Cassazione Civile, Ordinanza n. 00854/2024 del 09/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla richiesta dell’INPS di ripetere somme erogate a titolo di indennità di mobilità e di indennità integrativa prevista dal Fondo di Solidarietà del Trasporto Aereo, ritenute indebite dopo che il licenziamento del lavoratore era stato annullato con ordine di reintegrazione eseguito, accompagnato da una condanna risarcitoria pari a 12 mensilità. In appello la Corte territoriale ha ritenuto dovuta la ripetizione anche per il periodo non integralmente coperto dal risarcimento, perché il rapporto di lavoro era stato ricostituito ex tunc e, quindi, era venuto meno lo stato di disoccupazione presupposto delle prestazioni. Il ricorrente ha proposto due motivi: (1) violazione degli artt. 52 l. n. 88/1989, 3 e 38 Cost., nonché dell’art. 18, comma 4, l. n. 300/1970, sostenendo che la decisione gli avrebbe tolto mezzi adeguati di sostentamento in un periodo in cui, di fatto, non percepiva retribuzione e versava in disoccupazione; (2) violazione dell’art. 112 c.p.c. e nullità della sentenza, con richiamo all’art. 10, comma 2-bis, TUIR, per omessa pronuncia su questioni dedotte in appello incidentale: considerazione della decurtazione dell’indennità risarcitoria per l’indennità sostitutiva del preavviso, considerazione di lavori socialmente utili non retribuiti svolti prima della reintegrazione, e necessità di effettuare il ripetizione al netto, non al lordo, delle ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, affermando che sia l’indennità di mobilità sia la prestazione integrativa del Fondo presuppongono lo stato di disoccupazione involontaria; una volta che il rapporto di lavoro sia stato ricostituito ex tunc per effetto della reintegrazione, viene meno retroattivamente la disoccupazione e le somme diventano indebite secondo la condictio ob causam finitam, a prescindere dal fatto che il risarcimento riconosciuto non copra integralmente il periodo. Ha inoltre escluso la denunciata violazione dell’art. 38 Cost., osservando che la questione riguarda il rapporto di lavoro e la scelta legislativa di una tutela compensativa attenuata, non il rapporto previdenziale. La Corte ha invece dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di autosufficienza: il ricorso non riportava puntualmente il contenuto del gravame incidentale e non specificava i dati necessari a valutare la censura sulla quantificazione al lordo o al netto delle ritenute. Il ricorso è stato quindi complessivamente respinto, con conferma della decisione di merito favorevole all’INPS.
Norme richiamate
art. 52 l. n. 88/1989
Richiamato dal ricorrente come parametro normativo asseritamente violato; la Corte non ne ricava una regola diversa da quella che collega la prestazione allo stato di disoccupazione involontaria.
art. 3 Cost.
Invocato dal ricorrente, ma non ritenuto decisivo nel caso.
art. 38 Cost.
La Corte esclude la violazione, affermando che la tutela previdenziale dipende dalla sussistenza della disoccupazione involontaria e non dal quantum del risarcimento da lavoro.
art. 18, comma 4, l. n. 300/1970
Richiamato per sostenere l’avvenuta reintegrazione nel posto di lavoro e la ricostituzione del rapporto ex tunc.
art. 112 c.p.c.
Richiamato per denunciare omessa pronuncia; la censura è dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza.
art. 10, comma 2-bis, TUIR
Evocato dal ricorrente in relazione al calcolo dell’importo da restituire al netto o al lordo delle ritenute.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
La Corte rileva che il secondo motivo, sostanzialmente, si fonda su tale vizio processuale, ma senza il necessario requisito di autosufficienza.
Massime di principio
- Le prestazioni previdenziali collegate allo stato di disoccupazione involontaria diventano indebitamente percepite se il rapporto di lavoro è successivamente ricostituito con efficacia ex tunc, perché viene meno retroattivamente il presupposto causale della prestazione.
- Ai fini della ripetizione dell’indebito previdenziale è irrilevante che il risarcimento del danno da illegittimo licenziamento non copra integralmente il periodo di mancata retribuzione: ciò che conta è la sopravvenuta insussistenza del presupposto della disoccupazione.
- La censura di omessa pronuncia in cassazione deve essere autosufficiente: il ricorso deve riportare in modo puntuale il contenuto esatto della domanda o eccezione non esaminata e gli elementi necessari per valutarne la decisività; non è sufficiente un richiamo generico all’appello incidentale.
- La doglianza sulla quantificazione della ripetizione al lordo o al netto delle ritenute deve essere supportata da specifici dati di calcolo e dal preciso contenuto della pretesa, altrimenti la censura è inammissibile.
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