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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08818/2025 del 03/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero contabile)

La controversia

La controversia origina da accertamenti della Guardia di Finanza su attività extraistituzionali svolte da una dipendente comunale tra il 2008 e il 2016, in parte senza autorizzazione e in parte incompatibili con il rapporto di impiego pubblico. La Procura regionale contabile ha citato la dipendente dinanzi alla Corte dei conti chiedendone la condanna, ai sensi dell’art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165 del 2001, al pagamento di euro 441.190,00, somma corrispondente ai compensi non riversati all’amministrazione. La sentenza di primo grado ha accolto la domanda e la decisione è stata confermata in appello. Con il ricorso per cassazione la parte soccombente ha dedotto: 1) difetto assoluto di giurisdizione e erroneità del rigetto della preliminare eccezione di inammissibilità per tardiva riassunzione della causa, sostenendo che il giudizio contabile sarebbe derivato da quello instaurato in sede ordinaria dal Comune di Torino e che, essendo decorso il termine per la riassunzione dopo la declaratoria di difetto di giurisdizione del Tribunale, la domanda dovesse ritenersi preclusa; 2) difetto di giurisdizione della Corte dei conti e sconfinamento nella sfera del giudice ordinario del lavoro, con riferimento all’art. 53, comma 7-bis, d.lgs. n. 165 del 2001; 3) richiesta di disapplicazione della sanzione per asserita violazione del principio di proporzionalità e per eccessiva ingerenza nel diritto di proprietà, invocando parametri CEDU e del diritto unionale.

La decisione

Le Sezioni Unite hanno ritenuto infondati i primi due motivi e inammissibile il terzo. Hanno escluso l’esistenza di un rapporto di translatio iudicii tra il giudizio civile promosso dal Comune di Torino e il successivo giudizio contabile, osservando che quest’ultimo era stato autonomamente introdotto dalla Procura regionale mediante procedimento istruttorio proprio, invito a dedurre e atto di citazione, e che l’eventuale tardiva riassunzione del giudizio civile avrebbe inciso solo su quel processo, non impedendo l’avvio di una nuova azione. Hanno inoltre ribadito che l’azione del Procuratore contabile ex art. 53, commi 7 e 7-bis, d.lgs. n. 165 del 2001 integra responsabilità erariale e resta devoluta alla giurisdizione della Corte dei conti, anche per compensi percepiti prima dell’introduzione del comma 7-bis, poiché la norma non ha portata innovativa ma tipizza e sanziona una condotta già ricompresa nella responsabilità contabile. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la doglianza sulla sproporzione della sanzione e sulla compatibilità con CEDU e diritto UE attiene al merito/legittimità interna della decisione e non ai limiti esterni della giurisdizione, che sono gli unici sindacabili ex art. 111, comma 8, Cost. Il ricorso è stato quindi rigettato, senza spese nei confronti del P.G. presso la Corte dei conti, considerata parte solo formale.

Norme richiamate

  • art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165 del 2001

    La mancata rivalsa/riversamento dei compensi percepiti dal dipendente pubblico per incarichi non autorizzati è ricondotta alla responsabilità erariale e alla giurisdizione contabile quando l’azione è promossa dal Procuratore della Corte dei conti.

  • art. 53, comma 7-bis, d.lgs. n. 165 del 2001

    «L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti»

    La disposizione è considerata non innovativa ma ricognitiva di un orientamento già formatosi; serve a tipizzare la condotta e a predeterminare legalmente il danno.

  • art. 17, comma 2, c.g.c.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi sulla riassunzione, ma ritenuto non decisivo perché non vi era translatio tra i due giudizi.

  • art. 50 c.p.c.

    Invocato quale disciplina della riassunzione, ma non applicabile al caso per l’autonomia del giudizio contabile.

  • art. 59, commi 2 e 4, l. n. 69 del 2009

    La mancata riassunzione del giudizio estinto non impedisce la proposizione di una nuova domanda in un nuovo giudizio, pur facendo perdere gli effetti sostanziali e processuali della prima domanda.

  • artt. 54 e segg. d.lgs. n. 174 del 2016

    Sono richiamati per evidenziare la peculiarità e la complessità del procedimento istruttorio contabile, incompatibili con una semplice trasposizione dei termini di riassunzione.

  • art. 67 d.lgs. n. 174 del 2016

    Norma che disciplina l’invito a dedurre nel procedimento contabile, parte della fase istruttoria svolta autonomamente dalla Procura regionale.

  • art. 86 d.lgs. n. 174 del 2016

    Norma che disciplina l’atto di citazione nel giudizio di responsabilità erariale.

  • art. 111, comma 8, Cost.

    Il ricorso per eccesso di potere giurisdizionale è circoscritto ai soli limiti esterni della giurisdizione; non consente di censurare errori interpretativi o violazioni di norme UE/CEDU che restano interne alla funzione giurisdizionale.

  • art. 49, par. 3 CEDU

    La censura di sproporzione della sanzione è stata ritenuta non idonea a fondare un vizio di giurisdizione.

  • art. 1 Protocollo n. 1 CEDU

    La doglianza relativa all’ingerenza sul diritto di proprietà è stata ricondotta a una critica di merito e non a un difetto di giurisdizione.

Massime di principio

  • L’azione promossa dal Procuratore della Corte dei conti contro il dipendente pubblico che non riversi i compensi di incarichi extraistituzionali non autorizzati appartiene alla giurisdizione contabile, perché integra una forma tipizzata di responsabilità erariale con funzione anche sanzionatoria.
  • La translatio iudicii non opera automaticamente tra un giudizio civile promosso dalla singola amministrazione e il successivo giudizio contabile della Procura, poiché si tratta di azioni distinte per soggetti, petitum, causa petendi, rito e finalità; la mancata riassunzione del primo processo non preclude l’avvio del secondo.
  • La declaratoria di difetto di giurisdizione nel giudizio ordinario e l’estinzione per mancata riassunzione incidono solo su quel processo, non impedendo alla Procura contabile di esercitare autonomamente l’azione di responsabilità erariale.
  • Il ricorso per cassazione ex art. 111, comma 8, Cost. contro le decisioni dei giudici speciali è ammissibile solo per violazione dei limiti esterni della giurisdizione; non consente di denunciare errori di interpretazione, di applicazione della legge o il mancato rispetto di parametri CEDU/UE quando il giudice abbia comunque deciso nella propria sfera di attribuzioni.
  • La predeterminazione legale del danno nei casi di omesso riversamento di compensi percepiti per incarichi non autorizzati consente di qualificare la fattispecie come responsabilità erariale, senza che sia necessario ricondurla a una mera azione risarcitoria ordinaria.
  • La diversa azione eventualmente esperibile dall’amministrazione di appartenenza contro il soggetto erogatore dei compensi non si sovrappone all’azione contabile contro il dipendente, dovendosi evitare duplicazioni di titoli e di recupero delle stesse somme.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneRicorso per cassazione
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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