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Sentenza

Sentenza n. 12597/2026 - Roma, Sezione 5T

per l'annullamento (ric.) 1. del decreto n. 331 del 30/12/2023 del Presidente dell'Autorità di sistema portuale del mar Tirreno centro settentrionale con cui è stata disposta “l'aggiudicazione alla società Logiport s.p.a. della concessione demaniale marittima ex art. 18 della L. 84/1994 e ss.mm. ii. relativamente alle banchine 27, 28, 29, 30, retrostanti piazzali, Stazione marittima cd. ‘polizze’ ed area asservita il tutto nel porto di Civitavecchia, località nuova darsena traghetti, allo scopo di gestire il traffico Ro-Pax, Ro-Ro e Cargo”; 2. del verbale relativo alla seduta riservata del 16/01/2023, nella parte in cui la Commissione ha disposto il soccorso istruttorio nei confronti della Logiport s.p.a., sebbene non fosse in possesso del requisito minimo necessario di partecipazione ex art. 6 del disciplinare di gara; nonché, nella parte in cui la Commissione ha violato il disciplinare di gara asserendo che “il possesso dell'autorizzazione ex art. 16 della legge 84/94 o la presentazione dell'istanza finalizzata al rilascio della stessa autorizzazione costituiscano, alternativamente, requisiti minimi di partecipazione alla procedura e che la durata del programma operativo proposto dai partecipanti non possa essere inferiore a quattro anni, con possibilità di rinnovo”; 3. del verbale relativo alla seduta pubblica del 23/02/2023 nella parte in cui la Commissione “ha ritenuto la documentazione prodotta dalla società Logiport sul punto in questione, idonea per la partecipazione alla gara”; nonché nella parte in cui ha ammesso alla procedura la Logiport s.p.a. alla fase successiva della gara; 4. del verbale di riunioni del 17/11/2023 nella parte in cui la Commissione ha assegnato alla Logiport s.p.a. un punteggio di 85,00 punti; 5. del verbale relativo alla seduta del 04/12/2023, nella parte in cui viene comunicata l'assegnazione dei punteggi e la graduatoria provvisoria in favore della Logiport s.p.a.; 6. di ogni altro verbale esistente e relativo alla procedura di gara espletata, tanto di seduta pubblica che di seduta riservata, reso dalla Commissione, ivi compresi tutti gli atti e i verbali di valutazione, anche quelli a carattere interno, allo stato non conosciuti, nella parte in cui Logiport s.p.a. non è stata esclusa dalla procedura di gara; 7. della graduatoria stilata e recepita relativa alla procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento della concessione demaniale marittima ex art. 18 della L. 84/1994 e ss.mm.ii., nella parte in cui la LTM s.r.l. non risulta collocata al primo posto; 8. di ogni altro documento, atto e provvedimento presupposto, connesso, conseguente e/o successivo, anche di carattere interno e generale, per quanto lesivo della ricorrente e che ha condotto la stazione concedente ad aggiudicare la gara alla Logiport s.p.a.; nonché per la declaratoria: - di inefficacia del contratto di concessione, ove medio tempore stipulato, in favore della Logiport s.p.a., avente ad oggetto “l'affidamento della concessione demaniale marittima ex art. 18 della L. 84/1994 e ss.mm. ii. relativamente alle banchine 27, 28, 29, 30, retrostanti piazzali, Stazione marittima cd. ‘polizze’ ed area asservita il tutto nel porto di Civitavecchia, località nuova darsena traghetti, allo scopo di gestire il traffico Ro-Pax, Ro-Ro e Cargo”; con conseguente riconoscimento dell'aggiudicazione di gara alla ricorrente seconda graduata, in possesso dei requisiti tecnico/organizzativi, nonché per il subentro della ricorrente in luogo della società Logiport s.p.a. nel contratto e nell'erogazione del relativo servizio; (I mm.aa.) - del provvedimento adottato in data 2 aprile 2024 con cui il Comitato di gestione dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro settentrionale ha espresso parere favorevole in ordine all’aggiudicazione, disposta con decreto del Presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro settentrionale in data 30 dicembre 2023 n. 331, in favore di Logiport, “della concessione demaniale marittima ex art. 18 della L. 84/1994 e ss.mm. ii. relativamente alle banchine 27, 28, 29, 30, retrostanti piazzali, Stazione marittima cd. ‘polizze’ ed area asservita il tutto nel porto di Civitavecchia, località nuova darsena traghetti, allo scopo di gestire il traffico Ro-Pax, Ro-Ro e Cargo”; (II mm.aa.) - della delibera n. 12 del 02/04/2024 (doc. 33 depositato dall’Autorità in data 01/12/2025) con cui il Comitato di gestione dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro settentrionale ha espresso parere favorevole in merito al rilascio, in favore di Logiport, della concessione demaniale per licenza, ai sensi dell’art. 18 L. 84/1994, per l’affidamento delle banchine nn. 27, 28, 29, 30 e retrostanti piazzali, Stazione marittima cd. polizze ed area asservita il tutto nel porto di Civitavecchia, località nuova darsena traghetti, allo scopo di gestire il traffico Ro-Pax, Ro-Ro e Cargo”; - della nota prot. n. 5989 del 09/05/2024 (doc. 34 depositato dall’Autorità in data 01/12/2025); - della delibera n. 24 del 28/05/2024 (doc. 36 depositato dall’Autorità in data 01/12/2025), con cui il Comitato di gestione dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro settentrionale ha espresso parere favorevole al rinnovo delle autorizzazioni per l'esecuzione delle operazioni portuali e/o dei servizi ed ha preso atto del rinnovo dei titoli autorizzatori rilasciati alla Logiport sino al 31/12/2027; - della nota prot. n. 8485 del 21/06/2024 (doc. 38 depositato dall’Autorità in data 01/12/2025) con cui l’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro settentrionale ha convocato Logiport per la firma della licenza; - della concessione n. 33, rep. n. 4883, del 25/06/2024 (doc. 39 depositato dall’Autorità in data 01/12/2025), con cui è stato concesso a Logiport - ai sensi dell'art. 18 della legge 84/1994 e ss.mm.ii. - di occupare una zona demaniale marittima nell'ambito della circoscrizione portuale di Civitavecchia allo scopo di gestire il traffico ro-ro, ro-pax e cargo di complessivi 68.134,00 m².

