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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35139/2024 del 31/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia riguarda il diritto di una lavoratrice alla proroga per l'anno 2012 dell'indennità di mobilità in deroga, già percepita in continuità dal 2007. Il Tribunale aveva respinto la domanda; la Corte d'appello di Lecce, in riforma, aveva invece condannato l'INPS al pagamento. L'INPS ha proposto tre motivi: (1) violazione dell'art. 81 c.p.c., sostenendo di essere solo ente pagatore e non soggetto passivamente legittimato, poiché la prestazione sarebbe stata autorizzata dalla Regione e finanziata con fondi statali; (2) violazione dell'art. 102 c.p.c., per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti della Regione Puglia e delle amministrazioni statali finanziatrici; (3) violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697, 2729 c.c., perché la Corte d'appello avrebbe accolto la domanda senza prova dei presupposti costitutivi, in particolare senza prova del decreto autorizzativo regionale e dell'effettiva capienza dei fondi. La resistente ha replicato che la fattispecie era regolata dal DM 4 maggio 2006, attuativo dell'art. 1, comma 410, l. 266/2005, e che quindi l'unico legittimato passivo era l'INPS; inoltre ha sostenuto che non gravasse sulla lavoratrice la prova della disponibilità delle risorse.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché fondati su decreti interministeriali e accordi Stato-Regione non dedotti come fonti di diritto, ma prospettati come nuovi elementi di fatto non esaminati nel merito; ha inoltre richiamato il principio secondo cui, una volta intervenuta l'autorizzazione regionale alla mobilità in deroga, la posizione del lavoratore diventa di diritto soggettivo e l'azione va proposta contro l'INPS, senza necessità di integrare il contraddittorio con Regione o amministrazioni finanziatrici. Il terzo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile perché mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e dell'accertamento di fatto compiuto dalla Corte territoriale sulla sussistenza dei presupposti del diritto e sull'esaurimento o meno dei fondi. La Corte ha quindi confermato la condanna dell'INPS alle spese, con distrazione al difensore antistatario, e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.c.

    La dedotta carenza di titolarità passiva è stata ritenuta non esaminabile in cassazione perché costruita su elementi fattuali nuovi tratti da fonti non normative e non scrutinati nei gradi di merito.

  • art. 102 c.p.c.

    Non sussiste litisconsorzio necessario con Regione e amministrazioni finanziatrici nella fase successiva all'autorizzazione regionale, quando il rapporto controverso è tra beneficiario e INPS quale ente erogatore.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è deducibile solo nei ristretti casi in cui il giudice ponga a base della decisione prove non introdotte dalle parti o disposte fuori dai limiti legali, oppure attribuisca valore di piena prova a elementi non legali; non è ammessa una censura che miri alla rivalutazione del merito probatorio.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell'onere della prova ricorre solo se il giudice attribuisce l'onere a una parte diversa da quella onerata; non quando si contesti l'apprezzamento delle prove o si solleciti una diversa valutazione del fatto provato.

  • art. 2729 c.c.

    La censura non è stata accolta perché diretta, in sostanza, a contestare la valutazione presuntiva e fattuale svolta dal giudice di merito.

  • art. 380 bis 1 c.p.c.

    È richiamata solo per la trattazione in camera di consiglio e il deposito dell'ordinanza nei termini di legge.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • art. 33, comma 21, l. n. 183/2011

    "in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali ... il Ministro ... può disporre ... la concessione ... di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale ... i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, possono essere prorogati"

    È richiamata come disciplina generale della mobilità in deroga per il 2012, ma i motivi fondati su essa sono dichiarati inammissibili perché involgono accertamenti di fatto estranei al giudizio di legittimità.

  • art. 1, comma 410, l. n. 266/2005

    È indicata quale base normativa generale che ha consentito, in via derogatoria e transitoria, la concessione di trattamenti di mobilità e disoccupazione speciale tramite decreti ministeriali.

  • art. 6 DM 4 maggio 2006

    È richiamato come fonte del pagamento del beneficio da parte dell'INPS, una volta intervenuta l'autorizzazione alla mobilità in deroga.

Massime di principio

  • Nel contenzioso sulla mobilità in deroga, dopo il provvedimento regionale di autorizzazione la posizione dell'interessato si atteggia a diritto soggettivo nei confronti dell'INPS quale ente erogatore, sicché la tutela va richiesta davanti al giudice ordinario.
  • Non sussiste litisconsorzio necessario con la Regione o con le amministrazioni che hanno finanziato la misura quando la domanda riguarda la fase successiva all'autorizzazione regionale e non contesta il provvedimento autorizzativo in sé.
  • Le questioni fondate su decreti interministeriali, accordi Stato-Regione o altri elementi fattuali non esaminati nei gradi di merito non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione come doglianze sulla titolarità passiva o sul contraddittorio.
  • La violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo in presenza di utilizzo di prove non introdotte o di attribuzione a prove non legali di efficacia vincolante; non basta contestare la valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. sussiste soltanto se l'onere probatorio è stato addossato alla parte sbagliata; non quando si contesta il convincimento del giudice circa la sufficienza o insufficienza della prova offerta.
  • Quando il giudice di merito ritenga provata, anche per presunzioni, la sussistenza dei presupposti del beneficio e non sia dimostrato l'esaurimento dei fondi, la censura in cassazione che miri a rimettere in discussione tale apprezzamento è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContributi previdenziali
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

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