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Ordinanza

Ordinanza n. 120/2026 - Palermo, Sezione 2

per rendere al Commissario ad acta i richiesti chiarimenti in ordine all’esecuzione della sentenza n. 292/2025, resa nel ricorso in epigrafe indicato avente ad oggetto l’accertamento dell’obbligo dell’A.S.P. di Palermo di provvedere alla quantificazione delle economie prodotte nel corso del 2019, all’assegnazione delle suddette economie alle strutture che hanno realizzato – nel 2019 – prestazioni in eccesso rispetto al budget (previa stipula di appositi accordi integrativi), nonché alla ripartizione delle somme inerenti al fondo perequativo relativo all'anno 2019 e delle risorse residue inerenti gli anni 2020 e 2022;

Giustizia amministrativa202300703

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: sentenza del TAR che aveva accertato l'obbligo dell'ASP di Palermo di pronunciarsi sulla quantificazione e destinazione delle risorse residue relative agli anni 2019, 2020 e 2022

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (strutture accreditate)

Prevale il privato

La controversia

Il provvedimento è reso nell'ambito dell'esecuzione della sentenza n. 292/2025, con la quale il TAR aveva parzialmente accolto il ricorso proposto ai sensi dell'art. 117 c.p.a., dichiarando l'obbligo dell'ASP di Palermo di provvedere, tra l'altro, sulla sussistenza di eventuali risorse residue dell'aggregato provinciale dell'anno 2020, da ripartire proporzionalmente tra le strutture che avevano erogato prestazioni eccedenti i budget assegnati. Insediatosi il Commissario ad acta per la mancata esecuzione della sentenza, questi ha riferito che per il 2019 e il 2022 gli adempimenti risultavano definiti, mentre restava controversa la verifica relativa al 2020. L'ASP aveva comunicato di avere escluso l'esistenza di risorse residue nella branca radiologia, calcolando la differenza tra l'aggregato provinciale e l'ammontare complessivo dei budget assegnati, indipendentemente dall'effettiva produzione e dalla quota di budget concretamente utilizzata. Le ricorrenti hanno contestato tale criterio, sostenendo che le risorse residue dovessero essere determinate sottraendo dall'aggregato le somme effettivamente e legittimamente corrisposte alle strutture, così da considerare le somme rimaste inutilizzate presso strutture che non avevano raggiunto il budget e consentire la remunerazione delle prestazioni extra-budget rese nel 2020. Il Commissario ad acta ha quindi richiesto al TAR chiarimenti sull'esatta interpretazione della locuzione "risorse residue dell'aggregato provinciale" contenuta nell'art. 2, secondo capoverso, lett. c), del D.A. n. 773/2022.

La decisione

Il TAR ha fornito i chiarimenti richiesti, aderendo al criterio concreto sostenuto dalle ricorrenti. Ha interpretato la locuzione "risorse residue dell'aggregato provinciale" nel senso che esse devono essere calcolate sottraendo dall'importo complessivo dell'aggregato provinciale le somme legittimamente corrisposte alle strutture convenzionate, previa verifica dell'effettiva produzione e della spesa sostenuta. Il Collegio ha distinto tale criterio da quello astratto, consistente nel sottrarre dall'aggregato la mera somma nominale dei budget assegnati. La decisione si fonda sul richiamo, contenuto nel D.A. n. 773/2022, all'art. 4 del D.A. n. 366/2022, come rettificato dal D.A. n. 409/2022, che collega le economie di spesa alla minore produzione di attività eventualmente verificatasi nelle branche della specialistica privata. Tale nozione presuppone un accertamento concreto della minore produzione rispetto alle risorse precedentemente stanziate e non consente di individuare le risorse residue mediante la sola considerazione dei budget formalmente assegnati. Il TAR ha pertanto reso i chiarimenti al Commissario ad acta senza definire ulteriormente, nel dispositivo, l'importo eventualmente spettante alle strutture ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    eventuali risorse residue dell’aggregato provinciale, proporzionalmente, alle strutture che nell’anno 2020 hanno erogato maggiori prestazioni rispetto ai budget assegnati

    La disposizione è richiamata quale base processuale dell'azione originaria e dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere, accertato con la sentenza in esecuzione.

  • art. 2, secondo capoverso, lett. c), D.A. n. 773/2022

    assegnare LE EVENTUALI RISORSE RESIDUE DELL’AGGREGATO PROVINCIALE, proporzionalmente, alle strutture che nell’anno 2020 hanno erogato maggiori prestazioni rispetto ai budget assegnati con i criteri di cui al punto a)

    Le risorse residue devono essere individuate in concreto, sottraendo dall'aggregato provinciale le somme legittimamente corrisposte alle strutture convenzionate e verificando l'effettiva minore produzione, non mediante la mera sottrazione dei budget nominalmente assegnati.

  • art. 4 D.A. n. 366/2022, come rettificato dal D.A. n. 409/2022

    criteri per la destinazione delle economie di spesa discendenti dalla minore produzione di attività eventualmente verificatasi nelle branche della specialistica da privato

    Il riferimento alla minore produzione collega le economie di spesa a un accertamento effettivo e concreto della produzione e della spesa, rispetto alle risorse stanziate.

Massime di principio

  • Ai fini dell'assegnazione delle eventuali risorse residue dell'aggregato provinciale alle strutture sanitarie private che abbiano erogato prestazioni oltre il budget, le risorse residue devono essere calcolate in concreto, sottraendo dall'aggregato provinciale le somme legittimamente corrisposte alle strutture convenzionate.
  • Il riferimento normativo alle economie derivanti dalla "minore produzione" impone di verificare l'effettiva produzione e la spesa sostenuta dalle strutture, non essendo sufficiente considerare il solo importo nominale dei budget formalmente assegnati.
  • La mera differenza tra l'aggregato provinciale e la somma dei budget assegnati non costituisce, di per sé, un criterio conforme alla disciplina che collega le economie alla minore produzione effettivamente verificatasi.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoGiudizio di ottemperanza
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivoDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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