Cassazione Penale, Sentenza n. 3712/2023 del 30/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Petrone impugna la sentenza di appello che lo ha confermato colpevole di omicidio colposo per la morte dell'operaio Salzano (folgorazione da arco voltaico durante lavori su linea ferroviaria). Denuncia violazione di legge e vizio motivazionale: sostiene che la Corte di Appello ha erroneamente ritenuto probato un comportamento omissivo a lui ascritto (omessa vigilanza, mancata interruzione della circolazione e mancato distacco della linea, e mancata predisposizione del verbale di accordo di secondo livello previsto da D.U.V.R.I., P.O.S. e capitolato). Petizione altresì il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, rilevando la sua incensuratezza, l'assenza di elementI favorevoli e il fatto che il risarcimento era stato operato dalle assicurazioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte di Appello abbia offerto una motivazione logica, coerente e non contraddittoria, valutando le prove (presenza di Petrone in cantiere il giorno dei fatti, firma della bolla di consegna del materiale, incarico dato per prelevare altra bobina come indice che il trefolo era stato posato e i lavori proseguiti) e che le critiche del ricorrente si limitino a proposta alternativa di lettura dei fatti, non sindacabile in sede di legittimità. Ha inoltre confermato la correttezza del diniego delle attenuanti generiche dato che non emergono elementi positivi rilevanti diversi da quanto già esaminato e che il risarcimento era stato effettuato dalle compagnie assicurative. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per delimitare i limiti della motivazione del ricorso in Cassazione: il ricorrente ha esposto i motivi nei limiti strettamente necessari, ma la Corte ha ritenuto le censure insufficienti per superare la motivazione del giudice di merito
art. 530 cod. proc. pen.
Richiesto dal ricorrente il principio della prova oltre ogni ragionevole dubbio; la Corte osserva che le prove raccolte e la motivazione di merito consentono la condanna e che la rivalutazione alternativa dei fatti non è ammissibile in sede di legittimità
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per qualificare le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità: il ricorrente è condannato al pagamento di spese e della sanzione pecuniaria salvo assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, che la Corte ha escluso richiamando la giurisprudenza
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/6/2000
Citata in relazione al principio secondo cui l'assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità deve essere valutata; la Corte ha ritenuto non sussistente tale assenza
Regole aziendali e documenti tecnici (D.U.V.R.I., P.O.S., capitolato d'appalto)
La Corte di merito ha valutato la rilevanza del mancato rispetto di tali prescrizioni aziendali nella causalità dell'evento e come elementi a carico del preposto responsabile di linea; ma la valutazione della loro incidenza è rimessa all'apprezzamento di fatto del giudice
Giurisprudenza di legittimità su diniego delle attenuanti (es. Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010)
Ricordato il principio per cui il giudice, nel negare le attenuanti generiche, non deve necessariamente esaminare tutti gli elementi favorevoli e sfavorevoli, ma solo quelli ritenuti decisivi
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina i fatti se la motivazione del giudice di merito è logica, coerente e non contraddittoria: per vincere in Cassazione occorre dimostrare vizi di diritto o gravi errori logico-giuridici, non offrire semplicemente una diversa ricostruzione dei fatti
- La mera assenza di un documento formale (es. verbale di accordo di secondo livello) non esclude automaticamente la responsabilità di chi, presente in cantiere e fattivamente coinvolto (firma di consegne, consegna di materiali, ordine di prelevare altro materiale), poteva e doveva accorgersi dell'effettivo avvio dei lavori
- La condotta omissiva del preposto o del responsabile operativo (mancata vigilanza, mancata interruzione della circolazione, mancato distacco della linea) può integrare responsabilità penale se collegata causalmente all'evento dannoso e sostenuta da elementi fattuali concreti
- Per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è utile produrre elementi attivi e concreti (comportamento riparatorio personale e tempestivo, collaborazione processuale, documentata estraneità a precedenti, comprovate concause prevalenti) perché il semplice stato di incensuratezza non è sufficiente
- In procedimenti per omicidio colposo da infortunio sul lavoro, le valutazioni tecniche e le indagini aziendali (commissioni di indagine, POS, DUVRI) assumono rilievo ma la loro interpretazione è soggetta all'apprezzamento del giudice di merito e difficilmente rivedibile in Cassazione
- Chi impugna in Cassazione deve focalizzare i motivi su profili di legittimità e contraddittorietà della motivazione, indicando in modo preciso dove il ragionamento sia illogico o giuridicamente errato, altrimenti il ricorso è dichiarato inammissibile
- La prova indiretta (presenza in cantiere, firma di documenti di consegna, atti che indicano prosecuzione dei lavori) può essere utilizzata per inferire la consapevolezza e la responsabilità del preposto
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