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Sentenza

Sentenza n. 954/2026 - Firenze, Sezione 3

per l’annullamento: per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della determinazione di ESTAR - Ente di supporto tecnico amministrativo regionale del 19 dicembre 2025, n. 1576, avente a oggetto “ESTARSDAFA03PR06 - aggiudicazione fornitura in accordo quadro multifornitore di sacche per nutrizione parenterale occorrenti alle aziende sanitarie della Regione Toscana, importo complessivo di € 5.635.354,32 (iva inclusa) per un quadro economico di € 12.706.943,19 iva inclusa riferimento programmazione sacche per nutrizione parenterale cui 2025-031-0031. 33692200-9 prodotti nutrizione parenterale” e relativi allegati, con particolare riferimento al lotto n. 8 (CIG B8EA66A47F); - in via subordinata, della delibera di indizione della procedura, della lettera di invito, dell’elenco dei lotti, del capitolato tecnico e di tutti gli atti della procedura con particolare riferimento al lotto 8; - di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e comunque consequenziale; per la condanna: della stazione appaltante a escludere la controinteressata e, conseguentemente, per l’accertamento del diritto della ricorrente a vedersi riconosciuta l’aggiudicazione e la condanna della stazione appaltante ad aggiudicare la procedura alla ricorrente; e per la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente medio tempore stipulato e conseguente subentro della ricorrente nello stesso. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Baxter S.p.A. il 10.3.2026: per l’annullamento: - del “verbale dell’organo tecnico di valutazione del 26/01/2026” di ESTAR - Ente di supporto tecnico amministrativo regionale, relativo a “Fornitura di sacche per la nutrizione parenterale occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Toscana” reso all’esito della “seduta dell’OTV per discutere dell’istanza in autotutela e del ricorso pervenuto per i lotti 6, 7 e 8 dalla Ditta Baxter SpA relativamente all’aggiudicazione dell’Appalto specifico ESTARSDAFA03PR06 per la fornitura di sacche per la nutrizione parenterale occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Toscana”, con particolare riferimento al lotto 8, trasmesso a mezzo pec in data 27 gennaio 2026; - di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e comunque consequenziale;

Giustizia amministrativa202600244

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione del lotto n. 8 di un accordo quadro multifornitore per la fornitura di sacche per nutrizione parenterale e successivo verbale dell’organo tecnico di valutazione che ha confermato l’ammissibilità dell’offerta dell’aggiudicataria

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione del lotto n. 8, disposta in favore della controinteressata, sostenendo che il prodotto offerto, contenente acidi grassi a catena lunga, grassi a catena media e Omega-3, fosse difforme dalla lex specialis, che descriveva il lotto come relativo a sacche con acidi grassi a catena lunga. Secondo la ricorrente, la formulazione doveva essere interpretata nel senso dell’esclusiva presenza di acidi grassi a catena lunga, anche considerando la distinzione tra i diversi lotti e le differenti esigenze terapeutiche. Sono stati dedotti violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 36/2023, della lettera di invito, del capitolato tecnico e dell’elenco dei lotti, difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà, erronea valutazione dei fatti e violazione dei principi di par condicio, legittimo affidamento, buon andamento, imparzialità, buona fede, correttezza e risultato. In via subordinata, la ricorrente ha sostenuto che l’interpretazione della lex specialis adottata dalla stazione appaltante avrebbe vanificato la suddivisione in lotti e sarebbe stata incompatibile con il criterio del prezzo più basso, chiedendo la riedizione della procedura. Con motivi aggiunti è stato impugnato il verbale dell’organo tecnico di valutazione che, esaminata l’istanza di autotutela, aveva confermato l’ammissibilità dell’offerta della controinteressata. Sono state riproposte le censure relative all’interpretazione esclusiva della prescrizione sugli acidi grassi a catena lunga, all’illegittima valutazione qualitativa dell’offerta e all’asserita permeabilità irrazionale tra i lotti.

