Cassazione Civile, Ordinanza n. 32006/2024 del 11/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
La controversia nasce da un'azione revocatoria fallimentare proposta dalla curatela di una società fallita per far dichiarare inefficaci verso la massa alcuni pagamenti per complessivi 340.000 euro eseguiti in favore della creditrice originaria, poi incorporata nella ricorrente, nell'ambito di un'operazione complessa collegata alla vendita di un complesso aziendale e a una scrittura transattiva. Il Tribunale aveva accolto la revocatoria ai sensi dell'art. 67, comma 1, n. 2, l.fall.; la Corte d'appello aveva confermato, respingendo tra l'altro l'eccezione di difetto di interesse ad agire della curatela. In cassazione la società ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 100 c.p.c., 2764 c.c. e 67 l.fall., sostenendo: 1) che la Corte territoriale avrebbe omesso o comunque mal motivato sul punto della prova dell'avvenuto pagamento di 340.000 euro; 2) che la curatela sarebbe difettata di interesse ad agire, perché, se l'operazione transattiva non fosse stata conclusa, la ricorrente si sarebbe insinuata al passivo con un credito assistito da privilegio speciale ex art. 2764 c.c. sui beni mobili e sulle attrezzature alberghiere oggetto della vendita, per un importo superiore al pagamento revocato, con conseguente insussistenza di nocumento per la massa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondata e inammissibile la censura sul difetto di interesse ad agire, richiamando il principio secondo cui, nella revocatoria fallimentare, l'eventus damni è in re ipsa nella lesione della par condicio creditorum derivante dall'uscita del bene dalla massa; il fatto che il prezzo della vendita sia stato impiegato per pagare un creditore privilegiato non esclude la lesione della par condicio né l'interesse della curatela, poiché solo nella successiva distribuzione dell'attivo può verificarsi se quel pagamento pregiudichi altri creditori privilegiati. Ha inoltre rilevato che il versamento di 340.000 euro risultava accertato nei giudizi di merito, anche in ragione della mancata contestazione specifica della ricorrente, sicché anche la doglianza sulla prova del pagamento non era idonea a scalfire la decisione impugnata. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 100 c.p.c.
È richiamato come norma invocata nel motivo di ricorso, ma la Corte non accoglie la censura di difetto di interesse ad agire perché, nella revocatoria fallimentare, l'interesse della curatela sussiste quando l'atto ha inciso sulla par condicio creditorum.
art. 2764 c.c.
È richiamato dalla ricorrente per sostenere un preteso privilegio speciale del proprio credito; la Corte non ritiene che tale deduzione elimini l'interesse alla revocatoria, perché l'eventuale privilegio non esclude la possibile lesione della par condicio.
art. 67 l.fall.
La revocatoria fallimentare mira a reintegrare l'attivo concorsuale e a tutelare la par condicio creditorum; l'eventus damni è presunto in re ipsa per l'uscita del bene dalla massa e il curatore deve provare la conoscenza dello stato di insolvenza da parte dell'acquirente.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il vizio dedotto in cassazione per violazione di legge, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nella revocatoria fallimentare l'eventus damni è normalmente integrato, in via presuntiva assoluta, dalla sottrazione del bene alla massa, con lesione della par condicio creditorum.
- Il fatto che il corrispettivo dell'atto revocabile sia stato utilizzato per soddisfare un creditore privilegiato non esclude di per sé il pregiudizio per la massa né fa venir meno l'interesse del curatore all'azione revocatoria.
- Ai fini dell'azione revocatoria fallimentare, il curatore deve provare la conoscenza dello stato di insolvenza da parte dell'altro contraente, mentre la valutazione dell'effettivo pregiudizio per eventuali creditori privilegiati successivi resta demandata alla successiva distribuzione dell'attivo.
- Una censura di cassazione che contesti l'accertamento di fatto sul pagamento o sulla mancata contestazione specifica è inidonea se non scalfisce il decisum fondato su un accertamento già compiuto nei gradi di merito.
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