o violazione di legge; è stata applicata per annullare la sentenza impugnata e disporre il rinvio al giudice di merito
Giurisprudenza citata (Sez. 3, n. 10488 del 17/02/2016, P.m. in proc. Nica e altri, Rv. 266492 - 01)
Principio consolidato secondo cui il giudice ha il dovere di acquisire, anche d'ufficio, i mezzi di prova indispensabili per la decisione; l'omessa esercitazione di tali poteri senza motivazione specifica determina la nullità della sentenza
Massime di principio
- Il giudice ha l'obbligo di acquisire d'ufficio i mezzi di prova indispensabili: se un elemento probatorio è essenziale per la decisione (es. prova della notifica di un provvedimento cautelare), il giudice non può limitarsi ad assolvere per carenza di prova senza attivare gli accertamenti necessari o motivare specificamente il mancato compimento di tali atti
- L'omessa acquisizione di atti essenziali e l'assenza di motivazione specifica su tale scelta costituiscono vizio di legge suscettibile di annullamento in sede di legittimità
- Quando la contestazione riguarda la conoscenza di obblighi derivanti da una misura cautelare, la prova della notifica è centrale: il Tribunale deve valutare e, se necessario, integrare la prova sulla notifica prima di escludere la responsabilità
- La Procura generale può impugnare una sentenza assolutoria per vizio di motivazione dovuto a omissione degli accertamenti d'ufficio; in presenza di tale vizio la Corte può annullare con rinvio per nuovo giudizio
- Occorre tenere presente i termini di improcedibilità previsti dall'art. 344-bis c.p.p.: l'annullamento con rinvio deve essere valutato in relazione alla eventuale decorrenza dei termini che possono determinare l'improcedibilità del processo
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