Cassazione Penale, Sentenza n. 21142/2024 del 29/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza di rinvio della Corte d'appello di Milano contestando in particolare: 1) la sussistenza dell'elemento materiale e l'onere probatorio in relazione alla bancarotta fraudolenta documentale, deducendo che documenti contabili decisivi fossero allocati presso lo studio Forcella di Padova e che l'accusa/curatore non avessero adempiuto all'onere di recuperarli; ha chiesto la rinnovazione dell'istruttoria e l'audizione del curatore e del teste Giovanni Dolce; 2) il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, per i versamenti effettuati a favore della societa' e per la riduzione della pena ritenuta insufficiente dopo l'assoluzione dalla distrazione di euro 258.000,00. In memoria tardiva ha anche richiesto la declaratoria di prescrizione del reato di bancarotta semplice.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il giudizio di rinvio fosse conforme al mandato della sentenza rescindente e adeguatamente motivato: la Corte territoriale aveva assolto l'imputato per la specifica distrazione di euro 258.000,00 per insufficienza probatoria e aveva invece confermato la responsabilita' per bancarotta documentale in ragione della tenuta irregolare e della mancata consegna di scritture essenziali, valutando anche il dolo specifico volto a recare pregiudizio ai creditori. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili le doglianze che si risolvevano in una rivalutazione del merito o che proponevano accertamenti istruttori atipici (come incaricare il curatore di recuperare documenti presso lo studio Forcella), ha respinto la richiesta tardiva di prescrizione e ha confermato la legittimita' della rideterminazione della pena a 3 anni e 8 mesi. Il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. per l'irritualità dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 23 d.l. n. 137/2020 (e succ. modd.)
Regola i termini per la presentazione della requisitoria scritta e delle memorie; la Corte ha richiamato la disciplina per valutare tardività e ammissibilità delle memorie presentate nel procedimento
art. 327-bis cod. proc. pen.
Riferito dalla Corte di cassazione nella ricostruzione del vizio dedotto dalla difesa (mancata valutazione di documenti giustificativi): la Corte ha ritenuto che la sentenza del merito abbia adeguatamente esaminato la documentazione disponibile
art. 495 cod. proc. pen.
Richiamato nella contestazione difensiva circa la valutazione delle prove depositate in appello; la Corte ha ritenuto che la mancata considerazione di talune memorie non abbia compromesso il giudizio di merito
art. 216 L.F.
Norma sulle pene accessorie in caso di reati fallimentari; la Corte territoriale ha rideterminato la durata delle pene accessorie in relazione alla condanna confermata
art. 219 r.d. n. 267/1942
Norma sulla continuazione tra reati fallimentari; applicata per il calcolo della pena complessiva e della relativa diminuzione in ragione del numero delle condotte considerate
art. 133 cod. pen.
Principi di individualizzazione della pena e motivazione: la Corte ha richiamato la discrezionalità del giudice di merito nella graduazione della pena, salvo specifica necessità di motivazione quando la pena si allontana sensibilmente dal minimo edittale
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'affidamento delle spese del giudizio di cassazione e le sanzioni per impugnazioni irrituali: applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e ad una somma alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- In Cassazione le doglianze che implicano una rivalutazione del materiale probatorio sono spesso inammissibili; occorre censurare vizi di diritto o gravi insufficienze logiche della motivazione, non il mero apprezzamento delle prove
- Se il giudice di merito ha compiuto una disamina dettagliata delle deposizioni e della documentazione, la Corte di cassazione tende a ritenere legittima la ricostruzione operata e non impone in genere incombenti istruttori atipici richiesti dalla difesa
- La richiesta tardiva di declaratoria di prescrizione o altre eccezioni presentate fuori termine o in memoria non regolare puo' essere dichiarata inammissibile
- L'onere di ricerca o acquisizione di documenti spetta principalmente alle parti che ne dispongono; il giudice non e' tenuto a disporre attività istruttorie atipiche su richiesta difensiva, soprattutto se il merito ha già motivatamente escluso l'esistenza dei documenti presso terzi
- La valutazione delle circostanze attenuanti generiche rientra nella discrezionalità del giudice di merito: la Corte di cassazione verifica solo la presenza di adeguata motivazione e non ridetermina il trattamento sanzionatorio se questo resta ancorato a criteri ragionevoli
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