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Sentenza

Sentenza n. 444/2026 - Catania, Sezione 3

per l'annullamento - del decreto --OMISSIS-, notificato il 9.09.2024, emesso dal Ministero della Difesa – Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva con cui veniva rigettata la domanda di corresponsione dell’equo indennizzo per l’infermità sofferta; - di ogni atto presupposto, collegato e/o conseguente;

Giustizia amministrativa202401980

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di corresponsione dell'equo indennizzo per intempestività della domanda

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militare)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Ministero della Difesa aveva respinto la domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di concessione dell'equo indennizzo, ritenendola tardiva. L'Amministrazione aveva fatto decorrere il termine perentorio di sei mesi dall'acquisizione, il 5 agosto 2023, del referto di una risonanza magnetica. Il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 1, del d.P.R. n. 461/2001, sostenendo che il referto strumentale non consentiva di comprendere l'effettiva patologia e che la diagnosi delle infermità era stata formulata soltanto con i certificati specialistici del 6 settembre e del 5 ottobre 2023. La domanda era stata presentata il 9 febbraio 2024.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. Il Collegio ha ritenuto che il termine semestrale previsto dall'art. 2, comma 1, del d.P.R. n. 461/2001 decorra dalla conoscenza dell'infermità, intesa come disponibilità di una diagnosi chiara, intellegibile ed esaustiva, non dalla mera conoscenza di un referto diagnostico contenente esclusivamente terminologia tecnica e un elenco di anomalie. La conoscenza deve essere valutata secondo un criterio di normalità riferito alle ordinarie conoscenze del pubblico dipendente e deve consentire di apprezzare l'esistenza, la natura, la gravità e la possibile riconducibilità al servizio della patologia. Poiché la prima diagnosi specialistica completa era stata resa il 6 settembre 2023, il termine decorreva da tale data; la domanda del 9 febbraio 2024 era quindi tempestiva. Il diniego ministeriale è stato annullato e il Ministero è stato condannato al pagamento di 2.500 euro, oltre accessori di legge se dovuti, per spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 1, d.P.R. n. 461/2001

    Fatto salvo il trattamento pensionistico di privilegio, la domanda, ai fini della concessione dei benefici previsti da disposizioni vigenti, deve essere presentata dal dipendente entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza dell'infermità o della lesione o dell'aggravamento

    Il termine semestrale decorre dalla conoscenza effettiva dell'infermità, che richiede una diagnosi chiara, comprensibile ed esaustiva; la mera visione di un referto strumentale tecnico, privo di diagnosi finale e bisognoso di ulteriori approfondimenti specialistici, non è sufficiente.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Costituisce base normativa per l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute nella diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale presupposto per la protezione dei dati relativi alla salute mediante oscuramento nella diffusione della sentenza.

  • art. 2-septies d.lgs. n. 196/2003

    Richiamato quale ulteriore fondamento dell'oscuramento dei dati sanitari.

Massime di principio

  • Ai fini del termine semestrale previsto dall'art. 2, comma 1, del d.P.R. n. 461/2001, la conoscenza dell'infermità idonea a far decorrere il termine presuppone che il dipendente disponga di un inquadramento diagnostico chiaro, intellegibile ed esaustivo, tale da consentirgli di comprendere l'esistenza, la natura e la gravità della patologia e la sua possibile riconducibilità al servizio.
  • La mera ricezione di un referto relativo a un esame strumentale, contenente soltanto descrizioni tecniche o un elenco di anomalie e privo di una diagnosi finale, non fa decorrere il termine per la domanda di riconoscimento della causa di servizio e di concessione dell'equo indennizzo quando siano necessari ulteriori accertamenti specialistici.
  • Il momento della conoscenza dell'infermità deve essere valutato secondo un criterio di normalità rapportato alle ordinarie conoscenze del pubblico dipendente, eventualmente integrate da una diagnosi medica, e non sulla base della sola disponibilità materiale di documentazione sanitaria tecnicamente incomprensibile per il destinatario.
  • Quando la prima diagnosi specialistica completa intervenga dopo un precedente esame strumentale non conclusivo, il termine semestrale decorre dalla diagnosi specialistica completa, purché la domanda sia presentata entro sei mesi da tale data.

Come è indicizzato

MaterieCausa di servizio ed equo indennizzo
RamiForze armate e forze di polizia
IstitutiTermini del procedimentoDifetto di motivazione

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