Cassazione Penale, Ordinanza n. 20784/2025 del 04/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto manifestamente infondato l'unico motivo, perché contrastante con il dato normativo e con la contestazione contenuta nell'imputazione e richiamata nella sentenza impugnata. Sono state inoltre poste a carico della ricorrente le spese processuali e la somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per un furto aggravato, deducendo un solo motivo di ricorso: violazione di legge e inosservanza delle norme processuali in relazione al mutamento del regime di procedibilità introdotto dal d.lgs. 150/2022. Secondo la difesa, il reato sarebbe divenuto procedibile a querela e, quindi, la condanna non avrebbe potuto essere mantenuta. La Corte di cassazione ha però rilevato che nell'imputazione era stata contestata in modo preciso l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7, c.p., relativa al bene destinato a pubblico servizio o utilità; tale circostanza rende il fatto procedibile d'ufficio, con conseguente manifesta infondatezza della censura.
Norme richiamate
art. 624 c.p.
norma incriminatrice del furto, richiamata nella contestazione oggetto di conferma in appello.
art. 625, comma 1, n. 7, c.p.
aggravante contestata specificamente nell'imputazione; la Corte afferma che la sua presenza comporta la procedibilità d'ufficio del reato, perché il bene è destinato a pubblico servizio o utilità.
d.lgs. 150/2022
richiamato dalla ricorrente come fonte del mutamento del regime di procedibilità; la Corte esclude che nel caso concreto il mutamento sia rilevante, proprio per la presenza dell'aggravante contestata.
Cassa delle ammende
somma irrogata a titolo di sanzione pecuniaria conseguente alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Quando nell'imputazione sia stata contestata in modo specifico un'aggravante che determina la procedibilità d'ufficio, non può invocarsi il mutamento del regime di procedibilità introdotto da una riforma successiva per sostenere l'improcedibilità o l'invalidità della condanna.
- Ai fini della procedibilità, ciò che conta è la corretta contestazione dell'aggravante nel capo d'imputazione e il suo richiamo nella decisione impugnata; una censura che ignori tale dato normativo e processuale è manifestamente infondata.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si fonda su una lettura delle norme processuali e sostanziali incompatibile con il tenore letterale della contestazione e della sentenza impugnata.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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