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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04058/2023 del 09/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cessionaria del credito)

La controversia

Le ricorrenti, quali figlia e coniuge dell’originario opponente all’esecuzione, hanno impugnato la sentenza d’appello che aveva confermato il rigetto dell’opposizione all’esecuzione proposta dal loro dante causa, fideiussore della debitrice principale. Contestavano: la legittimazione attiva del creditore procedente e della cessionaria del credito; la mancata considerazione della posizione di alcune parti nel giudizio di appello e l’ammissibilità dell’intervento della società subentrata; la motivazione della sentenza di secondo grado, ritenuta solo per relationem e priva di autonoma risposta ad uno dei motivi di appello; infine, l’esclusione della liberazione del fideiussore ex art. 1955 c.c., sostenendo che il comportamento del creditore avesse inciso sulla garanzia. Chiedevano anche la sospensione del giudizio in attesa della definizione di altri procedimenti connessi, ma la Corte ha escluso i presupposti della sospensione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto anzitutto provata la legittimazione delle ricorrenti ad agire come eredi, sulla base della documentazione prodotta in memoria. Ha poi escluso la sospensione del giudizio per la sola pendenza di altri procedimenti, trattandosi di un rapporto di pregiudizialità solo in senso ampio. Nel merito, ha dichiarato infondati i primi due motivi sulla titolarità attiva del credito, osservando che la successione da Banco di Napoli a Intesa Sanpaolo e poi ad AMCO era legittima e che la contestazione della titolarità del rapporto era stata proposta tardivamente nel giudizio di merito. Ha respinto anche il terzo motivo, ritenendo legittima la motivazione per relationem della corte territoriale, che aveva comunque esposto i motivi di appello e mostrato di non aderire acriticamente alla decisione di primo grado. Sul quarto motivo ha giudicato la censura in parte inammissibile, perché volta a sollecitare una nuova valutazione del fatto, e in parte infondata, ribadendo che l’art. 1955 c.c. richiede una condotta del creditore integrante violazione di uno specifico dovere giuridico, non essendo sufficiente una mera inerzia o condotta processuale non diligente; ha inoltre richiamato il rilievo secondo cui la liberazione del fideiussore non poteva essere invocata dagli eredi in presenza di una sentenza definitiva di condanna sul rapporto principale. Le spese sono state poste a carico delle ricorrenti in favore della sola AMCO; nessuna statuizione verso le parti intimate non costituite.

Norme richiamate

  • art. 372 c.p.c.

    atti attinenti alla procedibilità

    Consente il deposito in cassazione di documenti attinenti alla procedibilità, utilizzati qui per provare la qualità di eredi e la legittimazione ad agire.

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il ricorso deve contenere una sufficiente esposizione sommaria dei fatti di causa; la sua carenza può rilevare come difetto di completezza dell’atto.

  • art. 81 c.p.c.

    Richiamato come norma sulla legittimazione ad agire e sulla titolarità della posizione sostanziale dedotta in giudizio.

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato in relazione all’interesse ad agire e alla legittimazione processuale.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e per la doglianza di omessa pronuncia.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nell’ambito delle censure sulla valutazione del materiale probatorio e sulla titolarità del credito.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato con riferimento alla valutazione delle prove da parte del giudice di merito.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato in relazione alle preclusioni in appello e alla tardività della contestazione della titolarità del credito.

  • art. 2907 c.c.

    Richiamato a sostegno del tema della tutela giurisdizionale del diritto e della legittimazione a far valere il credito.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per il riparto dell’onere della prova sulla titolarità del rapporto sostanziale dedotto.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato a corredo delle doglianze sulla tutela giurisdizionale e sulla legittimazione ad agire.

  • art. 75 c.p.c.

    Richiamato per la capacità processuale e i profili di legittimazione delle parti.

  • art. 101 c.p.c.

    Richiamato con riferimento al contraddittorio e alla partecipazione delle parti al giudizio.

  • art. 111 c.p.c.

    Richiamato in relazione ai principi del giusto processo e della motivazione della decisione.

  • art. 344 c.p.c.

    Richiamato rispetto all’intervento nel giudizio di appello.

  • art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per la dedotta nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante; la Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione per relationem.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per il contenuto della motivazione della sentenza.

  • art. 1955 c.c.

    La liberazione del fideiussore richiede che il comportamento del creditore integri la violazione di uno specifico dovere giuridico, per legge o per contratto; non basta una semplice inerzia o una condotta processuale non diligente.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Usato per i motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Usato per i motivi di nullità della sentenza e del procedimento.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Usato per la censura di omesso esame di un fatto decisivo; non è ammissibile se la doglianza mira solo a ottenere una diversa valutazione del fatto.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È il parametro richiamato per la quantificazione dell’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    È indicato come norma che ha inserito il comma 1 quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

  • art. 615, comma 1, c.p.c.

    Richiamato come riferimento al precedente giudizio di opposizione all’esecuzione promosso dal dante causa delle ricorrenti.

  • art. 1955 c.c.

    La Corte ribadisce che la liberazione del fideiussore non deriva da mera inazione del creditore, ma da una condotta illecita o colposa che violi uno specifico dovere giuridico.

Massime di principio

  • La titolarità attiva o passiva della situazione soggettiva dedotta in giudizio costituisce elemento costitutivo della domanda, ma la sua contestazione deve avvenire nei tempi processuali utili; se la parte la solleva tardivamente, può ritenersi preclusa.
  • In cassazione la mancanza di una completa esposizione dei fatti di causa può incidere sull’ammissibilità del ricorso, specie quando il quadro fattuale sia ricostruibile solo in modo frammentario dai motivi.
  • La motivazione della sentenza d’appello può essere legittimamente resa per relationem a quella di primo grado, purché il giudice di secondo grado mostri di avere esaminato criticamente i motivi di impugnazione e non si limiti ad un’adesione meramente acritica.
  • Ai fini dell’art. 1955 c.c., la liberazione del fideiussore presuppone una condotta del creditore che violi uno specifico dovere giuridico, legale o contrattuale, e non è sufficiente una semplice inerzia o una condotta processuale poco diligente.
  • La censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile quando, sotto la veste del vizio motivazionale, mira soltanto a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio o dei fatti già esaminati dal giudice di merito.
  • La sospensione del giudizio non è giustificata dalla sola pendenza di procedimenti connessi quando tra le cause vi sia soltanto un rapporto di pregiudizialità in senso ampio e non un concreto rischio di contrasto di giudicati.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveMoraFideiussione
RamiProcesso civileObbligazioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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