Giustizia amministrativa202402015

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione e successivi atti della procedura per la concessione demaniale marittima di aree e banchine nel porto di Civitavecchia, nonché concessione rilasciata all'impresa aggiudicataria

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione concedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa seconda classificata ha contestato l'ammissione e l'aggiudicazione in favore dell'impresa concorrente, deducendo la violazione dell'art. 6 del disciplinare e degli artt. 16 e 18 della legge n. 84/1994, nonché travisamento dei presupposti, difetto di motivazione e difetto di istruttoria. In particolare, ha sostenuto che l'autorizzazione ex art. 16 posseduta dall'aggiudicataria sarebbe scaduta il 31 dicembre 2022 e non avrebbe potuto soddisfare il requisito minimo richiesto per una concessione quadriennale; che l'istanza di rinnovo sarebbe stata presentata dopo la scadenza del termine per partecipare alla procedura; e che il soccorso istruttorio non avrebbe potuto sanare la carenza sostanziale di un requisito di partecipazione. Con i motivi aggiunti ha inoltre impugnato gli atti successivi, compresa la delibera del Comitato di gestione favorevole al rilascio della concessione, deducendo per quest'ultima carenza istruttoria e totale assenza di motivazione.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo e i ricorsi per motivi aggiunti. Ha interpretato l'art. 6 del disciplinare nel senso che potevano partecipare sia gli operatori già titolari dell'autorizzazione ex art. 16 della legge n. 84/1994, sia quelli privi del titolo ma in possesso di un'istanza contestuale per il rilascio. La società aggiudicataria era già titolare di un'autorizzazione efficace alla data di scadenza della domanda di partecipazione; pertanto, non era tenuta a richiedere allora un nuovo titolo, ma soltanto a prorogarne l'efficacia in relazione alla durata quadriennale della concessione. L'art. 16, comma 6, della legge n. 84/1994 prevede infatti, quando l'impresa autorizzata sia anche titolare di una concessione ex art. 18, la durata dell'autorizzazione identica a quella della concessione e la possibilità di rinnovo in caso di rinnovo della concessione. I dubbi iniziali della commissione sono stati ritenuti superati dai chiarimenti forniti in sede di soccorso istruttorio. È stata inoltre respinta la censura relativa alla motivazione della delibera del Comitato di gestione: la motivazione poteva essere ricavata per relationem dagli atti richiamati, inclusa la delibera di approvazione del disciplinare e le valutazioni della commissione di gara, fatte proprie dal Comitato. Le spese di lite sono state compensate per la novità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 6 del disciplinare di gara

