Cassazione Civile, Ordinanza n. 14613/2022 del 09/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla parte ricorrente e, richiamando il principio secondo cui la rinuncia al ricorso per cassazione determina sempre l'estinzione del giudizio, anche quando l'impugnazione presenti una causa di inammissibilità, ha dichiarato estinto il giudizio. Ha inoltre osservato che non vi era luogo a provvedere sulle spese, perché il Ministero intimato non aveva svolto difese.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il Tribunale di Milano aveva rigettato la domanda di un cittadino nigeriano volta, in via principale, al riconoscimento dello status di rifugiato e, in subordine, della protezione sussidiaria o, ulteriormente, del permesso di soggiorno per motivi umanitari. L'interessato ha proposto ricorso per cassazione con due motivi avverso il decreto del Tribunale. Nel corso del giudizio di legittimità ha poi depositato dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio. La Corte rileva inoltre che la procura speciale apposta in calce al ricorso non risulta conforme all'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008, come interpretato dalle Sezioni Unite, poiché indica la data di rilascio ma non contiene espressa certificazione del difensore sulla posteriorità di tale data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato.
Norme richiamate
art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008
La procura speciale deve essere conferita in modo conforme al precetto richiamato dalla norma.
La procura speciale per il ricorso per cassazione avverso il decreto definitorio del procedimento di protezione internazionale deve rispettare i requisiti formali previsti dalla norma; in difetto, l'atto non è conforme al precetto normativo.
Cass. S.U., n. 15177 del 2021
Le Sezioni Unite sono richiamate per l'interpretazione rigorosa dell'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008 in tema di procura speciale.
Cass. S.U. n. 19514 del 2008
La rinuncia al ricorso per cassazione comporta l'estinzione del giudizio anche in presenza di una causa di inammissibilità dell'impugnazione.
Cass. n. 32068 del 2018
Viene richiamata in senso conforme al principio per cui la rinuncia al ricorso determina l'estinzione del processo di cassazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso da parte del ricorrente determina l'estinzione del processo, anche se l'impugnazione risulti viziata da una causa di inammissibilità.
- La declaratoria di estinzione per rinuncia assorbe ogni ulteriore esame dell'ammissibilità del ricorso, poiché il venir meno dell'impugnazione rende superflua la pronuncia sul merito o sui vizi dell'atto.
- Nei ricorsi per cassazione avverso decreti emessi ai sensi dell'art. 35-bis d.lgs. n. 25 del 2008, la procura speciale deve contenere gli elementi formali richiesti dalla norma e dall'interpretazione delle Sezioni Unite, inclusa l'idonea attestazione della posteriorità rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato.
- Quando la parte intimata non svolge difese, non vi è obbligo di statuire sulle spese processuali in sede di declaratoria di estinzione.
- rami
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