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Sentenza

Sentenza del 03/03/2017 n. 5431 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

WI Srl ha impugnato la sentenza della CTR della Lombardia, che aveva dichiarato tardivo e quindi inammissibile il ricorso contro una cartella di pagamento relativa a IRES, IRAP, interessi e sanzioni. La società sosteneva: la nullità della notifica della cartella perché effettuata direttamente dall’agente della riscossione senza l’intermediazione di un soggetto abilitato; la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26; e l’errata applicazione della sanatoria per raggiungimento dello scopo prevista dall’art. 156 c.p.c. La Corte ha inoltre dichiarato inammissibile, perché proposta per la prima volta in cassazione, l’eccezione di Equitalia relativa alla novità della questione sulla notifica.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto valida la notificazione della cartella eseguita direttamente dall’agente della riscossione mediante raccomandata con avviso di ricevimento, sia prima sia dopo la modifica normativa del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26. Di conseguenza, il ricorso originario della contribuente, presentato oltre il termine di 60 giorni previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, è stato correttamente dichiarato tardivo e inammissibile. Il terzo motivo è rimasto assorbito. WI Srl è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità: 3.000 euro in favore dell’Agenzia delle Entrate e 3.000 euro in favore di Equitalia Nord, oltre agli accessori previsti.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis

    Disciplina i controlli automatizzati delle dichiarazioni fiscali, in relazione ai quali è stata emessa la cartella per IRES non versata.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis

    Disciplina i controlli automatizzati in materia IVA; nel caso concreto la cartella riguardava anche interessi e sanzioni connessi agli obblighi fiscali.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26

    La cartella di pagamento può essere notificata direttamente dall’agente della riscossione mediante raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità dell’intermediazione di un soggetto abilitato.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21

    Il ricorso tributario deve essere proposto entro 60 giorni dalla notificazione dell’atto impugnato. Il mancato rispetto del termine comporta l’inammissibilità del ricorso.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21

    È stato richiamato anche in relazione alla sanatoria della notificazione e alla verifica della tempestività del ricorso.

  • Art. 156 c.p.c.

    La nullità di un atto processuale può essere sanata quando l’atto ha comunque raggiunto il proprio scopo; la Corte non ha esaminato il motivo perché la validità originaria della notifica era già sufficiente a decidere la controversia.

  • Art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5

    Individua i motivi di ricorso per cassazione relativi, rispettivamente, alla violazione o falsa applicazione di norme di diritto e all’omessa o insufficiente motivazione.

  • D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 12

    La modifica dell’art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973 non ha eliminato né modificato sostanzialmente la possibilità di notificazione diretta della cartella mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Massime di principio

  • La cartella di pagamento può essere notificata direttamente dall’agente della riscossione tramite raccomandata con avviso di ricevimento; non è necessariamente richiesta la notifica tramite ufficiale giudiziario, messo notificatore o altro soggetto abilitato.
  • L’impugnazione di una cartella deve essere proposta entro 60 giorni dalla sua notifica. Una contestazione tardiva è normalmente dichiarata inammissibile, indipendentemente dalla fondatezza delle altre doglianze.
  • Le contestazioni sulla validità della notifica devono essere sollevate tempestivamente e nei gradi di merito; proporle per la prima volta in cassazione può comportare l’inammissibilità della relativa eccezione o censura.
  • Prima di contestare la validità della notifica, occorre verificare concretamente il tipo di comunicazione utilizzata, la raccomandata, l’avviso di ricevimento e la data di perfezionamento della notifica.
  • La sanatoria per raggiungimento dello scopo può rendere irrilevante una nullità formale quando il destinatario ha comunque avuto effettiva conoscenza dell’atto, ma non è necessario ricorrervi se la notificazione è considerata regolare in origine.
  • In caso di rigetto del ricorso per cassazione, il contribuente può essere condannato alla rifusione delle spese processuali sostenute dall’amministrazione finanziaria e dall’agente della riscossione.

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