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Sentenza

Sentenza n. 1155/2026 - Firenze, Sezione 3

per l'ottemperanza della sentenza n. 305/2023 del 06/12/2023, emessa dal Tribunale di Pistoia, sez. Lavoro, all'esito del giudizio portante rgl 435/2023.

Giustizia amministrativa202501173

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Pistoia, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza della sentenza n. 305/2023 del Tribunale di Pistoia, Sezione Lavoro, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto al beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente e aveva condannato l'amministrazione ad accreditare complessivamente euro 1.500,00, oltre interessi o rivalutazione. Ha inoltre chiesto, in caso di persistente inerzia, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il ricorso è stato proposto dopo la notificazione del titolo esecutivo al Ministero e l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione delle sentenze nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Il Ministero, ritualmente evocato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile, rilevando che la sentenza del Tribunale di Pistoia era stata notificata al Ministero il 15 maggio 2024, che erano decorsi inutilmente i 120 giorni previsti dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, e che il titolo era passato in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 10 aprile 2025. Nel merito, ha accolto il ricorso e ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione al giudicato, con esclusione della condanna alle spese contenuta nella sentenza civile, in quanto estranea all'oggetto del giudizio di ottemperanza, entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per il caso di persistente inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00, oltre contributo unificato e accessori se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato e di predisporre, in caso di inerzia, misure sostitutive mediante la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il ricorso per l'esecuzione del titolo nei confronti dell'amministrazione è ammissibile dopo l'inutile decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

  • art. 475 c.p.c.

    La sentenza civile prodotta ai fini dell'esecuzione era munita dell'attestazione di conformità richiesta per il titolo esecutivo.

  • art. 1 l. n. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio economico della Carta elettronica del docente, riconosciuto dal giudicato civile per gli anni scolastici indicati.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    Il giudicato ottemperando aveva previsto interessi o rivalutazione dalla data del diritto all'accredito fino alla concreta attribuzione.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza contro una pubblica amministrazione è ammissibile quando il titolo esecutivo sia stato notificato all'amministrazione, sia decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e il titolo sia passato in giudicato.
  • In sede di ottemperanza il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di conformarsi integralmente al giudicato entro un termine determinato e, per il caso di ulteriore inerzia, nominare sin d'ora un commissario ad acta, eventualmente con facoltà di delega.
  • L'oggetto del giudizio di ottemperanza è limitato all'esecuzione del comando contenuto nel giudicato; non vi rientra l'esecuzione della condanna alle spese processuali contenuta nel titolo quando tale statuizione esuli dalla domanda di ottemperanza proposta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

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