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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 14025/2025 del 26/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione di un avviso di accertamento IMU relativo alle annualità 2014-2018. Due motivi di ricorso in Cassazione: (1) violazione dell'art. 91 c.p.c., per presunta carenza di motivazione della sentenza di primo grado e conseguente illegittimità della statuizione sulle spese di lite; (2) violazione e falsa applicazione dell'art. 10, comma 6, d.lgs. n. 504/1992 (e richiamo di altre norme correlate) per contestare che la disciplina che consente il differimento/agevolazione IMU per fallimento e liquidazione coatta amministrativa debba essere applicata anche alle procedure di amministrazione straordinaria (quando il programma di liquidazione non preveda continuità aziendale).

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto infondata la censura: la CTR ha adeguatamente motivato e, comunque, essendo la società totalmente soccombente, la condanna alle spese ai sensi dell'art. 91 c.p.c. è corretta. Sul secondo motivo la Corte ha affermato che l'art. 10, comma 6, d.lgs. n. 504/1992 è norma agevolativa di natura eccezionale e va interpretata in modo restrittivo: essa si riferisce espressamente al fallimento e alla liquidazione coatta amministrativa e non può essere estesa per analogia o interpretazione estensiva all'amministrazione straordinaria, anche quando questa abbia carattere liquidatorio. La Corte ha richiamato precedenti (Cass. nn. 7397/2019, 19681/2023 e S.U. n. 11373/2015) e la scelta legislativa (anche nella legge n.160/2019) che non ha esteso il regime agevolativo all'amministrazione straordinaria. Per effetto del rigetto il ricorrente è stato condannato al versamento di euro 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c.; è stato inoltre dato atto dell'irrogazione dell'ulteriore contributo unificato se dovuto, secondo quanto previsto dall'art.13, comma 1-quater, d.P.R. n.115/2002.

Norme richiamate

  • d.lgs. 30 dicembre 1992, n.504, art.10, comma 6

    Ritenuta norma agevolativa che consente, per fallimento e liquidazione coatta amministrativa, un regime speciale (differimento del versamento IMU e esclusione di sanzioni/interessi). La Corte stabilisce che tale norma è di stretta interpretazione e non può essere estesa all'amministrazione straordinaria.

  • d.lgs. 8 luglio 1999, n.270, art.36

    Prevede il richiamo alla disciplina della liquidazione coatta amministrativa per aspetti non disciplinati dall'amministrazione straordinaria; la Corte distingue tra richiamo procedurale e applicazione estensiva di norme agevolative, ritenendo che il rinvio non implichi l'automatica applicazione delle agevolazioni tributarie previste per LCA.

  • Legge 27 dicembre 2019, n.160 (Bilancio 2020), art.1, comma 768 (ultimo periodo)

    «Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti al versamento della tassa dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili»

    Conferma la disciplina speciale per fallimento e liquidazione coatta amministrativa nella 'nuova IMU' e, rileva la Corte, ribadisce l'esclusione dell'amministrazione straordinaria dal beneficio, mostrando la scelta legislativa di non estendere la norma.

  • Cass. civ., sez. un., 3 giugno 2015, n.11373

    Principio consolidato: le norme fiscali agevolative sono di stretta interpretazione; non è ammessa interpretazione analogica o estensiva che ampli i benefici oltre il dato letterale.

  • Cass. nn. 7397/2019 e 19681/2023

    Precedenti della Corte che hanno qualificato l'art.10, comma 6, d.lgs.504/1992 come norma agevolativa e che hanno sostenuto la sua applicazione limitata ai casi espressamente previsti (fallimento e liquidazione coatta).

  • art. 91 c.p.c.

    Regola la ripartizione delle spese di lite; la Corte ha ritenuto corretta l'attribuzione delle spese alla parte soccombente, anche in appello, per la totale soccombenza del ricorrente.

  • art. 96 c.p.c., comma 4

    Norma che consente la condanna alla Cassa delle ammende; la Corte ha liquidato in favore della Cassa delle ammende la somma di euro 2.500,00 a carico del ricorrente.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Strumento procedurale che permette la proposta di definizione accelerata per motivi manifestamente infondati; qui il PG aveva proposto il rigetto e la parte aveva chiesto la decisione ai sensi dell'art.380-bis; l'ente impositore è rimasto intimato e ciò ha avuto effetti sulla liquidazione delle sanzioni processuali.

Massime di principio

  • Le norme fiscali agevolative devono essere interpretate restrittivamente: non si ammette estensione a situazioni non espressamente richiamate dalla legge.
  • Il richiamo procedurale (es. art.36 d.lgs.270/1999) ai profili della liquidazione coatta amministrativa non comporta automaticamente l'applicazione delle agevolazioni tributarie previste per la LCA all'amministrazione straordinaria.
  • Per ottenere l'applicazione di benefici tributari a procedure concorsuali diverse è necessaria una chiara previsione normativa o un intervento legislativo esplicito; l'assenza di tale estensione nella normativa successiva (es. legge 160/2019) è indice della volontà del legislatore.
  • In tema di spese processuali, la totale soccombenza in entrambi i gradi comporta, in linea con l'art.91 c.p.c., l'attribuzione delle spese alla parte soccombente, salvo una specifica carenza probatoria sulla motivazione delle decisioni.
  • L'utilizzo della procedura ex art.380-bis c.p.c. può portare a definizioni rapide quando i motivi appaiono manifestamente infondati; tuttavia la rimanenza dell'intimato può limitare le conseguenze sanzionatorie al solo pagamento delle somme stabilite (es. Cassa delle ammende).
  • In casi simili, le imprese in amministrazione straordinaria che mirino a ottenere trattamenti fiscali equiparati al fallimento devono basare il loro argomento su chiari presupposti normativi ovvero su modifiche legislative, non su interpretazioni estensive delle norme agevolative.

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