    il possesso dell'autorizzazione ex articolo 16 Legge 84/94 e ss.mm.ii.; l'istanza può essere presentata anche da un soggetto giuridico che non sia già titolare dell'autorizzazione [...], ma la domanda per il rilascio della stessa autorizzazione deve, in questo caso, essere contestuale alla partecipazione alla presente procedura

    La clausola consentiva la partecipazione sia ai soggetti già titolari dell'autorizzazione sia a quelli privi del titolo che ne avessero richiesto il rilascio contestualmente alla domanda; per il titolare di un'autorizzazione ancora efficace al momento della partecipazione, l'estensione temporale poteva essere assicurata mediante successiva proroga o rinnovo.

  • art. 16, comma 6, l. 84/1994

    qualora l'impresa autorizzata sia anche titolare di concessione ai sensi dell'articolo 18, [le autorizzazioni] hanno durata identica a quella della concessione medesima; l'autorizzazione può essere rinnovata in relazione a nuovi programmi operativi o a seguito del rinnovo della concessione

    L'autorizzazione ex art. 16, quando collegata a una concessione ex art. 18, può avere durata coincidente con quella della concessione ed essere rinnovata in relazione alla concessione stessa.

  • art. 18 l. 84/1994

    Costituisce la base normativa della concessione demaniale marittima oggetto della procedura.

  • art. 9, comma 5, lett. f), l. 84/1994

    È stata invocata in relazione alla competenza e agli obblighi motivazionali del Comitato di gestione; il TAR ha ritenuto comunque sufficiente la motivazione per relationem della delibera.

Massime di principio

  • Quando il disciplinare ammette alla procedura sia i soggetti già titolari dell'autorizzazione necessaria sia quelli che ne abbiano chiesto contestualmente il rilascio, il concorrente già titolare di un'autorizzazione efficace alla data di partecipazione non è tenuto a presentare una nuova istanza contestuale, ferma restando la necessità di assicurare la durata del titolo richiesta dalla procedura.
  • Ai sensi dell'art. 16, comma 6, della legge n. 84/1994, l'autorizzazione allo svolgimento delle operazioni portuali può assumere una durata coincidente con quella della concessione ex art. 18 ed essere rinnovata in relazione all'aggiudicazione o al rinnovo della concessione.
  • I chiarimenti forniti dal concorrente in sede di soccorso istruttorio possono superare dubbi interpretativi della stazione concedente sulla portata e sulla continuità di un titolo autorizzatorio già esistente, quando non si tratti di costituire ex novo un requisito mancante alla data di partecipazione.
  • La motivazione di una delibera amministrativa può essere resa per relationem mediante il richiamo espresso ad atti precedenti, purché da tali atti siano ricavabili sia l'interesse pubblico perseguito sia le valutazioni riferite alla specifica proposta esaminata.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeRequisiti di partecipazione ed esclusioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaMotivazione del provvedimento
RamiDemanio e patrimonio pubblicoContratti pubblici
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaSoccorso istruttorioConcorrenza ed evidenza pubblica

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