La decisione

Il TAR ha respinto sia il ricorso principale sia i motivi aggiunti. Ha interpretato la preposizione “con” contenuta nella descrizione del lotto n. 8 in senso includente e non esclusivo: essa imponeva la presenza di acidi grassi a catena lunga, ma non vietava l’aggiunta di grassi a catena media e Omega-3. La lettura sistematica dei lotti ha confermato tale conclusione, poiché il lotto n. 8 restava distinto dagli altri per ulteriori caratteristiche, tra cui l’utilizzabilità degli elettroliti per via centrale, le soglie del contenuto calorico non proteico e la percentuale di lipidi. L’aggiunta di ulteriori componenti lipidiche non rendeva quindi il prodotto indistinto né determinava permeabilità tra i lotti. Il Collegio ha inoltre ritenuto non dimostrato che l’amministrazione intendesse acquisire esclusivamente grassi a catena lunga per esigenze relative a pazienti allergici, osservando che la gara prevedeva quantitativi rilevanti di sacche con tale componente e che le esigenze specifiche avrebbero potuto essere soddisfatte, se necessario, tramite la multifonitura o acquisizioni ad hoc. È stato applicato anche il principio del favor partecipationis. La censura relativa al criterio del prezzo più basso è stata respinta perché l’offerta della controinteressata era stata valutata sotto il profilo dell’ammissibilità, non mediante un confronto qualitativo destinato a determinare il punteggio. Il TAR ha escluso che l’oggetto della gara fosse un prodotto tecnologicamente complesso e non standardizzato, tale da imporre necessariamente un criterio qualitativo. Il verbale impugnato non ha quindi introdotto una valutazione qualitativa illegittima, ma ha motivato l’assenza di ragioni cliniche ostative all’impiego di una miscela contenente componenti ulteriori rispetto al requisito minimo del lotto. Tutte le domande di annullamento, esclusione, aggiudicazione, inefficacia del contratto e subentro sono state respinte. Le spese sono state compensate per la complessità della questione.

Norme richiamate

  • art. 59, comma 4, lett. a), d.lgs. 36/2023

    La procedura è stata qualificata come accordo quadro multifornitore.

  • art. 108, comma 3, d.lgs. 36/2023

    Il criterio di aggiudicazione adottato era quello del prezzo più basso; il TAR ha ritenuto compatibile tale criterio con la fornitura in esame, non trattandosi di prodotti tecnologicamente complessi e non standardizzati.

  • art. 58 d.lgs. 36/2023

    Richiamato tra le norme asseritamente violate con riguardo alla struttura e suddivisione della procedura in lotti; la censura è stata respinta.

  • art. 79 d.lgs. 36/2023

    Richiamato tra le norme asseritamente violate in relazione alla conformità dell’offerta alle specifiche tecniche; il TAR ha ritenuto il prodotto offerto conforme al requisito minimo previsto dal lotto.

  • art. 87 d.lgs. 36/2023

    Richiamato tra le norme asseritamente violate in materia di specifiche tecniche; la descrizione del lotto è stata interpretata secondo il significato letterale e sistematico della preposizione “con”.

  • art. 100 d.lgs. 36/2023

    Richiamato tra le norme asseritamente violate con riferimento ai requisiti e alla conformità dell’offerta; non è stata ravvisata difformità del prodotto offerto.

  • art. 107 d.lgs. 36/2023

    Richiamato tra le norme asseritamente violate in relazione all’ammissione e alla valutazione delle offerte; il TAR ha escluso l’illegittimità dell’ammissione.

  • art. 74 c.p.a.

    Richiamato quale norma processuale applicabile alla decisione.

  • art. 120 c.p.a.

    Richiamato quale rito applicabile alla controversia in materia di affidamento di contratti pubblici.

  • art. 73 c.p.a.

    Richiamato per lo scambio delle memorie difensive e di replica.

Massime di principio

  • Nell’interpretazione della lex specialis, la preposizione “con” riferita alla presenza di una caratteristica del prodotto indica, in assenza di ulteriori precisazioni, un requisito minimo includente e non necessariamente esclusivo; non equivale a “soltanto” o “esclusivamente”.
  • L’aggiunta di componenti ulteriori rispetto a quelle espressamente indicate nella descrizione di un lotto non rende l’offerta difforme quando tali componenti non siano vietate dalla lex specialis e il prodotto conservi tutti i requisiti specifici richiesti per quel lotto.
  • La distinzione tra lotti deve essere valutata considerando l’insieme delle caratteristiche tecniche previste per ciascuno di essi; la mera presenza di una componente comune o aggiuntiva non determina, di per sé, sovrapposizione o permeabilità tra lotti quando permangano differenze funzionali e tecniche ulteriori.
  • Il criterio del prezzo più basso è compatibile con forniture di prodotti standardizzati o caratterizzati da variabili tecniche puntualmente definite dalla lex specialis; la presenza di possibili varianti nella composizione non impone automaticamente l’adozione di un criterio qualitativo.
  • La verifica dell’ammissibilità dell’offerta deve essere distinta dalla valutazione qualitativa finalizzata all’attribuzione di punteggi: il rilievo dell’idoneità clinica o funzionale del prodotto, ove diretto a escludere incompatibilità con le specifiche tecniche, non trasforma necessariamente la procedura in una gara basata sul miglior rapporto qualità-prezzo.
  • Il principio del favor partecipationis orienta l’interpretazione della lex specialis verso la conservazione della più ampia partecipazione, salvo che il carattere esclusivo di una prescrizione risulti chiaramente dal testo della disciplina di gara o dalla sua inequivoca funzione.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaRequisiti di partecipazione ed esclusioneOfferta e valutazione
RamiContratti pubblici
SottomaterieBando e lex specialisPrincipio di equivalenza
IstitutiConcorrenza ed evidenza pubblicaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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