Cassazione Civile, Ordinanza n. 25232/2024 del 19/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2014, emesso a seguito di processo verbale di constatazione e volto a recuperare maggiori IRES, IRAP e IVA. La società contribuente aveva impugnato l'atto e la CTP aveva accolto il ricorso. In appello, la Corte di giustizia tributaria regionale ha rilevato che l'atto di appello dell'Ufficio era stato notificato alla società presso il difensore domiciliatario quando, nel frattempo, la società era stata dichiarata fallita; da ciò ha tratto il difetto di legittimazione della società fallita e ha dichiarato inammissibile l'appello. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 43 l. fall. per avere il giudice di merito escluso la legittimazione del fallito a contraddire, nonostante la legittimazione straordinaria; 2) violazione degli artt. 299, 300 e 301 c.p.c. per avere dichiarato l'inammissibilità dell'appello invece di ordinare la rinnovazione della notificazione nei confronti del curatore del fallimento, trattando la notifica come inesistente anziché nulla; 3) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla tardività del ricorso introduttivo, asseritamente proposto oltre il termine di sessanta giorni ex art. 21 d.lgs. 546/1992.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ha accolto il secondo e ha dichiarato assorbito il terzo. Ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, affinché proceda all'integrazione della notificazione dell'atto di appello nei confronti del curatore del fallimento e, solo dopo, esamini le ulteriori questioni, ivi compresa quella sulla tempestività del ricorso introduttivo. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice di rinvio.
Norme richiamate
art. 43 l. fall.
non esclude, nel caso concreto, la necessità di notificare l'impugnazione al curatore quando il fallimento intervenga tra primo e secondo grado; la legittimazione del fallito non impedisce il corretto contraddittorio con la procedura fallimentare
artt. 299, 300, 301 c.p.c.
in presenza di fallimento sopravvenuto, la notifica dell'impugnazione al solo difensore del debitore è nulla e deve essere rinnovata, non dichiarata inesistente o fonte di inammissibilità automatica
art. 112 c.p.c.
la censura sulla tardività del ricorso introduttivo resta assorbita e dovrà essere esaminata dal giudice del rinvio dopo la corretta instaurazione del contraddittorio
art. 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato dal ricorrente come termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso tributario
art. 291 c.p.c.
in caso di notifica nulla dell'atto di impugnazione, il giudice deve ordinare la rinnovazione della notificazione
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
parametro dei primi due motivi di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
parametro del terzo motivo per omessa pronuncia
art. 2697 c.c.
Massime di principio
- Quando la società destinataria di un atto impositivo è stata dichiarata fallita nelle more tra primo e secondo grado, l'impugnazione deve essere indirizzata al curatore del fallimento; la notifica eseguita presso il difensore domiciliatario del fallito non è inesistente ma nulla.
- La nullità della notificazione dell'atto di appello, se la parte legittimata non si costituisce, non comporta l'inammissibilità dell'impugnazione ma impone al giudice di ordinare la rinnovazione della notifica ex art. 291 c.p.c., prima di decidere nel merito.
- Nel processo tributario la disciplina della nullità della notificazione si applica come nel processo civile: il vizio del luogo di notificazione non incide sugli elementi essenziali dell'atto ed è sanabile per raggiungimento dello scopo, costituzione dell'intimato o rinnovazione ordinata dal giudice.
- Le questioni di merito o di rito ulteriori, come la tempestività del ricorso introduttivo, restano assorbite finché non sia correttamente integrato il contraddittorio con il soggetto processualmente legittimato.
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