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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24032/2025 del 27/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse generico e non consentito in sede di legittimità, perché volto a sollecitare una rivalutazione delle prove e non a denunciare vizi specifici della motivazione o travisamenti decisivi. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato contro la sentenza d'appello che aveva confermato la dichiarazione di responsabilità. L'unico motivo censurava la correttezza della motivazione posta a base della condanna, sostenendo in sostanza una critica alla valutazione del compendio probatorio e alla ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito. La Corte rileva però che la doglianza è priva di concreta specificità, perché non si confronta in modo effettivo con la motivazione della decisione impugnata e mira, in realtà, a ottenere una nuova lettura delle prove e una ricostruzione alternativa del fatto, attività estranee al giudizio di legittimità. Nel testo si richiama anche il passaggio motivazionale dei giudici di merito sul consapevole contributo concorsuale dell'imputato, corroborato dalle dichiarazioni delle persone offese, da riscontri documentali e dalla titolarità dell'utenza telefonica in capo al ricorrente, senza che sia stata offerta una versione alternativa specifica.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico non solo in senso intrinseco, ma anche in senso estrinseco: deve confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e con le ragioni effettivamente poste a fondamento della decisione.
  • Non è consentito in cassazione trasformare la censura sulla motivazione in una richiesta di rivalutazione del merito o in una diversa lettura delle fonti probatorie, salvo che siano indicati specifici e decisivi travisamenti della prova.
  • La motivazione della sentenza di merito è insindacabile in cassazione quando sia logicamente coerente, giuridicamente corretta e supportata da adeguati riscontri probatori, anche se resa con motivazione per relationem.
  • La mancanza di una concreta alternativa ricostruzione dei fatti, specificamente allegata e confrontata con gli elementi valorizzati dai giudici di merito, rende il motivo generico e quindi inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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