Cassazione Civile, Ordinanza n. 00657/2024 del 08/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
Un soggetto, anche in qualità di legale rappresentante della società da lui amministrata, conveniva il proprio commercialista storico deducendo che questi, nello svolgimento di una vicenda commerciale con una controparte contrattuale, avrebbe reso consulenza negligente e avrebbe consigliato la sottoscrizione di una transazione pregiudizievole. In primo grado era stata riconosciuta la responsabilità professionale del commercialista e condannato al risarcimento dei danni in favore sia della persona fisica sia della società. La Corte d'appello ha però riformato la decisione, rigettando tutte le domande risarcitorie e anche l'appello incidentale relativo a ulteriori crediti per lavori successivi alla transazione. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. e delle regole di interpretazione della domanda, sostenendo che la Corte territoriale avesse ristretto indebitamente il petitum, non considerando che la domanda includeva anche i danni derivanti dal mancato pagamento dei lavori ulteriori previsti ai punti 5 e 7 della transazione; 2) violazione degli artt. 1218 e 1223 c.c., per avere escluso il risarcimento dei danni conseguenti al consiglio di firmare la transazione pur senza garanzie fideiussorie e assumendo nuovi lavori; 3) nullità del procedimento, omesso esame di fatto decisivo e violazione dell'art. 1460 c.c., lamentando che la Corte non avesse considerato la transazione e avesse qualificato l'esecuzione di ulteriori lavori come scelta imprenditoriale, con accettazione del rischio d'impresa; 4) violazione degli artt. 112 e 346 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse applicato d'ufficio il secondo comma dell'art. 1227 c.c. senza eccezione di parte. La Cassazione ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile e in parte infondato, il secondo e il terzo inammissibili, il quarto infondato, affermando che la Corte territoriale aveva correttamente interpretato la domanda e la transazione, che le censure miravano in realtà a una rivalutazione del merito e delle prove non consentita in sede di legittimità, e che l'art. 1460 c.c. non era applicabile una volta esclusa la corrispettività della prestazione; inoltre ha chiarito che la Corte d'appello aveva applicato il primo comma dell'art. 1227 c.c. e non il secondo. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, confermando la decisione della Corte d'appello di Trento che aveva escluso la responsabilità professionale del commercialista e aveva rigettato sia la domanda principale sia quella incidentale. La Suprema Corte ha ritenuto che le censure investissero soprattutto l'interpretazione della domanda e della transazione, nonché la valutazione delle prove e dei fatti, attività riservate al giudice di merito e non rivedibili in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale, qui non configurato. Ha inoltre escluso la violazione dell'art. 115 c.p.c. e chiarito che non vi era applicazione del secondo comma dell'art. 1227 c.c., ma del primo. I ricorrenti sono stati condannati, in solido, al pagamento delle spese di lite del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, con ulteriore atto relativo al contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
la Corte esclude la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ritenendo che la Corte territoriale abbia interpretato la domanda entro i limiti del petitum effettivamente proposto.
art. 1362 c.c.
richiamato come norma sull'interpretazione degli atti e delle domande, ma la censura è stata ritenuta sostanzialmente diretta a sollecitare una diversa lettura del merito.
art. 1218 c.c.
invocato dai ricorrenti per sostenere l'inadempimento del professionista; la censura è stata dichiarata inammissibile perché richiedeva una rivalutazione fattuale.
art. 1223 c.c.
invocato per il danno risarcibile; la Corte non entra nel merito della quantificazione perché la censura è inammissibile.
art. 115 c.p.c.
la violazione può essere dedotta solo se il giudice affermi espressamente di non applicare la regola del decidere secondo le prove di parte o se utilizzi prove d'ufficio fuori dei poteri officiosi; nella specie tale ipotesi è esclusa.
art. 1460 c.c.
la norma è ritenuta non applicabile perché dettata per i contratti a prestazioni corrispettive e la Corte territoriale aveva escluso la corrispettività dell'obbligazione prospettata.
art. 1227 c.c.
la Corte precisa che il giudice di merito ha applicato il primo comma, relativo al concorso colposo del creditore, e non il secondo comma sul danno evitabile.
art. 346 c.p.c.
richiamato nel motivo per sostenere un vizio di ultrapetizione/decadenza, ma la censura viene respinta insieme alla doglianza principale.
art. 360 c.p.c.
nn. 3, 4 e 5 del primo comma
la Corte ribadisce i limiti del sindacato di legittimità: non è ammessa una nuova valutazione del merito o delle prove; il vizio motivazionale è ristretto all'omesso esame di un fatto storico decisivo.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti dalla legge.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
richiamato quale fonte dell'inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- L'interpretazione della domanda giudiziale e della sua ampiezza è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e, in cassazione, è censurabile solo nei limiti del vizio motivazionale consentito dalla legge.
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione delle prove o delle emergenze istruttorie, poiché la Cassazione non è un terzo grado di merito.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo e discusso tra le parti, non la mancata o errata valutazione di singoli elementi probatori.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. è deducibile solo se il giudice dichiari espressamente di non osservare la regola del decidere sulle prove delle parti o utilizzi prove non introdotte dalle parti al di fuori dei poteri officiosi.
- L'art. 1460 c.c. è applicabile soltanto ai contratti a prestazioni corrispettive; se il giudice di merito esclude la corrispettività della prestazione invocata, la doglianza fondata su tale norma è priva di base applicativa.
- L'art. 1227, primo comma, c.c. disciplina il concorso colposo del creditore, mentre il secondo comma riguarda il danno evitabile: occorre distinguere correttamente i due profili prima di censurare la decisione di merito.
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