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Ordinanza

Ordinanza n. 2697/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202604861

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza semplificata del TAR Puglia, Sez. III, di reiezione del ricorso di primo grado e provvedimento amministrativo incidente sulla regolarità della presenza dell’appellante sul territorio nazionale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)

Prevale il privato

La controversia

La parte privata ha proposto appello cautelare contro la sentenza semplificata del TAR Puglia che aveva respinto il ricorso di primo grado, chiedendo la sospensione dell’efficacia della sentenza e del provvedimento amministrativo impugnato. Dal testo non emergono specifici motivi di legittimità articolati nell’appello; il giudice rileva tuttavia, in sede di sommaria delibazione, la consistenza delle doglianze in relazione alla condizione di irregolarità della presenza dell’appellante sul territorio nazionale e al pregiudizio da essa derivante.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha ritenuto sussistenti sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora, ravvisando un grave e irreparabile pregiudizio nelle more della definizione del giudizio, collegato all’irregolarità della presenza dell’appellante sul territorio nazionale. Ha quindi accolto l’appello cautelare, sospendendo l’efficacia della sentenza appellata e del provvedimento impugnato, fatti salvi eventuali ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione. Le spese del grado sono state compensate. Il dispositivo originario, contenente la parola “respinge”, è stato successivamente corretto per errore materiale mediante sostituzione con la parola “accoglie”. Il merito è stato fissato all’udienza pubblica dell’11 febbraio 2027.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della domanda cautelare in appello e della sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle persone fisiche interessate.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • In sede cautelare d’appello, la sospensione della sentenza di primo grado e dell’atto amministrativo impugnato può essere disposta quando, a una sommaria delibazione, le doglianze appaiano assistite da fumus boni iuris e sussista un grave e irreparabile pregiudizio nelle more della decisione di merito.
  • La condizione di irregolarità della presenza di una persona straniera sul territorio nazionale può integrare, se concretamente grave e irreparabile, il periculum in mora necessario per la concessione della tutela cautelare.
  • L’accoglimento della misura cautelare può essere disposto facendo salvi eventuali ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione, senza precludere l’esercizio del potere amministrativo nel rispetto degli effetti della sospensione giudiziale.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelareAppello
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareEfficacia ed esecutorietà

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